Quesito inviato da Ilenia in data 23 maggio 2002.
Vorrei sapere se ci sono state variazioni nel calcolo dell'Ici nel 1993.
Risposta inviata da Puccio in data 27 maggio 2002.
Alcuni Comuni avevano presentato ricorso rispetto gli estimi elaborati dall'UTE con efficacia dal 01/01/1993, giudicati troppo elevati. Molti di questi Comuni (se non tutti) hanno vinto tale ricorso e pertanto gli estimi sono stati revisionati al ribasso. L'effetto è stato la riduzione della rendita catastale per alcune categorie di fabbricati, quindi del valore imponibile dell'Ici e in conseguenza dell'ammontare dell'imposta.
Fino all'introduzione dell'art. 74 della legge 342/2000, l'applicazione degli estimi revisionati era a cominciare dall'anno 1994, con tale norma si è retrodatata la validità fin dall' 01/01/1993, generando nei contribuenti un'aspettativa di rimborso.
Quesito inviato da Nadia in data 23 maggio 2002.
Tre fratelli hanno avuto in donazione nel 1989 un fabbricato rurale diviso in tre parti, ciascuna annessa ad un fondo rustico di oltre 10.000 mq, ed i proprietari sono coltivatori diretti del fondo, ma risiedono in un altro comune con l'abitazione rurale ed altro fondo.
Solo nel 2002 le tre porzioni di fabbricato vengono accatastate al NCEU (Nuovo catasto edilizia urbana) con tre rendite definitive diverse in base ai vani. Una come magazzino, la parte intermedia con vani scale e portico e la prima parte come abitazione. Ora, in quale misura va corrisposta l'Ici e se ci devono essere eventuali sanzioni dal 1995 al 2001, in quale misura?
Risposta inviata da Luigi in data 31 maggio 2002.
Per i mancati versamenti dell'imposta dal 1998 in poi (le annualità precedenti sono cadute in prescrizione) è prevista una sanzione del 30% per ogni importo non versato, oltre agli interessi moratori.
Per l'anno 2001 puoi ancora fruire del cosiddetto "ravvedimento operoso" che riduce la sanzione al 6%. Ti consiglio di rivolgerti al Comune impositore per i vari adempimenti.
Quesito inviato da Bruno in data 23 maggio 2002.
Nel 2001 nonno e nonna sono usufruttuari (comunione dei beni) e ad ottobre muore il nonno. Posso far pagare l'Ici al 100% dalla nonna?
Risposta inviata da Luigi in data 31 maggio 2002.
La nonna usufruttuaria non è tenuta a pagare l'imposta per intero sulla casa di famiglia ma solo per la propria quota di usufrutto, poiché il coniuge defunto non era proprietario dell'immobile. Il tributo va quindi pagato, pro quota, dalla nonna e dai proprietari.
Quesito inviato da Marzio in data 24 maggio 2002.
Posseggo un immobile locato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9/12/98, per la quale il Comune prevede un'aliquota agevolata. Nel 2001, non essendone a conoscenza, ho pagato aliquota piena. Il Comune verbalmente sostiene che non ho diritto ad alcun rimborso. Posso sapere la vostra opinione ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 25 maggio 2002.
Il Comune è tenuto a restituirle la maggiore imposta versata per non aver usufruito dell'aliquota ridotta stabilita, con norma regolamentare, a favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dal comma 3 dell'art. 2 della legge 431/98.
Per ottenere la restituzione della somma versata in eccedenza nell'anno 2001, deve presentare al Comune (o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento) istanza di rimborso, redatta in carta semplice, a norma del comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 504/92. All'istanza è bene allegare le copie del contratto di locazione e delle ricevute di versamento.
Quesito inviato da Massimo in data 27 maggio 2002.
Avendo presentato in data 25.02.02 richiesta di accertamento con adesione (ai fini Ici anni 95-96) e non avendo ricevuto dal comune l'invito a comparire (ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 218/97), vorrei sapere da quale data decorre il termine di 90 giorni per poter presentare ricorso all'ufficio competente delle entrate.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 31 maggio 2002.
Il termine per impugnare l'atto impositivo del Comune presso la competente Commissione tributaria provinciale (non presso l'Ufficio delle entrate) è sospeso per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione (art. 6, comma 3, del Dlgs 218/97).