quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Ricorso avverso gli avvisi di liquidazione

Quesito inviato da Tonino in data 08 febbraio 2002.
Sono proprietario di un immobile al quale l'Ute ha attribuito, con provvedimento datato 15.01.1981, i seguenti dati catastali: cat. A/7, classe 1, vani 10,5.
Nel dicembre 2000, mediante notifica degli avvisi di liquidazione per gli anni dal 1993 al 1998, sono venuto a conoscenza di un differente classamento: classe 5 (invariati tutti gli altri dati) e conseguente rendita maggiore.
Nell'occasione ho potuto accertare che la suddetta variazione è stata "messa in atti" solo nel 1998 e che non è stata mai affissa nell'Albo pretorio.
Ho proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale contestando sia l'errato classamento, sia - soprattutto - l'efficacia retroattiva della messa in atti del '98.
Quali possono essere gli esiti?

Risposta inviata da Giuseppe in data 17 febbraio 2002.
Lavoro presso un ufficio tributi (sez. accertamenti) della mia città e mi spiace comunicarti che la tua opposizione alla liquidazione è infondata, in quanto tutti gli atti degli Uffici del Territorio adottati entro il 31/12/1999 sono retroattivi. Perché le rendite attribuite potevano considerarsi giuridicamente conosciute dal contribuente con la semplice pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio.
Ora ti chiedo: sei capace di dimostrare la non avvenuta affissione all'albo? Ne dubito.
Capisco perfettamente la posizione dei contribuenti perché lo sono anch'io, e dico che tutto ciò è un meccanismo che va a discapito degli onesti cittadini.
Comunque il comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000 stabilisce che, dal 1° gennaio 2000, gli atti attributivi o modificativi delle rendite sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.



Quale legge prevede la sanzione per omessa denuncia Ici?

Quesito inviato da Maria in data 09 febbraio 2002.
Vorrei conoscere l'articolo della legge che prevede la sanzione per omessa denuncia per ogni anno.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 11 febbraio 2002.
Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 138/E del 5 luglio 2000, ha precisato che, ai fini della sanzione unica di cui al novellato comma 5 dell'art. 12 del Dlgs n. 472 del 1997, "è sempre necessario che le violazioni relative a più periodi d'imposta, sussumibili nel concetto di "stessa indole", siano di carattere formale, come stabilito dal comma 1 dell'art. 12, oppure che le stesse tendano a pregiudicare, nella loro progressione, la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo di ciascun periodo, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo. Prima di estendere il cumulo a più periodi d'imposta in base al nuovo criterio, pertanto, è necessario verificare che sussista il concorso di violazioni formali o la progressione".
Ora, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione Ici, poiché l'infrazione non può ritenersi violazione formale ed è estranea al concetto di progressione, dato che in materia di Ici non esiste alcuna violazione propedeutica ad un'altra violazione, si applicano distinte sanzioni per ciascun anno oggetto dell'accertamento.
Certo, fino a quando il Ministero delle Finanze non fornirà gli opportuni chiarimenti, diramando la relativa circolare esplicativa sul nuovo sistema sanzionatorio in materia di tributi locali, l'applicazione o meno della sanzione unica, in luogo del cumulo materiale, continuerà a suscitare dubbi e incertezze.



Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili

Quesito inviato da Paolo in data 10 febbraio 2002.
Avendo avuto degli avvisi di accertamento Ici per gli anni '96, '97 e '98 in cui è stato fissato un certo valore al metro quadro, chiedo:
il Comune non doveva notificarmi queste determinazioni per permettermi controdeduzioni? Cioè: non ci devono essere degli atti (al di là dell'avviso di accertamento) in cui potevo prendere visione del fatto che per gli anni '96, '97 e '98 il valore del mio terreno fissato dal Comune corrispondeva a lire X ?
E poi: al Catasto ho fatto fare una visura catastale e il mio terreno risulta ancora agricolo; il Comune non ha notificato che è passato a fabbricabile.
Ci sono riferimenti normativi e giurisprudenziali per una eventuale richiesta di annullamento?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 febbraio 2002.
Con specifica norma regolamentare (art. 59, comma 1, lettera g, del Dlgs 446/97), il Comune può "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili", al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso tributario (si veda circolare ministeriale 296/E del 31 dicembre 1998). L'ente locale non è tenuto a notificare ai singoli contribuenti i valori delle aree fabbricabili fissati nel regolamento, né questi dati risultano negli atti catastali.
Se lei ritiene che i valori stabiliti dal Comune siano eccessivi rispetto a quelli di mercato e che gli avvisi di accertamento non siano adeguatamente motivati circa la procedura seguita per la determinazione dell'imponibile, può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro l'improrogabile termine di 60 giorni dalla notifica degli atti.



Differenza d'imposta in base a rendita definitiva non notificata

Quesito inviato da Sergio in data 10 febbraio 2002.
Per la mia nuova casa avevo dichiarato dal 1993 al 2000 una rendita presunta di 400 euro.
Il mio Comune vuole invece retroattivamente una differenza d'imposta calcolata su di una rendita assurdamente doppia, pari a 800 euro, come da risultanze catastali a me sconosciute.
Infatti, dal 2000 la rendita definitiva accertata dal Catasto risulta essere abbassata a 600 euro ed in base a questa sto versando l'Ici.
Esiste una legge a cui appellarmi per rimediare a tale assurdità burocratica?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 15 febbraio 2002.
Nel suo quesito non fa sapere se il Comune le abbia richiesto una differenza d'imposta con avvisi di liquidazione o di accertamento e per quali annualità. Gli atti accertativi, comunque, "devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale" (art. 11, comma 2-bis, del Dlgs 504/92).
Chieda, dunque, all'Ufficio tributi del Comune di conoscere l'atto di attribuzione della rendita catastale, dal quale può rilevare il classamento della sua unità immobiliare e la data di annotazione negli atti del catasto (cosiddetta "messa in atti").



Regolamento privo di determinazione del valore delle aree fabbricabili

Quesito inviato da Vanna in data 11 febbraio 2002.
A proposito della potestà regolamentare attribuita al Comune, devo dire che anche i miei avvisi di accertamento presentano delle anomalie. Il mio Comune, cioè, si è avvalso della potestà per varie determinazioni, tranne la determinazione del valore a metro quadro. Si è però ravveduto dell'omissione e per gli avvisi di accertamento '96, '97 e '98 ha fissato in modo del tutto informale un determinato valore (che, ripeto, non figura nel regolamento, ma è servito alla Società di accertamento per fare i calcoli), il quale non mi è mai stato notificato (solo quando ho ricevuto la raccomandata sono venuto a conoscenza del valore a metro quadro del mio terreno edificabile ed anche al Catasto non sapevano niente). La mia domanda è: può il Comune legittimamente richiedere il pagamento delle somme Ici in mancanza di questo requisito nel regolamento? Posso chiedere l'annullamento alla Commissione Tributaria? Citando quali norme?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 febbraio 2002.
Il Comune impositore, anche se non ha dato attuazione alla previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97, può ben accertare un maggior valore dell'area fabbricabile rispetto a quello dichiarato dal contribuente. L'accertamento deve essere, ovviamente, sufficientemente motivato in merito all'iter logico-giuridico seguito dall'ufficio per la determinazione del valore, in modo da permettere un'adeguata difesa da parte del contribuente. Non sarebbe sufficiente, ad esempio, che il Comune esponesse nell'atto impositivo esclusivamente il valore di un'area fabbricabile - peraltro utilizzato per diversi periodi di imposta - e gli estremi della delibera comunale. L'atto sarebbe illegittimo, così da determinare in sede contenziosa la presenza di una questione preliminare che impedirebbe l'esame del merito della controversia.
Contro gli avvisi di accertamento, quindi, se non sono adeguatamente motivati, può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro il termine improrogabile di 60 giorni dalla data dalla loro notifica. Il ricorso deve essere fondato e documentato perché, in caso contrario, si corre il rischio di essere condannati alle spese di giudizio per soccombenza.