quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Il nudo proprietario paga per violazioni dell'usufruttuario?

Quesito inviato da Sante in data 02 febbraio 2002.
In data 12.12.2001 mi è stato notificato l'accertamento Ici di omessa denuncia per gli anni '95,'96,'97, relativo ad un terreno edificabile.
Sono tenuto al pagamento delle somme contestatemi, considerato che:
1) fino al 30.3.1998 io ero titolare solo della nuda proprietà, mentre l'usufruttuaria di quel terreno era mia madre, deceduta nella data suindicata;
2) il comune mi addebita le somme che mia madre avrebbe dovuto corrispondere per quegli anni, avendo verificato che sono divenuto l'erede esclusivo di quel terreno.

Risposta inviata da Berardo in data 04 febbraio 2002.
L'art. 8 del Dlgs 472/97 prevede l'intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi. Lei comunque dovrà provvedere al versamento degli importi relativi all'imposta con gli interessi e non a quello delle sanzioni, in quanto non dovute.



Avvisi di accertamento per area edificabile

Quesito inviato da Nicoletta in data 02 febbraio 2002.
Sono proprietaria di area edificabile ed ho ricevuto avvisi di accertamento per gli anni 95-99. Ho avuto nel giugno del 98 il progetto approvato a condizione per edificare. Ho prodotto quanto richiesto, ma il comune da allora ha preteso sempre nuove integrazioni al progetto. Finalmente nel novembre del 2001 il Consiglio comunale ha approvato la convenzione. Per questo ritardo, non voluto dalla sottoscritta, posso chiedere una riduzione dell'Ici sugli avvisi di accertamento ricevuti? Se fosse dipeso da me avrei già potuto edificare nel 98 e quindi non sarei incappata in questo accertamento.

Risposta inviata da Puccio in data 04 febbraio 2002.
No. L'assoggettazione all'imposta non è vincolata all'effettiva edificazione, ma alla potenzialità edificatoria data dal Prg (Piano regolatore generale).
Se il terreno era assoggettato ad un piano d'iniziativa pubblica o privata e quindi non in attuazione diretta del Prg nella stima del suo valore se ne doveva tener conto, assieme a tutti gli altri parametri previsti dall'art. 5 comma 5 del D.L. 504/92: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.



Istanza di rimborso a seguito di nuova rendita

Quesito inviato da Alessandro in data 02 febbraio 2002.
In agosto 2001 ricevo una richiesta di liquidazione dall'ufficio Ici del mio comune, in cui mi richiedono per l'anno 1994 il pagamento di una somma supplementare perché la rendita catastale non era quella da me supposta, ma era variata in funzione di un condono edilizio risalente al 1986. Sempre in questo avviso di liquidazione mi comunicavano che se questa "nuova" rendita non era da me conosciuta dovevo considerare questo avviso anche come notifica.
Con l'aiuto di un geometra sono venuto a conoscenza che la nuova rendita era stata messa agli atti il 1° ottobre 1999 e che finora non mi era mai stata notificata. Dal calcolo con il DOCFA abbiamo scoperto che la nuova rendita era errata nella misura di 1 vano superiore.
E' stata fatta subito richiesta all'Agenzia del territorio competente di effettuare una verifica dei calcoli effettuati per calcolare la rendita.
E' stato comunicato questo all'ufficio Ici del comune che mi ha risposto che non essendoci una revisione da parte dell'Agenzia del territorio competente dovevo sempre pagare la somma richiestami con l'avviso di liquidazione, oppure potevo appellarmi alla commissione tributaria provinciale.
Nei mesi seguenti ho ricevuto gli avvisi di liquidazione riguardanti gli anni 1995-1996-1997-1998.
Ho sempre pagato nei termini richiesti (90 giorni) i bollettini allegati, pagando inoltre con il secondo bollettino del 2001 la differenza dovuta basandomi sulla rendita notificata dall'avviso di liquidazione.
Al termine di gennaio 2002 ho ricevuto dall'Agenzia del Territorio risposta alla mia richiesta di verifica. Mi veniva confermato che era avvenuto un errore logico di calcolo e che in regime di autotutela la rendita catastale veniva ridotta proprio in funzione del vano in meno.
Sono venuto a conoscenza che una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini del 22 novembre 1999 - 17 gennaio 2000 n. 415/01/99, ponendosi in contrasto con l'interpretazione ministeriale di cui alla risoluzione n. 226/E del 27/11/97, affermava che i provvedimenti di autotutela da parte dell'UTE hanno efficacia retroattiva e quindi la nuova rendita catastale non è da applicarsi dal 1° gennaio dell'anno successivo.
In conclusione, vorrei chiedervi se in funzione di quanto detto posso effettuare una istanza di rimborso all'ufficio Ici del mio comune ottenendo la restituzione delle somme versate in più.
Inoltre vorrei chiedervi dove poter reperire la sentenza sopra citata e se non è stata "superata" da altri pronunciamenti.
Nel caso in cui facessi l'istanza di rimborso e non venisse accettata potrei rivolgermi alla Commissione Tributaria Provinciale competente?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 05 febbraio 2002.
E' mia opinione che la rettifica della rendita catastale da parte dell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio abbia validità fin dalla data di accatastamento. Infatti nel tuo caso non si tratta di una nuova rendita attribuita a seguito di una variazione catastale ma di una rettifica di un errore commesso dall'ufficio finanziario che certamente non è possibile scaricare sul contribuente.
Sulla rivista "I Tributi locali e Regionali" anno 2001 numero 4 è possibile ritrovare la sentenza 11 aprile 2001, n. 56 della CTP di Ravenna con cui viene affermato che:
- è ammissibile l'istanza di rimborso presentata con riferimento a somme corrisposte per un accertamento resosi definitivo, non ravvisandosi la fattispecie del "rapporto esaurito";
- è fondata la richiesta di applicare l'Ici sul minor valore del fabbricato rinveniente dalla rettifica della rendita anche se conseguente ad un errore commesso dal contribuente nella denuncia di variazione catastale.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 05 febbraio 2002.
Può presentare all'ufficio tributi del Comune (o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento) istanza di rimborso per le somme versate in eccedenza. Se il Comune respinge la domanda o non risponde, dovrebbe rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale competente.
Nel caso di specie, avendo l'Agenzia del territorio annullato la precedente rendita catastale viziata da un errore logico di calcolo, il Comune è obbligato a calcolare l'imposta sulla base della rendita rettificata e a provvedere alla restituzione dell'Ici versata in più dal contribuente (in senso conforme, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 160 del 28 settembre 2001; Commissione tributaria provinciale di Brindisi, sentenza n. 737 del 16 ottobre 2001).
In proposito, è utile sapere anche che l'interpretazione data dal ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 226 del 27 novembre 1997, del comma 2 dell'art. 5 del Dlgs 504/92, è stata ritenuta, giustamente, dai giudici tributari del tutto infondata e ha indotto in errore i comuni che si sono uniformati ad essa.



Aree fabbricabili, determinazione del valore venale

Quesito inviato da Danilo in data 03 febbraio 2002.
Ai sensi del Dlgs 446/97 artt. 52 e 59 i Comuni possono determinare i valori venali, con regolamento e quindi pubblicazione. Ma se il comune non si avvale di tale potestà regolamentare che succede? Può inviarmi un avviso di accertamento quantificando un valore di lire 70.000 al metro quadro anche in assenza di un atto ufficiale a monte? Se si avvale di questa potestà va benissimo purché adotti il regolamento, lo pubblichi e lasci a me la possibilità di fare le controdeduzioni. Ma se non si avvale di questa potestà posso eccepire la nullità-annullamento dell'avviso di accertamento per vizi di forma?
Il tutto è difficilmente interpretabile perché gli articoli citati recitano "I COMUNI POSSONO....." e rinvia alle disposizioni di legge se non si avvale di questa facoltà.... e quindi al valore venale in comune commercio... Ma in merito a questo (si suppone) al Comune non è dato determinare più niente in quanto ha deciso di percorrere la via del "non adottare il regolamento per determinare il valore".

Risposta inviata da Puccio in data 05 febbraio 2002.
L'art. 59 prevede che è facoltà del Comune "determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune...".
E' dunque una facoltà, non un obbligo, per il Comune.
Esso può pertanto emettere avvisi d'accertamento per le aree fabbricabili in assenza di tale regolamentazione; in ogni caso è tenuto a rispettare quanto disposto dall'art. 5 comma 5 del D.L. 504/92, che detta i parametri di riferimento per la determinazione del valore venale.
Nella potestà regolamentare dei Comuni è anche la facoltà d'introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.L. 218/97, di cui potrebbe eventualmente avvalersi in luogo del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.



Detrazione per abitazione principale di militare

Quesito inviato da Angelo in data 03 febbraio 2002.
Unità abitativa avente i requisiti di cui alla legge 457/78 sull'edilizia agevolata, non occupata e sprovvista degli allacciamenti alla rete idrica, elettrica, telefonica e del gas, è stata assegnata da cooperativa a militare trasferito per servizio, possessore di unico immobile sul territorio nazionale, che non può essere utilizzato per la vigenza dell'art. 12 DPR 10 gennaio 1957 n. 3 sull'obbligo della presenza nel comune sede del servizio.
L'obbligo della residenza anagrafica non è richiesto al militare che può detrarre dall'imponibile gli interessi passivi relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa, ai sensi del regolamento 311 del 30/07/1999 del Ministero delle Finanze (G.U. 8/9/1999 n. 211).
Nel caso prospettato, il militare può beneficiare dell'agevolazione sull'Ici per la prima casa?

Risposta inviata da Berardo in data 06 febbraio 2002.
Il militare, se non dimora abitualmente nell'unità abitativa assegnatagli da cooperativa edilizia, non ha diritto alle agevolazioni previste per l'abitazione principale.