Quesito inviato da Anna in data 10 giugno 2002.
Un quesito generale che mi preoccupa ai fini della denuncia Ici dei miei genitori e sul quale i testi consultati non danno risposte univoche. Il problema è il seguente: nel caso di variazioni di rendite catastali (sia diminuzioni che aumenti a seguito di ristrutturazioni con accorpamenti) relative tutte ad edifici già censiti catastalmente ma per i quali la rendita catastale è stata modificata con messa in atti successiva di diversi anni alla domanda di variazione del nostro tecnico, da quando decorre la nuova rendita ai fini Ici? Dalla messa in atti, come prevede la risoluzione n. 226/E del 27 novembre 1997, oppure dalla notifica (art. 74 L. 21 novembre 2000 n. 342) o invece avrei dovuto calcolare già dal momento della variazione una rendita presunta (maggiore o minore) in attesa della nuova rendita catastale? e quest'ultima ipotesi in base a quale legge?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 13 giugno 2002.
Il comma 4 dell'art. 5 del Dlgs 504/92 stabilisce che per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento per più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto. Questa norma deve ormai considerarsi superata, in quanto dal 1997 è obbligatorio l'utilizzo della procedura informatica denominata "Docfa" prevista dal decreto ministeriale 701 del 19 aprile 1994.
Nel caso prospettato, se le variazioni permanenti sono intervenute prima del 1997, i suoi genitori avrebbero dovuto attribuire una rendita "presunta" all'immobile.
Tuttavia, se la rendita definitiva attribuita dall'Agenzia del territorio (ex Ute) è stata adottata e notificata entro il 31 dicembre 1999, il Comune può richiedere la maggiore imposta dovuta con gli interessi, ma senza l'applicazione di sanzioni, anche per gli anni pregressi; qualora la rendita sia stata adottata (e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio) entro il 31 dicembre 1999, può essere richiesta soltanto l'eventuale differenza d'imposta; se invece la rendita non risulta adottata né pubblicata all'albo pretorio, oppure è stata adottata ma non pubblicata e notificata al contribuente dopo il 31 dicembre 1999, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, secondo la quale nessuna differenza d'imposta può essere richiesta per gli anni pregressi (in senso conforme, circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001 e Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza n. 17 del 13 marzo 2001; in senso contrario, Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza n.550 del 19 maggio 2001). In quest'ultimo caso, cioè con la rendita notificata a decorrere dal 1° gennaio 2000, il contribuente è tenuto a determinare l'imposta sulla base della rendita attribuita a decorrere dall'anno successivo a quello della notifica.
Quesito inviato da Leonardo in data 11 giugno 2002.
Nel novembre 2001 mio suocero, comproprietario insieme alla moglie di un appartamento, è venuto a mancare. La successione nel possesso dell'appartamento vede la moglie proprietaria al 50% ed i quattro figli proprietari del restante 50%. Chi deve pagare l'Ici sull'appartamento, ed in quale misura. Si tenga presente che i quattro figli non sono residenti e non abitano nell'appartamento in questione.
Risposta inviata da Puccio in data 11 giugno 2002.
Senza entrare nel merito della successione, occorre ricordare che qualora si tratti dell'abitazione coniugale al coniuge superstite rimane il diritto d'abitazione ed in questo caso, quindi, l'Ici è interamente dovuta dal coniuge.
Nel caso in cui non ci si trovi nella fattispecie di cui sopra, l'Ici è dovuta secondo le quote di possesso e le aliquote previste.
Quesito inviato da Rosanna in data 11 giugno 2002.
Vorrei sapere se è legittimo il recupero coattivo dell'Ici anno 93-94 e 95 nei confronti degli eredi a seguito del decesso del contribuente nel 1995. Se sì, entro quali limiti?
Preciso che l'iscrizione a ruolo e la cartella esattoriale sono state fatte in capo al contribuente deceduto e non agli eredi.
Questo non è un vizio-motivo d'impugnazione dell'iscrizione a ruolo?
Risposta inviata da Berardo in data 16 giugno 2002.
Se il defunto non ha versato l'imposta dovuta e gli atti impositivi sono stati notificati entro il 31 dicembre 2000, è legittima la riscossione coattiva del tributo nei confronti degli eredi per le annualità dal 1993 al 1995.
La cartella di pagamento doveva essere intestata al contribuente, anche se non era più in vita, ma notificata, ossia diretta o indirizzata agli eredi. Se ciò non è avvenuto, si potrebbe proporre ricorso contro l'atto di iscrizione a ruolo avanti alle Commissioni tributarie, ma occorre tenere in debita considerazione il principio secondo il quale la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio (art. 15 del D.Lgs. 546/92).
Quesito inviato da Erise in data 11 giugno 2002.
Sono coerede di una casa che è rimasta vuota per più di tre anni. Tutti gli eredi hanno pagato l'Ici ad una aliquota superiore perché la casa era sfitta, cosi come deciso dal comune. Da luglio del 2001 sono andata a vivere in questa casa, diventando per me la prima casa. Ora dobbiamo dichiarare questi avvenuti cambiamenti? Va dichiarato che la casa non è più vuota e che quindi il pagamento dell'aliquota è più bassa?
Risposta inviata da Berardo in data 16 giugno 2002.
La casa da non locata è divenuta sua abitazione principale, pertanto deve presentare entro il 31 luglio prossimo la dichiarazione Ici anche in forma congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari. Lei, quale unica dimorante nell'alloggio, ha diritto alle agevolazioni previste per l'abitazione principale (aliquota ridotta e intera detrazione); gli altri contitolari possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se il Comune ha adottato nel proprio regolamento la norma di cui all'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, secondo la quale sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito (comodato) a parenti in linea retta o collaterale nel grado di parentela stabilito nel regolamento stesso.
Quesito inviato da Damiano in data 11 giugno 2002.
Ho saputo "per caso" (da un'amica che lavora presso il comune di residenza) che nel 1999 è stata attribuita all'appartamento dei miei genitori una categoria catastale A2 contro una presunta A3. Tale notifica però non mi è mai giunta. Di più ho saputo che dovrei pagare la differenza Ici per tutti gli anni precedenti. La mia domanda è questa: poiché mi si dice che avrei 60 giorni di tempo per fare ricorso su questa attribuzione dalla data della notifica, ma poiché la stessa notifica non mi è mai giunta, posso fare ricorso oppure i 60 giorni sono scaduti visto che la attribuzione risale al ' 99? Posso presentare lo stesso ricorso anche se ufficialmente non ho nessun documento che attesti questa attribuzione?
Risposta inviata da Puccio in data 13 giugno 2002.
La questione è normata dall'art.74 della L. 342/00. La comunicazione di una rendita catastale attribuita entro il 31/12/99 poteva avvenire mediante affissione all'albo pretorio. Pertanto, se la variazione è stata messa in atti entro tale data, il termine dei 60 gg. per la presentazione del ricorso doveva partire da tale data, quindi ad oggi è scaduto. Il Comune, comunque, può chiederle soltanto la differenza d'imposta.
Se lei ritiene che la rendita attribuitale non rispetti i criteri generali per il classamento del fabbricato, può eventualmente presentare all'agenzia del territorio (catasto) istanza di autotutela, affinché modifichi la rendita.
Qualora riceva una risposta negativa, può sempre presentare un nuovo accatastamento, ma la variazione non avrà efficacia retroattiva.