Quesito inviato da Paola in data 01 febbraio 2002.
In data 10/01/2002 mi è stato notificato l'avviso di pagamento per una differenza di imposta Ici relativa all'anno 1996 ed in data 26/01/2002 me ne è stato notificato un altro relativo all'anno 1995.
Il quesito è:
1) Tale imposta è dovuta oppure è prescritta?
2) Si prevede che venga emesso un decreto retroattivo per annullare la prescrizione?
3) Nel caso in cui i pagamenti siano prescritti, occorre pagare ugualmente e successivamente fare ricorso, oppure è sufficiente non pagare?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 01 febbraio 2002.
Ritengo che il Comune per il recupero della differenza di imposta per le annualità 1995 e 1996 ti abbia notificato degli avvisi di liquidazione.
In tal caso gli avvisi notificati nell'anno 2002 sono chiaramente decaduti, in quanto dovevano essere notificati entro il 31/12/2001. Tuttavia, al fine di evitare che gli stessi, anche se illegittimi, divengano definitivi e quindi non più impugnabili, è opportuno che tu eccepisca l'avvenuta decadenza in prima battuta direttamente al Comune in sede di autotutela ed in caso di mancato riscontro in Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 giorni dalla data di notifica secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 546/92 che dovrebbero essere riportate negli atti a te notificati.
Per quanto riguarda il timore di adozione di un provvedimento successivo che sposti in avanti i termini di decadenza puoi stare tranquilla in quanto, ai sensi del vigente Statuto del contribuente, i termini scaduti non possono essere spostati con una norma successiva.
Ad oggi la finanziaria 2002 ha prorogato al 31/12/2002 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione 1998 e successivi ed i termini per il 1997 se si tratta di modifica di rendita catastale.
Quesito inviato da Maurizio in data 01 febbraio 2002.
Nel 1992 mi è stata attribuita dall'U.T.E. una rendita del tutto errata; nell'occasione resi noto sia all'U.T.E. che al comune l'evidente errore di classamento dell'immobile. Il comune, stante il silenzio dell'U.T.E., mi consigliò di pagare l'Ici in base alle evidenti caratteristiche dell'immobile. Nel febbraio del 2001 l'U.T.E., previo ricorso, mi ha dato ragione riconoscendo l'errato classamento e attribuendomi una rendita uguale a quella fin'ora da me pagata. Il comune nonostante ciò mi ha notificato degli avvisi di accertamento in rettifica, i quali - facendo riferimento alla precedente ed errata rendita catastale - mi richiedono il pagamento di somme comprensive della differenza, degli interessi e delle sanzioni. In questi giorni ho presentato il ricorso alla competente Commissione Tributaria provinciale. Quali possono essere gli esiti?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 04 febbraio 2002.
Un caso quasi simile è stato discusso dalla Commissione tributaria provinciale di Matera, con esito favorevole al contribuente.
In giudizio, il suo Comune cercherà di far valere l'interpretazione fornita dal ministero delle Finanze, con la risoluzione n. 226 del 27 novembre 1997, dell'art. 5, comma 2, del Dlgs 504/92. Tale disposizione prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinati moltiplicatori. Al riguardo, il ministero delle Finanze sostiene che le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche risultano essere state annotate negli atti catastali. Nel suo caso, poiché l'ufficio del territorio (ex Ute) ha rettificato la rendita a febbraio 2001, la rettifica stessa avrebbe effetto nel 2002. Ora è evidente che una tale interpretazione è contro ogni logica, poiché l'ufficio del territorio ha ammesso di aver errato il classamento e il contribuente non può sopportare le conseguenze negative di un ritardato riconoscimento dei propri diritti. Pertanto, a mio avviso, la Commissione tributaria da lei adita non può che annullare gli avvisi di accertamento in rettifica emessi dal comune impositore e condannare l'ente locale alle spese di giudizio.
Quesito inviato da Vincenzo Di Costanzo in data 01 febbraio 2002.
Il comma 4 dell'art. 5 del D. Lgs 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni dispone: "per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 3 (gruppo catastale D), non iscritti in catasto, nonché quelli per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti".
La lettera della norma induce a ritenere che nell'anno 1993 era possibile dichiarare la rendita catastale presunta solo per i fabbricati non iscritti in catasto e non anche per i fabbricati iscritti per i quali il contribuente non aveva formale conoscenza della rendita catastale.
Da questo discenderebbe che l'art.74 della legge 342/00 (Disapplicazione di sanzioni ed interessi per le liquidazioni Ici operate sulla base delle risultanze catastali) sia applicabile solo per i fabbricati che alla data del 01/01/1993 erano privi di rendita catastale e non anche per quelli che alla stessa data erano regolarmente iscritti in catasto senza che il contribuente avesse formale conoscenza della Rendita.
A quanto detto aggiungiamo un ulteriore dubbio che sembra condurre a diversa conclusione: "la ratio dell'introduzione nell'ordinamento tributario del citato art. 74 L.342/00 non è forse quella di sanare l'omessa notifica della rendita catastale da parte dell'UTE"?
Si intendeva sanare l'omessa notifica anche relativamente ai fabbricati la cui rendita sia stata messa in atti prima del 01/01/1993?
Inoltre, per gli immobili che alla data del 1° gennaio 1993 erano iscritti in catasto con attribuzione di rendita catastale è possibile applicare l'art. 74 della legge 342/2000?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 04 febbraio 2002.
Prima di rispondere alle sue domande e ai suoi dubbi, mi sia consentito di ricordare che nel primo anno di applicazione dell'Ici, la quasi totalità dei fabbricati risultava iscritta in catasto, ma era priva di rendita e, ai fini della determinazione della rendita "presunta", alcuni contribuenti si sono avvalsi della procedura "Fai da te", altri invece hanno dovuto prendere visione della rendita dall'apposito elenco redatto dal comune impositore. Con gli anni la situazione è andata peggiorando perché, in presenza di attribuzione o di variazione della rendita, gli uffici del territorio non hanno quasi mai provveduto a notificare ai contribuenti i relativi atti.
Per ovviare a questo stato di cose, il legislatore ha provveduto ad integrare la previsione di cui al comma 4 dell'art. 5 del Dlgs 504/92 con le disposizioni del comma 11 dell'art. 30 della legge n. 488 del 1999. Successivamente, dopo quasi un anno di gestazione parlamentare, l'art. 74 della legge n. 342 del 2000 (in vigore dal 10 dicembre 2000), nell'abrogare le disposizioni del predetto comma 11, ha dettato la nuova disciplina in ordine all'attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati e alle conseguenze derivanti dalla notificazione dei relativi atti.
Ciò premesso, non è esatto dire che nell'anno 1993 era possibile dichiarare la rendita "presunta" solo per i fabbricati non iscritti in catasto, in quanto lo era anche per quelli iscritti e privi di rendita, che costituivano la quasi totalità. Per i fabbricati censiti e dotati di rendita, invece, il contribuente doveva indicarne l'ammontare nella casella 17 della dichiarazione Ici (allegata al modello 740), in ossequio al principio generale secondo cui occorre preliminarmente conoscere la rendita risultante negli atti catastali alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
In conclusione, a mio avviso, la ratio dell'introduzione nell'ordinamento tributario del citato art. 74 della legge 342/2000 non è quella di sanare l'omessa notifica della rendita catastale da parte dell'Ute (a questo aveva già provveduto l'art. 30, comma 11, della legge finanziaria 2000, poi abrogato), bensì quella di rimuovere una sorta di distorsione che si era manifestata nella disciplina del tributo comunale, e di instaurare un rapporto trasparente e non conflittuale tra contribuenti e pubblica amministrazione. In proposito, infatti, si è parlato di ulteriore tutela di "civiltà giuridica".
Per quanto attiene all'ultimo quesito, a mio modesto avviso, non è possibile applicare l'art. 74 della legge 342/2000 agli immobili iscritti in catasto alla data del 1° gennaio 1993 e dotati di rendita, per le ragioni sopra indicate.
Quesito inviato da Antonio in data 01 febbraio 2002.
Premetto che sto preparando per la Commissione tributaria.
Nella mia area (Servizi Territoriali) non è stato venduto nulla in questi 4 anni.
Posso procurarmi atti di compravendita privati e pubblici per aree limitrofe (ad esempio area industriale o altro) ma non per la mia area, visto che mi sono informato e non si è venduto niente. Domanda:
come faccio nel ricorso a convincere il giudice che il mio terreno vale effettivamente di meno?
Perché ricorrere alla perizia? Voglio dire, devo pagare l'avvocato perché per le cause superiori a 5 milioni di lire ci vuole il legale, devo pagare il geometra per la perizia, devo pagare l'Ici. A me non sembra giusto. Quindi posso dire al Giudice che secondo me vale di meno ma con atti di terreni limitrofi e non ricadenti in Servizi Territoriali?
Risposta inviata da Silvia in data 05 febbraio 2002.
Suppongo che per "servizi territoriali" ti riferisca alle zone F (zone per attrezzature pubbliche a livello generale ed extra comunale) o SP (zone per attrezzature pubbliche a servizio della residenza). Sono zone destinate ad ospitare attrezzature religiose (servizi privati gestiti da religiosi e dalle parrocchie), attrezzature di interesse pubblico (attrezzature amministrative, culturali, sociali, associative, ricreative) nonché zone da destinare a verde naturale e attrezzato, zone cimiteriali, zone per parcheggi pubblici, zone da destinare all'istruzione scolastica dell'obbligo. Il valore di mercato di tali zone è senz'altro influenzato da almeno due elementi:
1. vista la destinazione d'uso consentita, di fatto, nonostante l'area sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, un privato cittadino può edificare ben poco (per capirci: non sono zone residenziali, non puoi costruirci la tua casetta - non sono zone artigianali e industriali, non puoi costruirci il tuo capannone);
2. la platea dei potenziali acquirenti è senz'altro ristretta.
Ora non so come l'Ufficio Tributi abbia motivato la sua pretesa tributaria (ricordati che la motivazione è IMPORTANTISSIMA per la validità dell'atto) né come sia stato quantificato il valore dell'area.
Quesito inviato da Rosy in data 01 febbraio 2002.
Vorrei sapere come viene calcolata la consistenza in vani di un appartamento e se un piccolo bagno di 4 metri quadrati ed un retro cucina equivalente possono essere considerati vani. Lo sono secondo l'UTE di Perugia e ciò fa lievitare la rendita e l'Ici.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 04 febbraio 2002.
La consistenza di un appartamento viene calcolata in base ai vani utili catastali. Si tratta di una unità di misura convenzionale, che, oltre al numero dei locali effettivi, comprende quello degli accessori diretti (ingresso, corridoio, bagno, ripostiglio) considerati 1/3 di vano ciascuno e quello degli accessori complementari (cantina, soffitta, rustico) considerati per 1/4 di vano ciascuno. La cucina, anche se molto piccola, è sempre considerata un vano, a condizione che abbia una finestra.
Inoltre, nel calcolo della consistenza, vengono sempre conteggiate, in percentuale, le utilità comuni (cortili, atrii, guardiole) e quelle esclusive (giardini e terrazze) fino a un massimo del 10%. Il totale della consistenza così calcolata viene arrotondato per eccesso o per difetto al mezzo vano.