quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Terreni agricoli esenti dall'Ici

Quesito inviato da Domenico in data 07 giugno 2002.
Sono un cointestatario e quindi proprietario per 1/3 di un terreno agricolo avuto in successione, sul quale sono presenti in totale circa 30 piante di ulivo.
Su tale terreno, né io (impiegato statale), né gli altri cointestatari (fratelli), esercitiamo l'attività agricola imprenditoriale.
La mia quota parte di reddito dominicale non rivalutato, è pari ad euro 7,56 e l'Ici annua dovuta (quota parte) è pari ad euro 4,25 (somma esigua).
Domanda:
quali soggetti passivi Ici, si può godere dell'esenzione (ciascuno per la propria quota di possesso), di cui alla circolare 14/6/93, n. 9 del Ministero delle Finanze, considerando che il terreno in questione è un piccolo appezzamento coltivato occasionalmente e non è suscettibile di sfruttamento edificatorio?
Può rientrare nei terreni esenti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 504/92?
Nell'eventualità dell'esenzione, poiché tale terreno è situato nel Comune di Lamezia Terme (Cz), è necessario presentare apposita comunicazione al Comune medesimo e in che termini?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 10 giugno 2002.
Il suo terreno agricolo potrebbe rientrare tra quelli esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del Dlgs 504/92, in quanto ricadente in area montana o di collina. Infatti, il Comune di Lamezia Terme (Cz) figura nell'elenco allegato alla circolare del ministero delle Finanze n. 9/249 del 14 giugno 1993. Si avverte, però, che accanto all'indicazione del Comune è riportata la sigla "PD" (parzialmente delimitato) e, quindi, l'esenzione opera limitatamente a una parte del territorio comunale. Pertanto, dovrà rivolgersi al Comune per sapere se il suo terreno è compreso nella zona agevolata e non è considerato area fabbricabile.



La dichiarazione Ici spetta al proprietario dell'immobile

Quesito inviato da Mauso in data 07 giugno 2002.
Abito da 5 anni in un appartamento intestato a mio padre. Ha sempre preteso che gli rimborsassi l'Ici. I rapporti familiari per vari motivi si sono sempre più inaspriti al punto che oggi mi manda soltanto il fax 2 volte all' anno con l' importo da rimborsargli.
Mi sono informato solo oggi in materia ed ho scoperto che avrei dovuto presentare la dichiarazione già 5 anni addietro e lui al contrario. Di chi è la responsabilità in questo caso della mancata presentazione della variazione, premesso che i versamenti comunque sono stati fatti dal proprietario anziché dall'abitante?
Faccio in tempo a presentarla quest'anno senza incorrere in grane per il ritardo? Quali sarebbero eventualmente?
Lui è obbligato a fornirmi i dati catastali necessari per presentare la dichiarazione ed a presentare la sua contro-dichiarzione o è una sua facoltà?
Tra l' altro ho spostato la residenza da quell'appartamento da marzo di quest'anno, pertanto dovrei avere comunque diritto alla riduzione riferendosi al 2001?

Risposta inviata da Berardo in data 11 giugno 2002.
Se l'appartamento è intestato a suo padre a titolo di proprietà, a lui spetta di pagare l'imposta. Avrebbe potuto usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, nel caso il Comune avesse adottato nel proprio regolamento tale norma che consente l'applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per l'abitazione principale all'alloggio a lei concesso in uso gratuito.
Lei, comunque, non doveva e non deve presentare alcuna dichiarazione in quanto non è soggetto passivo di imposta.



Riscossione coattiva dell'Ici

Quesito inviato da Rosanna in data 08 giugno 2002.
Vorrei sapere se il Comune, nel recuperare coattivamente l'Ici degli anni 93,94,95,96,97,98, può chiedere gli interessi e applicare sanzioni per omessa dichiarazione da parte del contribuente deceduto trasmettendoli agli eredi.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 13 giugno 2002.
Per esplicita previsione dell'art. 12 del Dlgs 504/92, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse coattivamente mediante ruolo, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione in caso di impugnazione degli atti impositivi.
I comuni, quindi, non possono effettuare la riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo, oppure con l'ingiunzione come prevede il comma 6 dell'art. 52 del Dlgs 446/97, se non è stato emesso l'avviso di liquidazione o di accertamento per una determinata annualità d'imposta. Il principio è stato ripetutamente affermato dal giudice tributario, da ultimo dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 112 del 29 dicembre 2000.
Per il caso prospettato si fa rilevare che il comma 9 dell'art. 27 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002) ha prorogato al 31 dicembre 2002 i termini per la liquidazione e l'accertamento limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive, e il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti per le annualità d'imposta 1997 e successive. Le annualità d'imposta precedenti sono dunque cadute in prescrizione.
Infine, va ricordato che l'art. 8 del Dlgs 472/97 prevede l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi i quali, però sono tenuti a versare gli importi relativi all'imposta eventualmente dovuta dal soggetto defunto con gli interessi, ma senza l'applicazione delle sanzioni.



Tre comproprietarie, una residente e comodato ai genitori

Quesito inviato da Marco in data 08 giugno 2002.
Un appartamento, in comproprietà fra tre sorelle, è stato dato in uso gratuito ai genitori e comunicato al locale ufficio Ici. Nel 2001 una di queste sorelle si è trasferita nell'appartamento prendendovi la residenza.
Credo che tutte le 3 sorelle abbiano diritto ad applicare l'aliquota ridotta, come previsto dal Comune di Genova.
Vorrei però sapere se la detrazione per prima casa spetta solo alla sorella residente o a tutte e tre.

Risposta inviata da Roberto in data 13 giugno 2002.
Avendo il Comune di Genova adottato nel proprio regolamento la norma di cui all'art. 59, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 446/97 e, quindi, considerato abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a genitori, le tre sorelle possono usufruire dell'aliquota ridotta per l'appartamento concesso in comodato ai propri genitori.
Per quanto riguarda la detrazione, se è stata ugualmente compresa nella norma adottata, essa va ripartita fra le tre sorelle, ma dal 2001 spetta interamente alla sorella che dimora abitualmente nell'immobile.



Richiesta pagamento Ici a seguito di rendita definitiva

Quesito inviato da Sebastiana in data 09 giugno 2002.
L'ufficio del territorio attribuisce la rendita catastale con notifica all'albo pretorio del comune di residenza nel periodo 1 luglio-30 agosto 1997. Dall'anno 1993 io pago l'Ici secondo una rendita presunta calcolata sull'estensione dell'immobile e sull'uso a cui è adibito. Il comune mi notifica per gli anni dal 1993 in poi la differenza Ici gravata di interessi. E' legittimo pagare, visto che della rendita definitiva si ha notizia solo nel 1997? E'legittima la notifica all'albo pretorio?
Faccio presente che la domanda per l'attribuzione della rendita catastale è stata presentrata nel 1985.

Risposta inviata da Puccio in data 09 giugno 2002.
La disciplina in questi casi è stabilita dall'art.74 della Legge 342/00 che stabilisce al 2° comma che "Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, che siano stati recepiti in atti impositivi dell'amministrazione finanziaria o degli enti locali non divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed interessi relativamente al periodo compreso tra la data di attribuzione o modificazione della rendita e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto".