Quesito inviato da Franco in data 16 maggio 2002.
Due coniugi titolari uno al 100% di un appartamento e l'altro al 100% di altro appartamento situato nel medesimo fabbricato del primo. Ambedue gli appartamenti sono utilizzati contemporaneamente come abitazione principale: le agevolazioni fiscali sia ai fini della dichiarazione dei redditi che ai fini Ici spettanto per tutte e due le abitazioni?
Risposta inviata da Puccio in data 21 maggio 2002.
Non è possibile che si abbia l'abitazione principale contemporaneamente in due unità immobiliari catastalmente diverse.
Per regolarizzare la posizione si dovrà procedere con la fusione delle due unità immobiliari urbane.
Se l'abitazione principale risulta per tutti e due i titolari su una delle due unità, per quell'unità si applicheranno le agevolazioni per l'abitazione principale, mentre sull'altra unità si applicherà l'aliquota ordinaria.
Se, invece, un titolare ha l'abitazione principale su di un'unità immobiliare, mentre l'altro sull'altra, entrambi potranno godere singolarmente della totalità della detrazione per abitazione principale, ma sulla quota di possesso dell'altra proprietà dovranno versare in base all'aliquota ordinaria.
Quesito inviato da David in data 18 maggio 2002.
In data 28/03/01 presentavo ricorso in autotutela avverso l'avviso di liquidazione per l'anno d'imposta 1994, notificatomi in data 3/01/01 (l'ufficio liquidava per insufficiente versamento), per prescrizione del termine.
Con risposta notificata in data 27/03/2002, per il medesimo anno 1994, il comune procede all'accoglimento del ricorso presentato con conseguente annullamento dell'avviso ma nel contempo ne emette uno nuovo nel quale sono eliminate le sanzioni.
Domanda: entro quale termine il Comune deve rispondere al ricorso?
E' legittimo il nuovo avviso di liquidazione?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 20 maggio 2002.
Lei ha presentato avverso l'avviso di liquidazione per l'anno d'imposta 1994 un'istanza (non ricorso) di annullamento in autotutela. L'autotutela, infatti, non ha la valenza del ricorso ma è un'espressione del potere discrezionale della pubblica amministrazione la quale, in linea di principio, non è obbligata a ritirare l'atto ritenuto illegittimo dal contribuente poiché non sussiste un diritto soggettivo del contribuente stesso. Il potere di autotutela riconosciuto dall'ordinamento alla pubblica amministrazione si concretizza nel riesaminare criticamente la propria attività al fine di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico, e non di garantire al cittadino un ulteriore mezzo di difesa oltre a quelli offerti dal sistema di tutela amministrativa.
Inoltre, l'attività di autotutela non è soggetta a termini di decadenza e l'eventuale presentazione di atti di impulso o di iniziativa o sollecitazione non genera alcun obbligo per l'amministrazione di provvedere, né costituisce il presupposto per la formazione del silenzio-rifiuto.
Nel suo caso, l'atto impositivo riguardante l'Ici 1994, non impugnato con ricorso avanti alla competente commissione tributaria provinciale entro i perentori 60 giorni, è divenuto definitivo. Il Comune impositore non lo ha annullato, per evitare di emettere un nuovo atto oltre il termine di decadenza, ma lo ha semplicemente corretto così che l'atto amministrativo originale rimane valido.
Quesito inviato da Samantha in data 20 maggio 2002.
I miei genitori hanno sempre pagato l'Ici sulla base di una rendita effettiva catastale di £ 600.000 dal 1985 al 2001, applicando a partire dal 1997 l'aumento del 5%.
Oggi sono andata al catasto ed ho richiesto la visura catastale, per una mia curiosità, perché il foglio con tutti i dati era vecchio e ne volevo uno recente.
Così ho scoperto che la rendita è di euro 813,42 pari a £ 1.575.000, più del doppio di quanto abbiamo pagato fino a questo momento.
Come mi devo comportare? Se io non fossi andata al catasto del mio comune non avrei mai saputo di questa variazione.
In questo caso, il comune può chiedere gli arretrati con interessi e sanzione?
ed inoltre devo pagare l'Ici sulla base della rendita vecchia o di quella nuova?
Sulla nuova visura c'è scritto: classamento/variazione n.xxxx x/xxx del 04/09/1985 in atti dall' 11/10/1997. Cosa significa?
Risposta inviata da Puccio in data 21 maggio 2002.
Essendo la variazione agli atti antecedentemente al 31/12/1999 (11/10/1997) significa che fin dal 1985 la rendita equivale al calcolo dei dati di classamento che lei trova nella visura catastale.
Evidentemente la rendita riportata dai suoi genitori era configurabile come una rendita presunta.
L'amministrazione del Comune potrebbe quindi richiederle la differenza d'imposta a partire dall'annualità 1997.
Qualora, invece, non si configuri come una rendita presunta, il Comune potrà richiederle la differenza d'imposta, comprensiva di sanzioni e interessi, a partire dall'annualità 1998.
Risposta inviata da Alessandra in data 25 maggio 2002.
Nel caso che tu prospetti, la rendita è stata modificata dall'Agenzia del territorio ed annotata negli atti catastali in data 11 ottobre 1997, con probabile pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato.
Pertanto, in base al comma 3 dell'art. 74 della legge n. 342/2000, il Comune può recuperare, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive, soltanto il tributo eventualmente dovuto sulla base della rendita attribuita, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi.
Per il corrente anno i tuoi genitori dovranno versare l'Ici in base al valore della nuova rendita.
Quesito inviato da Paolo in data 21 maggio 2002.
Una dichiarazione infedele contenente inesattezze sulla rendita catastale, percentuale di possesso o categoria dell'immobile (quindi incidenti sull'ammontare del tributo), è sanzionabile se da un riscontro con i dati catastali il versamento è stato eseguito correttamente? Se sì, qual è l'importo della sanzione?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 25 maggio 2002.
La sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione o denuncia infedele (se gli errori incidono sull'ammontare dell'imposta) è tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del Dlgs 504/92). Ai sensi del successivo comma 4, la sanzione è ridotta ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione irrogata.
Quesito inviato da Daniela in data 21 maggio 2002.
Un utente ha richiesto l'esenzione dal versamento Ici relativo ad un immobile censito al catasto in categoria D1, in quanto utilizzato dal locatario come stalla. Secondo tale utente ci sono tutti i presupposti per beneficiare dell'esenzione al versamento secondo i criteri della legge sulla ruralità. E' corretto respingere tale richiesta in quanto non conforme all'art. 3 del dlgs 557/93, oppure, essendo un fabbricato classato in categoria D1, si può accogliere l'istanza e concedere l'esenzione?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 28 maggio 2002.
Il comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 557/93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94), così come modificato dall'art. 2 del Dpr 139/98, stabilisce che ai fini fiscali deve riconoscersi carattere rurale anche alle costruzioni strumentali alle attività agricole di cui all'art. 29 del Tuir (coltivazione del terreno, silvicoltura, allevamento di animali, ecc.). Al riguardo, l'art. 1, comma 5, del Dpr 139/98 prevede che le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, vanno censite nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole", nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite (circolare ministeriale 96/T del 9 aprile 1998).
Nel caso in esame, comunque, è da ritenere che l'immobile utilizzato dall'affittuario come stalla sia esente dall'imposta, in quanto l'affittuario può ben rappresentare l'elemento soggettivo per soddisfare i requisiti di ruralità dell'immobile stesso.
Risposta inviata da Dino in data 08 giugno 2002.
Vorrei segnalare che ai fini fiscali, cioè ai fini Irpef, Ici, ecc., i fabbricati rurali ad uso strumentale cioè rimesse attrezzi ,stalle, ecct posseggono sempre il requisito di ruralità. Vedi art.2 comma 3 bis DPR 139/98, non ci sono fraintendimenti. Diversa è invece la posizione delle abitazioni rurali.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 10 giugno 2002.
Per maggiore informazione dei lettori e per ribadire quanto finora affermato, va ricordato che gli immobili strumentali all'attività agricola, di cui al comma 3-bis dell'art. 2 del Dpr 139/98, sono considerati rurali ai fini fiscali se asserviti all'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del Codice civile.
Queste attività devono essere in rapporto di strumentalità e di complementarietà con la coltivazione del fondo e non assumere una propria autonomia ed individualità rispetto al ciclo produttivo agricolo. In altri termini, quando l'attività è completamente avulsa dal fondo o anche quando il fondo rappresenta una parte non significativa per l'esercizio dell'attività, questa ai fini fiscali non può considerarsi agricola, ma commerciale e, quindi, soggetta all'ordinaria imposizione.
Alla luce di quanto sopra rilevato, non si comprende come si possa svolgere attività agricola - giuridicamente riconosciuta come tale - senza essere coltivatore o imprenditore agricolo, iscritti nelle liste comunali previste dall'art. 11 della legge n. 9 del 9 gennaio 1963 e assoggettati al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
Inoltre, è il caso di sottolineare che "la valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo degli uffici preposti all'accertamento delle imposte sugli immobili" (si veda Circolare ministeriale n. 96/T del 9 aprile 1998). Nel caso di specie, tale competenza è riconosciuta al Comune impositore.
In conclusione, la tesi secondo la quale gli immobili agricoli strumentali sono sempre e comunque esenti dall'Ici non ha alcun pregio né fondamento giuridico.