quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Rimborso d'ufficio per rendita catastale inferiore a quella presunta

Quesito inviato da Marco in data 27 maggio 2002.
Quale proprietario di un immobile ho sempre pagato la relativa Ici facendo riferimento non ad una rendita effettiva, ma ad una rendita appartenente ad immobili adiacenti e similari al mio.
Pochi giorni fa ho fatto una visura e mi sono accorto che ora esiste una rendita effettiva e che questa è minore di quella che prendevo in considerazione.
La domanda è se posso chiedere un rimborso e per quali annualità.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 31 maggio 2002.
Ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del Dlgs 504/92, il Comune deve disporre d'ufficio la restituzione delle somme versate in eccedenza maggiorate degli interessi, senza quindi la necessità della presentazione dell'istanza di rimborso da parte del contribuente. Comunque, le consiglio di presentare (o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento) domanda di rimborso redatta in carta semplice, allegando le fotocopie delle ricevute di versamento e il certificato catastale dal quale risulti la rendita definitiva attribuita all'immobile dall'Agenzia del territorio.
La decorrenza del rimborso, nel caso di specie, dovrebbe scattare dalla data di effettuazione degli indebiti versamenti.



Rimborso non dovuto per modifiche catastali

Quesito inviato da Giancarlo in data 27 maggio 2002.
Ho acquistato un immobile a marzo 1996, costituito da un vano terreno e dal sovrastante lastrico di copertura. Quest' ultimo frutto di una precedente demolizione parziale ordinata dal Comune, per cui è stata modificata la consistenza dell'immobile, fatta di due vani sovrapposti.
Dato che il Comune non ha eseguito tempestivamente la variazione in Catasto, alla data di acquisto dell'immobile la rendita si riferiva ancora alla situazione pre demolizione (2 vani, A/5 Cl. 5). Dato che non potevo procedere io al nuovo accatastamento, momentaneamente bloccato dal Comune per una richiesta di risarcimento del subito detrimento avanzata dal precedente proprietario, ho pagato l'Ici sulla base della rendita catastale (due vani e non uno) riferita alla situazione precedente alla demolizione.
Ad aprile di quest' anno il Comune, dopo aver evaso la pratica di detrimento, ha accatastato la situazione reale, e da qui la situazione attuale: due nuovi subalterni, uno riferito al vano terreno (A/4 Cl. 1) ed uno, senza rendita, riferito al lastrico di copertura.
Ecco le mie domande:
1. in base a quale rendita pagherò l'Ici quest' anno, quella vecchia, ancora presente in Catasto al 01/01/02, o quella attuale?
2. posso richiedere il rimborso dell'Ici pagata in eccesso per un vano che era stato demolito?
3. il prossimo anno devo presentare la dichiarazione Ici?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 31 maggio 2002.
Per il corrente anno deve pagare l'imposta in base alla rendita risultante in catasto al 1° gennaio 2002. Le modifiche della rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali (cosiddetta "messa in atti"). Pertanto, se la variazione della rendita è stata adottata dall'Ufficio del territorio ad aprile di quest'anno, essa avrà effetto nel 2003 e non le dà diritto a richiedere il rimborso per le somme pagate in eccedenza negli anni pregressi (si veda risoluzione ministeriale n. 226/E del 27 novembre 1997).
Il prossimo anno dovrà presentare la dichiarazione Ici, salvo che il regolamento comunale non preveda l'obbligo di presentazione della comunicazione di variazione secondo modalità e tempi diversi.



Chiarimenti su pertinenze e versamenti

Quesito inviato da Puccio in data 28 maggio 2002.
1) Le aliquote agevolate vanno estese anche alle pertinenze, pur se non c'è esplicita deliberazione comunale, solo per le pertinenze dell'abitazione principale direttamente utilizzata dal proprietario o anche alle pertinenze di immobili ad uso abitativo locati con contratto registrato?
2) La norma che prevede di effettuare i versamenti in acconto al 50% sulla base delle aliquote e detrazioni Ici dell'anno precedente è valida anche nel caso in cui il Comune abbia già deliberato per l'anno in corso?
Si può quindi usufruire di aliquote e detrazioni dell'anno corrente, versando il 50% in acconto sulla base di quelle?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 29 maggio 2002.
Il comma 4 dell'art. 2 della legge 431/98 stabilisce, tra l'altro, che i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote Ici più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. I comuni che adottano tali delibere possono anche derogare al limite minimo previsto nella misura del 4 per mille.
Nel caso in esame, è possibile fruire dell'aliquota agevolata, ma non della detrazione di imposta, per le pertinenze di immobili ad uso abitativo locati con contratti-tipo registrati, sempre che il Comune abbia adottato apposita deliberazione.
Riguardo al secondo punto del quesito, ritengo che il contribuente possa ben calcolare l'imposta dovuta per l'anno 2002 in base alle aliquote e detrazioni deliberate per il corrente anno. Infatti, la ratio del nuovo sistema di pagamento è quella di facilitare il computo dell'Ici almeno nella fase di versamento dell'acconto, quando cioè potrebbero non essere ancora conosciute le aliquote e le detrazioni fissate dal Comune per l'anno di imposizione.



La parte residua della detrazione può essere utilizzata per la pertinenza

Quesito inviato da Anna in data 28 maggio 2002.
Ho un appartamento con relativo box. Vorrei sapere se i conteggi ai fini del versamento Ici deve essere effettuato separatamente. Nel caso in cui la detrazione spettante per il box è pari a Lire 200.000 e il relativo imponibile è inferiore a tale somma (esempio 77.123 lire), come va sottratta la detrazione?
Occorre fare un unico conteggio con l'appartamento?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 31 maggio 2002.
Se il box pertinenza dell'abitazione principale ha una rendita catastale autonoma, l'imposta va calcolata distintamente rispetto a quella dell'abitazione e può essere computato, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza, soltanto l'eventuale importo residuo della detrazione spettante per l'abitazione principale.
Nel bollettino di versamento l'imposta relativa al box deve essere indicata nello spazio dedicato agli "Altri fabbricati".



Area di pertinenza del fabbricato non ha rilevanza ai fini impositivi

Quesito inviato da Mimma in data 29 maggio 2002.
Il Regolamento per l'applicazione dell'Ici del mio Comune all'art. 2, in tema di area costituente pertinenza di un fabbricato, così recita:
"L'area ..., anche se considerata edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria dalla data in cui è rilasciata la concessione edilizia per edificare sulla stessa".
Cosa significa tutto ciò? L'area circostante un edificio, sottoposta a vincolo di inedificabilità, è esclusa dal pagamento dell'Ici anche se lo strumento urbanistico è cambiato rispetto alla data dell'atto di vincolo? E, se non è da considerare area edificabile, essa va tassata come terreno agricolo ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 03 giugno 2002.
La disposizione dell'art. 2 del regolamento comunale Ici, da lei riportato nel quesito, prevede, ovviamente, una distinta imposizione per la parte dell'area fabbricabile utilizzata per la costruzione di un fabbricato a seguito del rilascio della concessione edilizia. Inoltre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 504/92, si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima non ha alcuna rilevanza ai fini impositivi, né come terreno agricolo, né come area edificabile, poiché è inclusa nella rendita catastale del fabbricato.