quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



I fabbricati strumentali all'attività agricola sono esenti dall'Ici

Quesito inviato da Silvia T. in data 24 gennaio 2002.
Coltivazione di funghi in un capannone classato nella categoria D e non più utilizzato per la sua attività.
Caso A) : è di proprietà di un coltivatore diretto.
Caso B9: è di proprietà di Tizio non coltivatore.
Bisogna pagare l'Ici in antrambi i casi?
Che rilevanza ha il fatto che il Comune lo inserisca in zona agricola in entrambi i casi?
Ci sono dei riferimenti anche di giurisprudenza per questa casistica?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 28 gennaio 2002.
Secondo la previsione di cui al comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 557/93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94), così come modificato dall'art. 2 del Dpr 139/98, deve riconoscersi carattere rurale anche alle costruzioni strumentali alle attività agricole previste dall'art. 29 del Tuir (Testo unico dell'imposta sui redditi) e alle costruzioni strumentali destinate alla custodia delle macchine e degli attrezzi. Pertanto, come ribadito dal ministero delle Finanze nella circolare 50/E del 20 marzo 2000, la rendita dei fabbricati in questione assume autonoma rilevanza fiscale (anche agli effetti dell'Ici) solamente nel caso in cui vengano a mancare i requisiti per il riconoscimento della ruralità.
Ciò premesso, il capannone in questione non è soggetto all'Ici solo nel caso A), poiché il proprietario è coltivatore diretto.
Riguardo al fatto che il Comune inserisca il capannone in zona agricola sia nel caso A) che nel caso B), va sottolineato che la valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni è compito precipuo dei comuni impositori del tributo (si veda circolare ministeriale n. 96/T del 9 aprile 1998).
I riferimenti giurisprudenziali in merito ai fabbricati rurali sono tanti, ne cito solo alcuni: Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione XXII, sentenza n. 25 del 19 dicembre 1997; Commissione tributaria centrale, sezione XXVI, decisione n. 3297 del 16 ottobre 1995; sezione IX, decisione n. 4776 del 5 settembre 1992; sezione XII, decisione n. 7073 del 29 ottobre 1990; sezione XVIII, decisione n. 6945 del 26 ottobre 1990.




Il cumulo giuridico non si applica alla sanzione per omessa denuncia Ici

Quesito inviato da Enzo in data 25 gennaio 2002.
In caso di omessa denuncia Ici, la sanzione deve essere applicata per un solo anno (visto che l'obbligo di presentazione è per il primo anno), oppure per tutti gli anni di accertamento?
Se la denuncia è mancante di un fabbricato, le sanzioni per omissione e infedeltà sono cumulabili ?

Risposta inviata da Silvia in data 28 gennaio 2002.
A mio avviso non ci sono casi in cui il cumulo giuridico si applica ai tributi locali. Pertanto, nel caso di omessa presentazione di dichiarazione/denuncia Ici la sanzione va applicata per ogni anno di imposta. Il contribuente può sanare questa situazione presentando una dichiarazione Ici in cui indica il possesso, per 12 mesi, degli immobili posseduti e mai dichiarati prima.
Quanto al secondo quesito, in caso di denuncia incompleta, il Comune emetterà avviso di accertamento in rettifica applicando la sola sanzione per infedeltà (dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta) più gli interessi.

Nuovo quesito inviato da Enzo in data 31 gennaio 2002.
Ti ringrazio per aver risposto ai miei quesiti del 25/01/02, sei stata di grande aiuto. Non ho compreso bene però come posso sanare la situazione dichiarando il possesso per soli 12 mesi se l'abitazione è di mia proprietà da diversi anni.

Risposta inviata da Silvia in data 31 gennaio 2002.
La presentazione della dichiarazione Ici è l'unico modo che hai di interrompere la sequela di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione che altrimenti il Comune sarebbe costretto ad inviarti per ogni anno d'imposta per i quali non trova alcuna dichiarazione.
Supponiamo che dal 1993 ad oggi gli immobili da te posseduti e soggetti ad Ici non siano variati né siano intervenute variazioni nella soggettività passiva. Supponiamo, inoltre, che tu presenta, per la prima volta, la dichiarazione Ici per l'anno 2001 entro i termini previsti dall'art. 10, comma 4, D. Lgs. 504/92 denunciando il possesso dei suddetti immobili per tutto l'anno 2001 (12 mesi). Come ben sai, l'imposta è liquidata/accertata dal Comune SU BASE ANNUA. Quando l'Ufficio Tributi controllerà la tua posizione Ici si troverà di fronte a un'omessa dichiarazione per gli anni d'imposta dal 1993 al 2000 e per ognuna di queste annualità emetterà (salvo termini prescrizione) avviso di accertamento per omessa dichiarazione, mentre in sede di conrollo dell'anno d'imposta 2001 troverà la tua dichiarazione indicante gli immobili da te posseduti per tutto l'anno. In questo caso l'Ufficio non può più emettere avviso di accertamento per omessa dichiarazione perché la denuncia è stata presentata, né emetterà un accertamento per infedele dichiarazione se avrai cura di indicare tutti i cespiti da te posseduti con le relative percentuali di possesso.
Se non ti è già stato notificato l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, ti consiglio di sanare la tua posizione già per questo anno attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Informati presso l'Ufficio Tributi del tuo Comune sul da farsi.




La notifica per posta decorre dalla data di ricevimento dell'atto impositivo

Quesito inviato da Olimpia in data 25 gennaio 2002.
Il 7 gennaio ho inviato un quesito per avere chiarimenti sull'efficacia della notifica per posta, avvenuta dopo il 31.12.01, degli avvisi di rettifica ICI 95/96. Nella risposta del 12.01.02 mi è stato risposto che gli atti sono nulli. Ho interpellato l'ufficio tributi del Comune e mi hanno detto che la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 322 del 27.07.01, ha stabilito che la notifica per posta decorre dalla data di spedizione del plico. Chi ha ragione?
Altra domanda: La richiesta di sospensione dell'atto impugnato alla Commissione tributaria deve essere necessariamente motivata da danno grave ed irreparabile ex art. 47 L. 546/92 ?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 28 gennaio 2002.
In risposta al suo quesito, non posso che confermare il mio assunto, vale a dire che la notificazione degli atti impositivi, effettuata a mezzo servizio postale, si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, così come contemplato nel comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 261 del 15 settembre 1990 (convertito, con modificazioni, dalla lagge n. 331 del 12 novembre 1990) e nel primo comma del novellato art. 26 del Dpr n. 602 del 29 settembre 1973.
L'ordinanza della Corte costituzionale n. 322 del 27 luglio 2001, citata dall'Ufficio tributi del suo Comune, si riferisce alla notifica degli atti giurisprudenziali. Infatti, con la predetta ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione in merito alla legittimità costituzionale dell'art. 149 del codice di procedura civile secondo l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, la quale prevede che la notifica effettuata a mezzo del servizio postale si perfeziona nel momento del ricevimento dell'atto da parte del destinatario. Appare strano, quindi, che l'Ufficio tributi citi a sproposito l'ordinanza della Consulta, dandone per giunta una versione completamente diversa.
Per quanto riguarda la seconda domanda, il ricorrente può chiedere alla commissione provinciale la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, se dall'atto stesso può derivargli un danno grave e irreparabile (art. 47, comma 1, del Dlgs 546/92).




Le aree edificabili non scontano l'Ici se possedute e condotte da coltivatori diretti

Quesito inviato da Michele in data 26 gennaio 2002.
Mi è stato recapitato un accertamento ICI su aree edificabili di mia proprietà, che mio padre regolarmente iscritto ai coltivatori diretti lavora. Sono tenuto al pagamento di tale imposta?

Risposta inviata da Silvia in data 28 gennaio 2002.
Sì, l'Ici va versata. Ai sensi dell'art. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 504/92, le aree edificabili non scontano l'Ici quando sono POSSEDUTE E CONDOTTE da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, intendendosi per tali soggetti le PERSONE FISICHE iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della L. n. 9/63 e soggette all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Mi sembra di capire che nel tuo caso mancano:
a) la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto (ce l'ha tuo padre);
b) non c'è identità tra soggetto possessore dell'area (tu) e soggetto conduttore della stessa (tuo padre).




L'articolo 74 della legge 342/2000 non si applica alle aree fabbricabili

Quesito inviato da Luigi in data 28 gennaio 2002.
Leggo al comma 3 dell' art. 74 della legge n. 342/2000 : " I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita".
Vi chiedo: "E' il comune a fissare la rendita catastale o è il Comnune che deve attenersi alla rendita catastale fissata da qualche altro ente e, soprattutto, io cittadino posso chiedere la visione di quest' atto, o mi deve bastare la semplice notificazione dell'accertamento su cui è scritto: valore al mq lire 30.000?"
Quali sono gli atti che posso chiedere al Comune?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 02 febbraio 2002.
Dai pochi elementi forniti, si presume che l'avviso di accertamento si riferisca ad un'area fabbricabile, per cui non è applicabile l'art. 74 della legge 342/2000.
Per le aree fabbricabili, infatti, la base imponibile Ici è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di tassazione. Tuttavia, il Comune può dare luogo alla previsione di cui alla lettera g) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97, determinando i valori delle aree fabbricabili al solo effetto, però, dell'autolimitazione del suo potere di accertamento, nel senso di obbligarsi a ritenere congruo il valore dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella fissata nel regolamento (circolare ministeriale n. 120 del 27 maggio 1999). In definitiva, l'onere della prova permane a carico del Comune, il quale deve comprovare nel merito il fondamento della propria pretesa tributaria con la motivazione dell'atto, al fine di permettere una adeguata difesa da parte del contribuente.
Lei, pertanto, ha il diritto di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'avviso di accertamento e di impugnare l'atto stesso, qualora abbia validi motivi, con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica.