Quesito inviato da Giovanni in data 09 maggio 2002.
Mia moglie è comproprietaria di un terreno posto in collina di circa 36 mila mq, incolto da almeno un decennio. Tale terreno nel 1976, in base a piani particolareggiati, era stato destinato a verde e servizi zonali e parte per allargamento stradale. Inoltre, detto terreno è sottoposto a vincoli architettonici, idrogeologici, al PUT dell'area sorrentino-amalfitana in zona 7 (anno 1987) - razionalizzazione insediativa e tutela delle risorse agricole ed infine a rischio frane (anno 1999 bacino del Sarno). Il comune di fatto non ha mai espropriato detto terreno per l'attività di cui sopra. Nel nuovo PRG (2001), detto terreno è stato dichiarato zona agricola naturalista con interventi per il tempo libero e l'agriturismo "zona E4" e parte in attrezzature di interesse generale - parco urbano e territoriale di progetto - "zona F". Il comune ha ritenuto detta zona edificabile o meglio fabbricabile e pertanto ha notificato cartelle di pagamento per circa 150 mila Euro. Da ciò chiedo di sapere se dette aree sono considerate edificabili ovvero fabbricabili ai sensi del Dlgs 504/92, atteso che abbiamo sempre pagato come se fosse terreno agricolo senza riduzione spettante ai coltivatori.
Chiedo di nuovo aiuto in quanto dovrò affrontare un ricorso ed il comune ritiene di avere ragione.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 18 maggio 2002.
In linea di principio, il semplice inserimento del terreno nel piano regolatore generale (PRG) costituisce già presupposto per l'applicazione del tributo comunale. Per quanto riguarda l'effettiva possibilità di utilizzare il suolo a scopo edificatorio, seppure non influente sulla qualificazione dell'area, essa potrebbe influenzare la quantificazione della base imponibile (risoluzione del ministero delle Finanze n. 209/E del 17 ottobre 1997; in senso conforme, Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 5531 del 5 giugno 1999).
A mio avviso, lei potrebbe impugnare gli atti impositivi del Comune limitatamente al valore attribuito all'area fabbricabile, se ritiene che esso non sia congruo in quanto non corrispondente al prezzo di mercato.
Quesito inviato da Gon in data 09 maggio 2002.
Un Comune notifica ad una Società degli avvisi di liquidazione per rendita presunta relativi a 2 fabbricati di categoria D. Il contribuente era stato in precedenza invitato a fornire della documentazione, ma non rispose nei termini previsti dall'invito.
Ricevuti gli avvisi, chiede l'annullamento in quanto l'accertamento doveva essere effettuato secondo le scritture contabili. La società fornisce le scritture dove risulta essere presente una unica unità produttiva. Il Comune ritiene che il contribuente negli anni abbia effettuato delle modifiche permanenti agli immobili non dichiarate e non denunciate in catasto.
Il Comune dovrebbe:
A. Attendere il ricorso del contribuente in quanto l'avviso è legittimo?
B. Proporre un accertamento con adesione al contribuente, valutando l'immobile con una perizia tecnica?
C. Valutare l'immobile secondo le scritture contabili e quindi annullare gli avvisi?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 13 maggio 2002.
Nel caso di specie, gli avvisi di liquidazione emessi dal Comune sono illegittimi e, quindi, vanno annullati in via di autotutela. Infatti, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è ritenuto vincolante il criterio contabile e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita "proposta" che si ottiene mediante applicazione della procedura informatica Doc-Fa. Il valore di tali fabbricati va determinato sulla base della rendita "presunta" se, dopo l'annotazione della rendita attribuita ovvero di quella proposta, intervengono variazioni strutturali o di destinazione permanenti che rendono inidonea siffatta rendita (in senso conforme, risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-07684 del 23 gennaio 2001).
Se il Comune ritiene che il contribuente abbia effettuato delle modifiche permanenti agli immobili non dichiarate né denunciate al catasto, deve naturalmente provarlo con idonea documentazione.
Proporre, nella fattispecie in esame, un accertamento con adesione è una procedura poco seguita, dato il limitato campo di applicazione dell'istituto in materia di Ici.
Relativamente al punto B del quesito, si ritiene che una valutazione dell'immobile con una perizia tecnica non rientra nella competenza del Comune, ma è compito precipuo dell'Agenzia del territorio.
Quesito inviato da Adriana in data 11 maggio 2002.
Abito a Roma, ed il 28/3/2001 mia madre è venuta in possesso di un piccolo locale cantina. Non ha presentato la comunicazione di variazione al comune ed ha pagato l'Ici 2001 come per l'anno precedente.
Posso sanare la situazione con il ravvedimento operoso? Il comune di Roma prevede una sanzione minima di 200.000 per la mancata comunicazione di variazione Ici. Posso usufruire dello sconto previsto per il ravvedimento operoso?
In questo caso cosa devo conteggiare nel bollettino di versamento per sanare il tutto?
Risposta inviata da Berardo in data 13 maggio 2002.
Sua madre non ha presentato la comunicazione di variazione entro i 90 giorni fissati dal regolamento comunale e non ha pagato l'imposta relativa alla pertinenza di cui è venuta in possesso il 28 marzo 2001. Tuttavia può avvalersi del ravvedimento operoso se la regolarizzazione avviene spontaneamente entro un anno dalle previste scadenze dell'acconto e del saldo. Per l'imposta non versata, la sanzione del 30% si riduce al 6%, mentre per l'omessa comunicazione incidente sulla determinazione del tributo, la sanzione del 120% viene ridotta ad 1/5 del minimo (lire 100.000); vanno poi aggiunti gli interessi legali del 3,5% annui fino al 31 dicembre 2001 e del 3% dal 1° gennaio 2002, calcolati in giorni dalla data di scadenza delle due rate (30 giugno e 20 dicembre) fino al giorno dell'effettivo pagamento.
Il versamento deve essere effettuato con i nuovi bollettini Ici in euro, scrivendo la somma totale (imposta + sanzioni + interessi) arrotondata al centesimo di euro e indicando l'importo della sola imposta nella casella "Altri fabbricati"; il numero dei fabbricati (1) verrà segnato nell'apposito spazio e saranno barrate le caselle relative a ravvedimento, acconto e saldo.
Per maggiori e più aggiornate informazioni, può rivolgersi al servizio informativo telefonico n. 06-6780050.
Quesito inviato da Marianna in data 12 maggio 2002.
Mio padre è proprietario di un terreno che in base all'ultimo Prg da agricolo in parte è divenuto edificabile, ma richiedendo documenti al catasto, anche dopo tempo, il terreno continua a risultare agricolo. A questo punto vari dubbi mi assalgono:
1)tutti dicono che doveva essere il comune a fare la voltura, ma è vero?
2)una volta divenuto edificabile l'Ici è da pagare?
3)in caso affermativo, come io penso, quale dovrà essere l'aliquota di riferimento dato che il comune non l'ha fissata e forse lo farà a luglio facendomi divenire morosa?
4)posso vendere il terreno come edificabile senza pagare l'Ici?
Risposta inviata da Roberto in data 14 maggio 2002.
Se il terreno di suo padre è inserito nel piano regolatore generale (PRG) va considerato area fabbricabile ed è quindi soggetto al pagamento del tributo comunale. L'aliquota di riferimento è quella dello scorso anno, qualora il Comune non abbia ancora deliberato l'aliquota per il corrente anno di imposizione.
Può vendere liberamente il terreno come area edificabile anche senza pagare l'Ici, ma sappia che rimarrà soggetto passivo fino alla data del rogito notarile e, quindi, obbligato a pagare l'imposta evasa, unitamente alle sanzioni e agli interessi, in sede di accertamento.
Quesito inviato da Maria in data 13 maggio 2002.
In sede di istruttoria Ici, è possibile compensare d'ufficio un credito relativo all'anno 1997 con un debito accertato per l'anno 1999? Gradirei una sollecita e cortese risposta segnalandomi eventuali fonti normative.
Risposta inviata da Berardo in data 17 maggio 2002.
Il comma 2 dell'art. 13 del Dlgs 504/92 stabilisce che le somme dovute dal comune per rimborsi possono, su richiesta del contribuente da comunicare entro 60 giorni dal provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili. Il Comune, pertanto, non può d'ufficio compensare un credito relativo all'anno 1997 con un debito accertato per l'anno 1999, senza l'esplicita richiesta del contribuente.
Risposta inviata da Silvia in data 19 maggio 2002.
Concordo pienamente con quanto scritto da Berardo. Mi permetto di suggerirti - tra le fonti normative - quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente all'art. 8, commi 1 e 8: "1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione"...
"8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23.08.1988 n. 400, è disciplinata l'estinzione dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decorrere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tributi per i quali attualmente non è previsto".
Personalmente credo che, in attesa dell'intervento del legislatore che provvederà a disciplinare l'intera materia in applicazione del comma 8 dell'art. 8 della L. n. 212/00, sia opportuno utilizzare l'istituto della compensazione - previa disciplina regolamentare dello stesso - nell'attività di rimborso e liquidazione dell'imposta. Penso che tale istituto costituisca una razionalizzazione della procedura, conveniente sia per il cittadino contribuente che per l'amministrazione comunale.