quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Efficacia delle rendite catastali dalla data di notificazione

Quesito inviato da Maria Teresa in data 14 maggio 2002.
La rendita proposta per una unità immobiliare categoria A/3, ai sensi del D.M. 701/1994 in data 18-07-2001, è stata aumentata d'ufficio dal Catasto entro 12 mesi (esattamente in data 31-01-2002) ma notificata qualche mese dopo. In tal caso, la rendita rettificata da quando è efficace?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 17 maggio 2002.
Nel caso prospettato, la rendita proposta per l'unità immobiliare, modificata dall'Agenzia del territorio entro i 12 mesi consentiti, esplica efficacia soltanto a decorrere dalla data della sua notifica all'intestatario della partita, nel senso che questi può impugnare la modificazione avanti alle commissioni tributarie entro il termine di 60 giorni dalla data dell'avvenuta notificazione.
Ai fini della determinazione dell'imposta, la modifica della rendita ha effetto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello della sua annotazione negli atti catastali e, quindi, nel 2003 (comma 2 dell'art. 5 del Dlgs 504/92)



Rateizzazione dei pagamenti della cartella esattoriale

Quesito inviato da Augusto in data 15 maggio 2002.
Sono alla ricerca di qualche precedente o riferimento normativo che autorizzi il Funzionario Responsabile Ici a concedere la rateizzazione di una cartella esattoriale scaturita da un avviso di liquidazione Ici non pagato e non contestato, scaturito a sua volta da un mancato versamento Ici spontaneo.

Risposta inviata da Silvia in data 20 maggio 2002.
Anche a noi è capitato il caso di un contribuente che, in una bella giornata di sole, si presenta allo sportello con la sua cartella esattoriale in mano chiedendoci (previo rosario di improperi e amenità varie) la rateazione della stessa (non si è espresso proprio così, ma insomma...). Abbiamo fatto così:
1. Ritiro della cartella esattoriale (cioè materialmente ci siamo fatti consegnare dal contribuente la cartella);
2. Richiesta al contribuente di presentare una istanza di rateazione per la dilazione del debito tributario in numero x di rate, con scadenza ogni x mesi, per i motivi x (forse ti conviene preparargliela tu e poi farla sottoscrivere dal contribuente);
3. Atto motivato - difficoltà economiche del contribuente, carico tributario elevato... - del Funzionario responsabile Ici con cui si dispone di accogliere la richiesta del contribuente specificando il numero della rate e la scadenza. Ricordati, per non incorrere nel famigerato danno erariale, di computare gli interessi;
4. Invio al concessionario della cartella esattoriale ritirata e del dispositivo adottato dal Funzionario con richiesta di emissione di una nuova cartella esattoriale;
Nel nostro caso, il concessionario ha poi riemesso la cartella sulla base delle nuove indicazioni fornitegli.
Penso non ci siano problemi (noi almeno non ne abbiamo avuti), soprattutto in considerazione del fatto che si tratta comunque di un provvedimento agevolativo per contribuente. Forse sarebbe opportuno regolamentare la fattispecie con uno specifico articolo da inserire nel regolamento Ici.



I residenti all'estero hanno diritto alle agevolazioni per l'abitazione principale

Quesito inviato da Chiara e Loriana in data 16 maggio 2002.
Se un comune ha regolamentato dall'anno 2001 per gli iscritti AIRE l'aliquota ridotta parificata alla principale e non la detrazione, mentre la legge specifica il contrario, come si deve comportare il contribuente?
Applicandosi solo l'aliquota ridotta e non la detrazione come dice il comune o come dice la legge solo la detrazione?
Per gli anni precedenti all'adozione del regolamento comunale, se il comune ha due aliquote, una ordinaria e una ridotta per abitazione principale, quale spetta all'iscritto A.I.R.E.?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 17 maggio 2002.
L'articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 23 gennaio 1993 n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75) prevede "...per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata".
Nel caso prospettato, il contribuente potrà conseguentemente fruire dell'aliquota ridotta e della detrazione previste per l'abitazione principale in relazione all'immobile posseduto in Italia, sempre che ovviamente lo stesso non sia stato concesso in locazione. Qualsiasi norma regolamentare adottata dal Comune in difformità di quanto stabilito dalla predetta legge è da considerare illegittima.



L'aliquota ridotta vale anche per i cittadini residenti all'estero

Quesito inviato da Chiara e Loriana in data 21 maggio 2002.
Ci è sorto il dubbio che il comma 4-ter della legge 24/3/1993, n. 75, aggiunto all'art. 1 del D.L. 23/1/1993, n. 16 stabilisce che "per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata" ma precisa anche che tale disposizione vale " ai fini dell'applicazione...(dell'ISI) e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504", cioè ai fini della detrazione per abitazione principale, ma non per quanto attiene all'aliquota ridotta, che va applicata se e in quanto espressamente prevista dal Comune, per cui rimane il dubbio che nel caso specifico, non avendo il Comune regolamentato l'aliquota ridotta per gli iscritti AIRE fino al 2001, la stessa non debba essere applicata fino a quell'anno, mentre potrà essere usufruita la detrazione. Può essere corretta tale interpretazione?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 22 maggio 2002.
In merito al dubbio sollevato, va ritenuto che l'aliquota deliberata dal comune per le abitazioni principali (a norma del comma 2 dell'art. 6 del Dlgs 504/92) si applica sia alle abitazioni principali dei contribuenti dimoranti nel comune stesso, sia a quelle non locate possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. D'altronde non si comprende perché i cittadini italiani residenti all'estero non dovrebbero godere delle stesse agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) concesse ai contribuenti che abitano nel medesimo comune. Inoltre, una differenziazione di aliquote fra i contribuenti dimoranti e quelli residenti all'estero potrebbe dar luogo ad una irrazionale e grave sperequazione ai danni di questi ultimi e, quindi, all'invocazione della violazione dei principi sanciti negli artt. 3, 42, 53 e 97 della Costituzione.



Valore delle aree edificabili

Quesito inviato da Stefania in data 16 maggio 2002.
Un'area edificabile è inserita nell'anno 1994 nel P.R.G. in Zona C di espansione. Nel corso dell'anno 1995 viene adottato e approvato un Piano di Lottizzazione. In questo caso il tributo va calcolato per mensilità (quindi fino all'adozione del Piano di Lottizzazione il tributo viene calcolato sul valore dell'area all'01/01/1995 e successivamente sul valore incrementato in seguito all'adozione del Piano), oppure il valore viene calcolato per l'intero anno 1995 prendendo come riferimento il valore venale all'01/01/1995 ?

Risposta inviata da Silvia in data 20 maggio 2002.
Personalmente, l'art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 504/92 lo interpreto così: io scindo il concetto di periodo di possesso dal concetto del valore di riferimento dell'area. Supponiamo, nel caso prospettato da Stefania, che il Piano di Lottizzazione - con conseguente atto di ridistribuzione immobiliare - sia datato 05/05/95. In questo caso, utilizzo il valore venale al 1° gennaio 1995 per le aree C1 non urbanizzate per 4 mesi. Per i restanti 8 mesi utilizzo ancora il valore venale in comune commercio al 01/01/95 ma valido per le aree urbanizzate. (Probabilmente, dopo il Piano di Lottizzazione, il contribuente possiederà un area più piccola in termini di mq, ma con un valore maggiore rispetto alla precedente visto il suo inserimento nel PdL, Piano di Lottizzazione). Mi comporto così in considerazione del fatto che l'immobile (area edificabile) ricompreso nel PdL non esisteva al 1° gennaio 1995 (il piano non era stato approvato); al 1° gennaio esisteva un'area con caratteristiche diverse. Penso si tratti di due immobili diversi che pertanto non possono essere assoggettati ad imposizione sulla base dello stesso valore. Certo, si guarda sempre il valore al primo gennaio, ma per due tipi distinti di aree.