quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Avvisi di accertamento per omesse dichiarazioni Ici

Quesito inviato da Pasquale in data 04 febbraio 2002.
Ho notificato in data 27.12.01 n. 3 accertamenti Ici per mancate dichiarazioni Ici relative agli anni '95, '96 e '97. Il contribuente con istanza di autotutela mi ha fatto avere le dichiarazioni presentate al Ministero nel 1992 e che il Ministero erroneamente non gli ha caricato. Ora effettivamente dovrei annullare gli accertamenti e far avere al contribuente delle liquidazioni per il recupero della differenza tra rendita presunta e definitiva. Posso farlo visto che queste annualità oggi sono in prescrizione?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 05 febbraio 2002.
Penso che siano stati emessi degli atti di accertamento per omessa dichiarazione Ici e che il contribuente ti contesti tali provvedimenti.
Orbene, ove lo stesso dimostri che non c'è omessa dichiarazione, i provvedimenti emessi vanno annullati.
Per quanto riguarda il recupero della differenza di imposta dovuta alla attribuzione della rendita catastale è possibile procedere al recupero solo per le annualità dal 1997 in avanti. Il diritto a richiedere le differenze per le annualità precedenti è decaduto il 31/12/2001.



Erede, legatario e maggiore imposta dovuta dal defunto

Quesito inviato da Mogi 98 in data 04 febbraio 2002.
Erede e legatario. Defunto morto nel 1996; un immobile oggetto di legato era privo di rendita catastale; è stata chiesta l' applicazione della legge 154/88 da parte del legatario sul bene in questione oggetto del legato, in sede di denuncia di successione. Alla fine del 2001, al solo erede, sulla base della spropositata rendita, viene inviato avviso di liquidazione relativo al 1995 e al 1996. E' corretto?

Risposta inviata da Berardo in data 18 febbraio 2002.
Il comportamento del Comune è corretto. Se il contribuente ha validi e fondati motivi per impugnare sia la rendita che gli avvisi di liquidazione, può presentare istanza di autotutela al Comune e/o ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro il breve termine di 60 giorni dalla notifica degli avvisi.



Prescrizione e notifiche entro i termini

Quesito inviato da Giovanni in data 04 febbraio 2002.
In data 27/12/2001 mi sono stati notificati alcuni avvisi di accertamento da parte del Comune riguardanti la differenza di imposta dovuta a seguito di attribuzione di rendita catastale definitiva. Gli anni interessati sono il 1994, il 1995, il 1996 e il 1997. Vorrei sapere se la notifica è valida e in termini per tutti gli anni o se per qualcuno di essi sia prescritta.

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 05 febbraio 2002.
Le notifiche, effettuate in data 27/12/2001, per il recupero della differenza d'imposta per le annualità dal 1994 al 1997 a seguito di attribuzione di rendita catastale, sono tutte nei termini grazie alla finanziaria 2001.
Controlla che:
- l'attribuzione di rendita catastale sia avvenuta prima del 31.12.2000 (se successiva, la rendita attribuita ha efficacia solo per i periodi successivi)
- ti sia stata richiesta la sola differenza di imposta, in quanto in tale caso è prevista la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi (vedi art. 74 Legge 342/2000).



Gli atti impositivi vanno motivati

Quesito inviato da Antonio in data 05 febbraio 2002.
L'area servizi territoriali dovrebbe (dico dovrebbe perché da 7 anni non si muove niente) essere destinata alla costruzione di un interporto. Noi contribuenti paghiamo l'Ici ma l'area è solo nel Prg (Piano regolatore generale) e non in quello particolareggiato né tantomeno oggetto di concessione edilizia, per cui nessuno mai verrà a comprare un terreno su cui c'è tanta incertezza sul domani.
Ma dirò di più, il Comune ha determinato un valore al metro quadro in mancanza di apposita deliberazione in merito alla fissazione dei valori delle aree fabbricabili. Ora so benissimo che il COMUNE PUO' (446/97 art. 59) ma questo significa che: o il comune adotta un regolamento e determina il valore a metro quadro, oppure non lo fa. Se lo fa deve pubblicarlo, se non lo fa significa che non si è avvalso della facoltà concessagli dalla legge, per cui NON PUO' DETERMINARE NIENTE, deve attenersi a quello che dichiaro io.
Cosa devo dire ora in commissione tributaria? e l'accertamento con adesione deve essere previsto dal mio comune per essere esperibile?

Risposta inviata da Silvia in data 05 febbraio 2002.
Il Comune può "costruire" una tabella di fissazione dei valori delle aree edificabili per zone omogenee e impiegarla ESCLUSIVAMENTE per uso interno (è quello che facciamo anche noi... per semplificarci la vita) salvo poi motivare adeguatamente ogni singolo provvedimento di accertamento. Il provvedimento che ti è stato notificato, è sufficientemente motivato? Riesci ad individuare gli elementi sulla base dei quali il Comune ha fissato proprio quel valore a mq per l'area da te posseduta? Sono interrogativi che devi porti ancora prima di ragionare sul quantum della pretesa tributaria dell'Ente. L'assenza/carenza di motivazione porta alla NULLITA' dell'atto e comunque, in sede di contenzioso, puoi eccepire - se esistono - sia l'illegittimità dell'atto per carente motivazione sia per eccessività della valutazione operata dal Comune. Nel ricorso, puoi (...direi devi) anche proporre (motivando) un valore che tu ritieni essere più congruo e chiedere, in via ulteriormente subordinata, che sia la Commissione stessa a determinare un valore che essa ritenga congruo. Ma, senz'altro, queste informazioni ti saranno state date dal professionista a cui hai dato procura alla lite.
Quanto all'accertamento con adesione è un istituto premiale che, per essere utilizzato, DEVE essere stato introdotto dall'Ente con apposita deliberazione.



Ho pagato di più : rischio una multa per dichiarazione infedele?

Quesito inviato da Fisco in data 05 febbraio 2002.
Erroneamente ho pagato di più per l'Ici. Mi multeranno per dichiarazione infedele?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 05 febbraio 2002.
Non credo che un contribuente che abbia per errore versato una imposta comunale sugli immobili in misura superiore al dovuto possa essere sanzionato.
A maggior ragione non può essere sanzionato per dichiarazione infedele.
Anzi, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 504/1992, il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza; tale diritto deve essere fatto valere entro tre anni dalla data del pagamento.