quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Requisiti dell'area edificabile

Quesito inviato da Enzo in data 04 febbraio 2002.
Il funzionario del mio comune sostiene che l'area diventa edificabile dal momento dell'adozione del piano regolatore.
A mio avviso il terreno agricolo diventa edificabile quando il piano regolatore viene approvato dalla regione. Quale tesi è corretta?

Risposta inviata da Silvia in data 05 febbraio 2002.
Sulla base di consolidati indirizzi assunti in dottrina ed in giurisprudenza un'area da non edificabile diviene edificabile solo quando lo strumento urbanistico adottato dal Comune diventa definitivo, cioè ha percorso tutto il suo iter. A tal fine è perciò richiesta l'approvazione, anche tacita conseguente al superamento senza rilievi del termine di 120 giorni, della Regione. (v. Corte di Cassazione - Sez. I, 3 dicembre 1994, n. 10406).



Prescrizione degli accertamenti d'ufficio

Quesito inviato da Paolo in data 04 febbraio 2002.
Fino a quale annualità risulterebbero validi gli avvisi di accertamento d'ufficio emessi nel 2002?

Risposta inviata da Silvia in data 12 febbraio 2002.
Gli accertamenti d'ufficio per omessa denuncia possono essere emessi, secondo quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 504/92, per le violazioni che si riferiscono all'anno 1996 e successivi. La Finanziaria 2002 non ha, infatti, concesso proroghe per contestare questo tipo di violazioni.



Cos'è l'accertamento per adesione?

Quesito inviato da Danilo in data 04 febbraio 2002.
Sono un contribuente Ici ed ho ricevuto, come tanti altri, gli avvisi di accertamento '96, '97, '98.
Alcuni commercialisti dicono che facendo un ricorso e chiedendo un accertamento con adesione si sospendono i 60 giorni per ricorrere in commissione tributaria. Ma quei 60 giorni non sono IMPROROGABILI? Si può ottenere anche l'annullamento da parte del Comune stesso chiedendo l'accertamento con adesione?

Risposta inviata da Puccio in data 05 febbraio 2002.
L'accertamento con adesione è uno strumento a tutela del contribuente e dell'ente creditore onde evitare l'insorgere di contenzioso.
Innanzitutto occorre verificare se il Comune si è avvalso nella sua potestà regolamentare di questo strumento.
Di fatto, per i fabbricati, visto che il calcolo del valore imponibile è vincolato alla rendita catastale, non è applicabile. Eventualmente l'accordo si può trovare in caso di aree fabbricabili.
Lei può richiedere che il Comune annulli i provvedimenti, ma ciò non interrompe i termini per la presentazione del ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, che in quel caso la tutela, poiché il giudice tributario solitamente sospende i termini di pagamento e consiglia al Comune ed al ricorrente di trovare un accordo.

Risposta inviata da Silvia in data 05 febbraio 2002.
Concordo con tutto quello che ha scritto Puccio tranne per ciò che concerne la sospensione. Infatti, il termine per impugnare un atto notificato (60 giorni) è soggetto a sospensione nell'ipostesi in cui si presenti l'istanza di accertamento con adesione ai sensi del D. Lgs. n. 218/97. In tal caso il termine è sospeso di 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 218/97. Ad esempio, se l'atto è stato notificato il 18/01/2001 e l'istanza di accertamento con adesione è stata presentata il 10/03/2001 il termine per ricorrere sarà il 17/06/2001.




Accertamento e rendita, decorrenza dei pagamenti

Quesito inviato da Francesco in data 04 febbraio 2002.
Ho ricevuto la notifica dall'UTE della nuova rendita catastale della mia abitazione il 6/07/98. L'accatastamento, da cui scaturisce la nuova rendita, è relativo al mese di aprile del 1996.
Oggi il comune mi ha intimato di pagare le differenze sull'imposta a partire dall'anno 1996 (senza interessi, né sanzioni).
Devo pagare a partire dal 1996 o dal 1998 (art. 74 L.342/2000)?

Risposta inviata da Berardo in data 06 febbraio 2002.
Nel suo caso l'art. 74 della legge n. 342/2000 non trova applicazione in quanto l'Ute le ha regolarmente notificato la rendita definitiva il 6 luglio 1998. Pertanto deve pagare la differenza d'imposta anche per gli anni pregressi dal 1996 in poi.



Validità della notifica degli avvisi di accertamento

Quesito inviato da Alex in data 04 febbraio 2002.
Come posso sapere se una raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente la notifica Ici su un accertamento relativo agli anni 1995/96/97, spedita il 20/12/2001 e arrivata all'ufficio postale del mio paese il 21/12/2001 e ritirata da un mio famigliare il 3/01/2002 - perché io ero impossibilitato a farlo - è da ritenersi valida oppure posso considerarla arrivata oltre i termini e quindi ritenere prescritti gli anni considerati? Il problema nasce dal fatto che il mio commercialista dice che la normativa sulla notifica parla di 10 giorni dopo l'arrivo dell'avviso; così, in relazione a questo caso specifico, dice che i 10 giorni sono scaduti il 31/12/2001 e che pertanto rientro nei termini di legge. Se così fosse i termini di scadenza sarebbero validi e gli anni non più prescritti. Mi dite se la data da prendere a riferimento è quella dei 10 giorni dopo l'avviso ricevuto (21+10=31/12/2001), oppure se vale il giorno in cui un mio famigliare ha firmato per riceverla (3/01/2002)?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 06 febbraio 2002.
Gli articoli 8 e 9 della legge n. 890 del 20 novembre 1982, e successive modificazioni e integrazioni, prevedono che l'ufficiale postale incaricato (portalettere), nel caso in cui non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, dopo aver accertato che il destinatario stesso non abbia cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente, e che manchino persone abilitate a ricevere il piego (raccomandata) in sua vece, deve rilasciargli il relativo avviso di deposito del piego nell'ufficio postale e provvedere, eseguito il deposito, alla compilazione dell'avviso di ricevimento. Tale avviso di ricevimento, con la menzione di tutte le formalità eseguite e del deposito e relativa data, nonché dei motivi che li hanno determinati, deve essere restituito con il piego al mittente (in questo caso al Comune) compiuti inutilmente 10 giorni dal deposito, con la conseguenza che l'avviso di ricevimento stesso che non contenga alcuna menzione delle operazioni descritte comporta la giuridica inesistenza della notificazione (Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza n. 11498 del 1° settembre 2000; in senso conforme, Corte Costituzionale, sentenza n. 346 del 23 settembre 1998).
Nel suo caso, il portalettere ha adempiuto alle predette formalità? Ha rilasciato l'avviso di deposito della raccomandata ai suoi familiari? E questi perché hanno ritardato a ritirare la raccomandata fino al 3 gennaio 2002?
Come vede, gli interrogativi possono essere tanti ed è assai difficile provare davanti alla Commissione tributaria provinciale che la notificazione non è stata tempestiva, e quindi eccepire la decadenza degli atti impositivi del Comune.

Nuovo quesito inviata da Alex in data 07 febbraio 2002.
Volevo fare una precisazione: il portalettere non credo abbia fatto nessuna comunicazione al Comune perché nella mia buchetta delle lettere ha lasciato un semplice avviso della raccomandata del Comune e non un avviso in cui diceva di aver messo a deposito una raccomandata. Non essendoci poi nessuno che poteva ritirare questa raccomandata fino al 3 di gennaio, volevo sapere: in questo caso non si deve considerare come data di ricevimento quella in cui io ho materialmente ritirato questa raccomandata e cioè il 3 di gennaio e quindi considerare i termini del 31/12/2001 scaduti?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 febbraio 2002.
Nel suo caso, può eccepire la decadenza dell'atto impositivo in quanto notificato oltre il 31 dicembre 2001. Infatti, secondo il principio contemplato nel comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 261 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 331 del 1990) e nel 1° comma del novellato art. 26 del Dpr n. 602 del 1973, la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Tuttavia deve chiedere al Comune l'adozione dell'istituto di autotutela per l'annullamento degli atti impositivi. Non le consiglio di far ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale, perché l'esito sarebbe incerto e, in caso di soccombenza, verrebbe condannato a pagare le spese di giudizio.