Quesito inviato da Luigi in data 29 maggio 2002.
La commissione tributaria provinciale ha accolto ricorsi tributari presentati oltre 60 gg. dalla notifica, contestazione tra l'altro specificata nelle controdeduzioni comunali. La sentenza della camera di consiglio ha accolto il ricorso, a questo punto mi chiedo se anche l'appello di 2° grado potrebbe non tenere conto del ritardo della proposizione del ricorso e quindi dell'ingiusta sentenza in 1° grado.
Risposta inviata da Silvia in data 29 maggio 2002.
Per espressa disposizione normativa l'inosservanza del termine entro cui proporre ricorso è sanzionata con l'inammissibità del ricorso stesso. L'inammissibilità può essere rilevata dal Giudice d'ufficio, cioè indipendentemente dalla eccezione di controparte, in ogni stato del procedimento (Cass., Sez I, Sent. 1532 del 27/02/96). La tardività del ricorso non è inoltre suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della incontestabilità dell'accertamento notificato.
Personalmente non mi spiego il comportamento della Commissione tributaria provinciale. C'entra la sospensione feriale dei termini di cui alla Legge n. 742/69? Era stata presentata istanza di accertamento con adesione? (In questo caso il termine è sospeso di 90 gg. a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 218/97). Ma nella sentenza non si fa cenno all'eccezione da te sollevata?
Quesito inviato da Luca in data 30 maggio 2002.
Il 13 dicembre 2001 ho fatto il rogito per l'acquisto della prima casa.
Mi ero informato (a dire il vero superficialmente ) ed avendo capito che non dovevo nulla per l'Ici, ho lasciato trascorrere questi mesi aspettando di pagare per l'anno 2002.
Ho dei dubbi su quanto ho fatto. Ho letto qualcosa tra le righe del forum, ma vorrei dei chiarimenti.
Risposta inviata da Silvia in data 30 maggio 2002.
Secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 504/92 (quello che ha normato l'Ici, per intenderci) il mese durante il quale il possesso si è protratto per più di 15 giorni va computato per intero. Per l'anno d'imposta 2001 eri, pertanto, tenuto al versamento dell'imposta per un mese di possesso.
Ti consiglio di avvalerti dell'istituto del ravvedimento operoso in modo da sanare la violazione da te commessa, usufruendo della possibilità di applicare una sanzione ridotta.
Ti ricordo che quest'anno devi presentare anche la dichiarazione di variazione o la comunicazione Ici, se introdotta dal Comune in cui sono ubicati gli immobili.
Quesito inviato da Paolo in data 30 maggio 2002.
La mia prima casa dopo l'ampliamento risultava di 2 unità, così ho chiesto la fusione delle due in una sola (anche per riconoscere entrambe come abitazione principale)
Come si compila la dichiarazione? Si indicano solo i dati della nuova unità abitativa? La detrazione per l'abitazione principale deve essere indicata per l'intero anno o per frazione e con l'importo per il 2002 o 2001?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 03 giugno 2002.
A seguito della richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle due unità immobiliari, dovrà presentare entro il prossimo 31 luglio la dichiarazione Ici con l'indicazione dei dati relativi alla nuova unità abitativa. Nel campo 19 va scritto l'importo della detrazione limitatamente ai mesi di utilizzo come abitazione principale nell'anno 2001.
Quesito inviato da Silvia in data 30 maggio 2002.
Avendo effettuato il conteggio Ici da me, risulta che non devo nulla per l'appartamento (abitazione principale), ma solo per il box.
Nel bollettino di pagamento, per l'abitazione va comunque evidenziato l'importo dovuto per l'abitazione principale al netto della detrazione (che per me è negativo) o non va proprio compilato quel campo?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 03 giugno 2002.
Nel bollettino di versamento Ici deve indicare zero ("0") nella parte riservata all'importo dell'imposta per l'abitazione principale, mentre segnerà il tributo dovuto per il box nelle caselline degli "Altri fabbricati". La detrazione utilizzata per azzerare l'imposta dovuta per l'abitazione principale e computata, per l'eventuale parte residua, in diminuzione del tributo dovuto per il box pertinenza va indicata nello spazio relativo.
Quesito inviato da Alberto in data 30 maggio 2002.
Devo compilare la dichiarazione Ici per lo scorso anno a seguito di separazione consensuale.
Ho un dubbio in merito alla compilazione della percentuale di possesso da indicare nella dichiarazione e quanti mesi.
Faccio presente che mi sono separato a fine anno 2001 e l'abitazione è di comproprietà al 50% tre me e la mia ex moglie.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 03 giugno 2002.
Nella dichiarazione Ici, da presentare entro il 31 luglio, dovrà indicare nel campo 15 la sua quota di proprietà (50%) e nel campo 16 i mesi di possesso nel corso dell'anno 2001. Nello spazio riservato alle "Annotazioni" avrà cura di segnalare che è stato costituito un diritto personale di abitazione sull'abitazione ex residenza coniugale, assegnata al coniuge separato con provvedimento del Tribunale, specificando gli estremi e la data di emissione del provvedimento stesso.