Quesito inviato da Marco in data 07 febbraio 2002.
Ai sensi del terzo comma, art. 11 del regolamento comunale "I valori rappresentativi di cui ai precedenti commi hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa deliberazione".
Questo significa che il Comune può determinare il valore a metro quadro (potestà regolamentare), ma deve farlo negli anni di imposizione e non in quelli successivi (attribuendo valore retroattivo).
Cioè se il mio Comune ha determinato un valore di lire 100 al metro quadro solo oggi, nel 2001, non può pretendere il pagamento a lire 100 per gli anni '96, '97 e '98.
Le determinazioni per questi tre anni però non sono state fatte. Allora, quale sarà il valore al metro quadro da pagare?
Risposta inviata da Puccio in data 07 febbraio 2002.
Il valore è in ogni caso determinato sulla base dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92, perciò secondo il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
Il Comune, dotandosi di apposito regolamento, si autolimita nell'accertamento a quei valori regolamentari.
E' facoltà del contribuente discostarsi da quei valori, sapendo che, in caso di comunicazione di un valore inferiore, sarà soggetto ad accertamento, procedimento nel corso del quale potrà dimostrare l'attendibilità di quanto dichiarato.
Quesito inviato da Paolo in data 07 febbraio 2002.
Il giorno 04/01/2002 mi sono state notificate delle cartelle Ici riguardanti gli anni 1995 e 1996 (spedite rispettivamente il 29/12/2001 e 31/12/2001); vorrei sapere se esiste una normativa per le notifiche in ritardo. In pratica, se facessi ricorso contro il comune per non pagare queste cartelle notificatemi in ritardo - e quindi prescritte - avrei la possibilità di vincerlo al 100%?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 febbraio 2002.
Per le notifiche di atti impositivi relativi agli anni 1995 e 1996, effettuate oltre il termine di decadenza del 31 dicembre 2001, esiste il principio contemplato nel comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 261 del 15 settembre 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990 n. 331) e nel 1° comma del novellato art. 26 del Dpr n. 602 del 29 settembre 1973, secondo il quale la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Il ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, per eccepire la decadenza degli atti impositivi, ha esito incerto, col rischio di dover sopportare le spese di giudizio in caso di soccombenza. Le consiglio quindi di chiedere al Comune impositore l'adozione dell'istituto di autotutela per l'annullamento degli atti notificati.
Quesito inviato da Grazia in data 07 febbraio 2002.
Considerato che l'Ici che pagavo mi sembrava eccessiva, ho chiesto al Catasto la rendita del mio unico immobile. Il Catasto, effettuata l'interrogazione per partita, mi ha rilasciato una visura dalla quale è risultato che sotto la stessa partita/foglio/sub sono indicati, oltre al mio immobile, anche altri immobili di valore ben superiore. Risultato di tale errore del Catasto è che dal 1993 ho pagato circa 10 volte più di quello che dovevo ed il Comune, nel cui territorio è sito l'immobile, mi dice che non posso richiedere il rimborso oltre il 1998. La domanda è: visto che la rettifica non discende dall'ottenimento di una riduzione della rendita catastale ma da un errore del Catasto, non dovrebbe valere sempre la prescrizione ordinaria e cioè dieci anni?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 15 febbraio 2002.
La previsione di cui al primo comma dell'art. 13 del Dlgs 504/92 stabilisce che, per le somme versate e non dovute, il contribuente può presentare al comune competente (o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento) istanza di rimborso, redatta in carta "semplice", entro il termine di tre anni dalla data di pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Pertanto, non sarebbe in discussione il rimborso delle somme versate negli ultimi tre anni, nel senso che dette somme vanno restituite. Per quanto riguarda invece gli anni precedenti, il Comune dovrebbe adoperarsi per attuare una "giusta" tassazione, tanto più che in sede di controllo è tenuto a evidenziare errori anche a vantaggio del contribuente. A tal proposito si vedano il decreto del ministero delle Finanze n. 367 del 24 settembre 1999, la sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 9604 del 21 luglio 2000 e l'ordinanza n. 430 del 24 marzo 1988 della Corte costituzionale.
Nel caso in esame, inoltre, l'attuazione di una giusta tassazione non può prescindere dalla considerazione che l'indebito pagamento è derivato da un errore dell'ufficio del territorio, per cui il contribuente non può sopportare le conseguenze negative di una errata attribuzione della rendita catastale.
Le consiglio, quindi, di presentare, oltre alla domanda di rimborso, anche un'istanza di autotutela per chiedere la restituzione delle somme versate in eccedenza, almeno per il periodo in cui il Comune può emettere avvisi in rettifica, cioè dal 1997.
Quesito inviato da Alex in data 08 febbraio 2002.
La spedizione nella stessa raccomandata di più avvisi di accertamento è corretta (o legale per dirla in termini di legge), oppure la regola è quella di spedire un avviso per ogni raccomandata? Comunque, il comune come fa a sostenere che dentro una raccomandata c'erano 2-3 avvisi di accertamento invece di uno?
Risposta inviata da Silvia in data 08 febbraio 2002.
Sul punto posso dire che alcune commissioni tributarie hanno ritenuto legittimo il comportamento adottato da alcuni Comuni di inserire i provvedimenti in un'unica busta notificata con un'unica raccomandata A.R. (Comm. Trib. Rimini Sez. I sentenza n. 415 del 17/01/00), altre (Comm. Trib. Modena Sez. VII sentenza n. 51 del 30/04/01) si sono pronunciate in senso contrario.
Purtroppo, in materia di Ici, non esiste una norma che disciplini con certezza il caso in questione. L'unica disposizione, nel campo dei tributi locali, è quella contenuta nell'art. 51, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 in tema di Tosap che prevede che, nel caso la tassa risulti totalmente/parzialmente omessa per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato SEPARATAMENTE per ciascun atto. La stessa circ. Min Fin. n. 13/E del 25/03/94 precisa poi che la notifica distinta per ciascun anno è prevista per "garantire al contribuente una più efficace difesa contro l'eventuale pretesa illegittima dell'ente impositore".
Personalmente ritengo che, poiché ogni avviso di accertamento emesso dall'Ente si riferisce ad un autonomo periodo d'imposta e che, come tale, è suscettibile di autonoma impugnazione, la notifica - quale atto endoprocedimentale che serve a dotare l'avviso di accertamento del requisito di efficacia - debba riferirsi ad ogni singolo anno d'imposta e debbano perciò essere utilizzate buste separate.
Quesito inviato da Monica in data 08 febbraio 2002.
Il Comune mi ha notificato dei provvedimenti Ici in data 27/12/2001 relativi agli anni 1995, 1996. Dopo aver fatto presente in data 14/01/2002 che c'era un errore nel calcolo dell'imposta dovuta sulla percentuale di possesso, il Comune mi ha mandato dei provvedimenti di rettifica degli importi.
Vorrei sapere:
a) Se volessi proporre ricorso contro i provvedimenti, il termine di 60 giorni decorre dal 27/12/2001 o dalla notifica dei provvedimenti di rettifica? Se l'ipotesi è la seconda, decorrono sempre 60 giorni dalla notifica dei provvedimenti di rettifica anche per fare ricorso contro la rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio che non mi è stata notificata se non con il provvedimento del Comune?
b) Il versamento devo effettuarlo entro 60 giorni (per la riduzione ad 1/4 della sanzione) o 90 giorni dalla notifica dei primi provvedimenti (27/12/2001) o dalla notifica dei provvedimenti rettificati?
c) E' corretto che il Comune rettifichi i provvedimenti anche per annualità cadute in prescrizione?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 16 febbraio 2002.
Il Comune ha agito correttamente, rettificando in via di autotutela gli atti impositivi al fine di non rimettere altri provvedimenti accertativi oltre i termini di decadenza.
Il termine di 60 giorni per proporre ricorso contro gli atti impositivi e avverso l'attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio del territorio decorre, a mio avviso, dalla data di notifica dei provvedimenti di rettifica.
Per la riduzione ad 1/4 delle sanzioni, il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni, sempre dalla notifica degli atti rettificati.
Il contribuente, comunque, potrebbe presentare istanza di accertamento con adesione, qualora il Comune abbia deliberato l'adozione di tale istituto in materia di Ici. In tal caso, dalla data della domanda vengono sospesi, per un periodo di 90 giorni, sia il termine per proporre ricorso alla commissione tributaria, sia quello per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni ridotte.