Quesito inviato da Raffaella in data 05 febbraio 2002.
Se un imprenditore agricolo a titolo principale suddivide la propria casa d'abitazione in 2 unità abitative che gli rimarranno intestate, sarà costretto a pagare un'imposta Ici maggiore?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 febbraio 2002.
I fabbricati posseduti da un imprenditore agricolo a titolo principale sono considerati rurali, e quindi esenti dall'Ici.
Nel caso in cui più unità immobiliari a uso abitativo siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, il riconoscimento di ruralità è subordinato al limite massimo di 5 vani catastali o, comunque, di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, oppure di 20 metri quadrati per ogni altro abitante oltre il primo.
Non so se le due sue unità abitative rientrano in questi parametri.
Quesito inviato da Giovanni in data 05 febbraio 2002.
Esiste una sentenza specifica che spiega come arrotondare gli importi di sanzioni e interessi in euro? Ho sentito che è possibile per un comune troncare i decimali (a beneficio del contribuente).
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 06 fubbraio 2002.
Le sanzioni determinate nella misura fissa, ad esempio la sanzione da euro 51,65 (100.000 lire) a euro 258,23 (500.000 lire) prevista per la mancata restituzione del questionario, vanno convertite in euro eliminando i decimali (quindi la sanzione minima diviene, per effetto del troncamento, euro 51), mentre per le sanzioni stabilite in misura percentuale come, ad esempio, quelle previste in materia di ravvedimento, si applicano le regole ordinarie dell'arrotondamento al centesimo di euro, così pure per l'importo degli interessi (in senso conforme, circolare ministeriale 106/E del 21 dicembre 2001, paragrafo 2.5).
Quesito inviato da Roberto in data 05 febbraio 2002.
Mio nonno è deceduto il 25/01/02 con figlio unico, unico erede che farà la rinuncia all'eredità. La casa passerà quindi ai tre figli (nipoti del defunto) che dovranno pagare l'Ici. Da quando? Secondo il mio notaio la rinuncia ha effetto retroattivo, perciò i tre nipoti pagheranno l'Ici per gli 11 mesi del 2002 e non da quando la casa verrà intestata a loro nome. Il figlio che rinuncia non deve pagare alcuna imposta (anche Irpef) sull'immobile oggetto della rinuncia. Chi può confermare o smentire?
Risposta inviata da Berardo in data 06 febbraio 2002.
Se l'unico erede del defunto rinuncia all'eredità con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui è aperta la successione (art. 519 c.c.), l'eredità si devolve ai suoi tre figli (nipoti del defunto) che dovranno pagare l'Ici pro quota.
E' vero che la rinuncia è retroattiva (art. 521 c.c.), ma anche la devoluzione e l'intestazione della casa ai figli legittimi del rinunziante. In sostanza non esiste vuoto nell'assegnazione dell'eredità per successione.
Quesito inviato da Mario in data 05 febbraio 2002.
Vorrei sottoporre un quesito riguardante in particolare il comma 1 dell'art.74. E' corretto ricuperare l'Ici per differenza di importo subentrata in seguito a passaggio da rendita presunta a definitiva anche per annualità precedenti al 2001 (data di attribuzione definitiva della rendita con notifica del catasto)?
Se sì, come si può conciliare tale pretesa col Collegato fiscale alla finanziaria 2000 (legge 21 novembre 2000, n. 342)?
Rendite attribuite o modificate dal 1° gennaio 2000 (art. 74, comma 1):
Obbligo di notifica da parte dell'Ute ed efficacia delle rendite solo dalla data della notifica.
Ai fini Ici, fino alla data dell'avvenuta notifica della rendita, il comune non può legittimamente (vedi circolare n. 4/FL del 13.3.2001, interpretativa dell'art. 74) richiedere l'imposta per tutti i periodi antecedenti, durante i quali l'Ici è stata versata sulla base della rendita presunta?
In sintonia con questa interpretazione si è espressa la commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, nella sentenza 17 del 12 febbraio 2001, depositata il 13 marzo 2001, della quale il Sole 24 Ore ha dato notizia il 26 marzo 2001.
Vorrei far presente quanto mi ha scritto il Garante del contribuente della regione Lombardia, lettera 11/01/2002 prot. n.71: "L'Ufficio Tributi del comune di San Paolo, secondo la sequenza che Lei descrive, si è uniformato al disposto dell'art. 74 della L. 342/2000 e della circolare n.4/FL del 13-03-2001". Si noti che la circolare in questione così si esprime: "Secondo quanto stabilito dall'art 74 in esame (L.342 del 21-11-2000), poiché gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dal momento in cui queste ultime siano ritualmente notificate, ne consegue che il comune, a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino alla data dell'avvenuta notificazione della rendita, non può legittimamente richiedere al soggetto passivo dell'Ici: l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita...".
Si ricorda inoltre che la Suprema Corte ha stabilito che tutti gli atti che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente non possono produrre effetti prima della loro concreta ed effettiva conoscenza (Cassazione, sezione tributaria, sentenze 4760 del 30 marzo 2001 e 4509 del 10 aprile 2000), cioè dopo la notifica.
Addirittura l'Ancitel rispondendo a tale quesito conclude dicendo: "Allo stato attuale non è possibile fornire ulteriori chiarimenti, se non consigliare di sospendere, momentaneamente e se possibile, le attività riguardanti le fattispecie in esame, in attesa di ulteriori chiarimenti."
Siamo di fronte a un groviglio di norme, esplicate in modo incomprensibile per il contribuente (infarcite di numeri e rimandi ad altre leggi: proprio il contrario di quello che stabilisce lo statuto del contribuente), che potrà utilizzarle solo con il supporto di un esercito di fiscalisti e avvocati, tutt'altro che in linea con le promesse di semplificazione fiscale.
Se il comune nonostante tali motivazioni insiste nelle richiesta al contribuente, oltre all'autotutela (peraltro non accettata) c'è solo il ricorso in commissione tributaria o ci sono altre vie per fargli cambiare linea interpretativa?
E' dunque corretto ricuperare l'Ici per differenza di importo subentrata in seguito a passaggio da rendita presunta a definitiva anche per annualità precedenti al 2001 (data di attribuzione definitiva della rendita con notifica del catasto)?
Risposta inviata da Silvia in data 06 febbraio 2002.
Mi permetto solo di farvi partecipi di alcune considerazioni emerse in più incontri tra funzionari responsabili del Servizio Tributi in relazione all'art. 74, comma 1, del collegato alla Finanziaria 2000, ben conscia del fatto che si tratta di opinioni personali e di scarso conto (e non condivise da tutti gli uffici tributi). D'altra parte i problemi interpretativi con cui ci scontriamo quasi quotidianamente ci obbligano a compiere delle scelte e a sostenerle, pena la paralisi dell'attività accertatrice dell'Ente (e della quale dovremo poi rendere conto).
Ciò che ci ha fatto maggiormente riflettere e discutere è stato il termine EFFICACIA utilizzato dal legislatore nella stesura della norma. Ora, il diritto amministrativo insegna che l'efficacia è l'idoneità dell'atto (nel caso in questione l'atto attributivo della rendita) a produrre effetti giuridici. Tale atto è, a tutti gli effetti, un atto di natura ricettizia e, pertanto, può produrre effetti sul destinatario esclusivamente in seguito a comunicazione/notificazione. Tutto ciò valeva anche prima dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico del famigerato art. 74. Diverso era solo il modo in cui si realizzava la comunicazione (cosiddetta fase integrativa dell'efficacia dell'atto amministrativo). Si è passati dall'affissione all'albo pretorio (DM 13 dicembre 1961 e succ. mod.), alla raccomandata semplice (art. 30 L. n. 488/99), alla attuale notificazione (art. 74 L. n. 342/00). Le novità del dettato dell'art. 74 semmai consistono:
a) nell'avere concesso al contribuente la possibilità di esercitare sia per il futuro (comma 1) che per il passato (commi 2 e 3) il proprio diritto di difesa contro gli atti illegittimi (o ritenuti tali) dell'Agenzia del Territorio (la distorsione maggiore del sistema di comunicazione delle rendite mediante affissione all'albo pretorio stava proprio nel fatto che le rendite - non conosciute dal contribuente - diventavano definitive per mancata impugnazione);
b) di introdurre una causa generalizzata di non punibilità ex art. 6 D. Lgs. n. 472/97 prevedendo la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi a causa del cattivo andamento tenuto dalla pubblica amministrazione in relazione alla conoscibilità delle rendite (e attribuzione...).
Ora, è noto che le rendite catastali sono indispensabili al Comune per la propria attività di controllo. L'art. 74, a tal fine, stabilisce semplicemente che nel caso di mancata notifica della rendita dal parte dell'Agenzia del territorio, la rendita non è efficace e quindi non potrà essere utilizzata nella propria attività di controllo. Nel momento in cui la rendita viene notificata, potrà essere utilizzata dall'Ente per l'eventuale recupero della maggiore imposta derivante dal fatto che il contribuente ha utilizzato una rendita presunta inferiore a quella definitiva.
La circ. Min Fin. n. 4/FL del 13/03/01 dà un'interpretazione diversa alla norma in esame. Sul punto mi sento di condividere precedenti risposte date dalla redazione di Dossier.Net sulla dubbia costituzionalità dell'interpretazione ministeriale.
Personalmente mi aspetto altri ricorsi sul punto e se sarò chiamata in Commissione tributaria sosterrò questa tesi. Aspettiamo che qualcosa si muova... (meglio se il legislatore) restando sempre pronti a cambiare idea.
Quesito inviato da Paolo in data 06 febbraio 2002.
Un pensionato agricolo non in possesso di partita Iva, ma che coltiva solo per l'utilizzo familiare, può avere il diritto all'esenzione Ici come coltivatore diretto?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 11 febbraio 2002.
Il pensionato agricolo ha diritto all'esenzione Ici per il fabbricato utilizzato come abitazione. Infatti, l'art. 2, comma 3, del Dpr 139/98 considera rurali i fabbricati ad uso abitativo posseduti "da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura".