quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Gli immobili di categoria E/3 (distributori di carburante) sono esenti dall'Ici

Quesito inviato da Aurora in data 17 gennaio 2002.
Innanzi tutto vorrei ringraziarvi per il servizio che offrite che è utile sia al contribuente ma soprattutto a noi, incaricati di effettuare i controlli Ici in piccoli Comuni dove, in mancanza di figure veramente competenti, dobbiamo arrangiarci cercando di dare il meglio di noi stessi.
Il dubbio di oggi è su questo argomento: un contribuente ha avviato nell'anno 1994 l'attività di distributore di carburante. Contemporaneamente ha costruito un immobile al servizio del distributore stesso dove ha messo un autolavaggio ed un bar (quest'ultimo inizialmente dato in gestione ad una terza persona la quale era titolare in comune della licenza di commercio - dal 1997 anche questa attività è intestata al proprietario).
Il proprietario ha denunciato una rendita presunta come immobile di categoria D1 ed ha regolarmente iniziato a pagare l'Ici in tale modo. Nel 2001 ha presentato istanza di rimborso per le annualità 1994 e seguenti, comunicando al comune che l'ufficio del territorio in sede di attribuzione della rendita definitiva ha classato tutta la struttura nella categoria catastale E3 - esente quindi da Ici.
A me sembra strano che il contribuente non debba pagare niente neanche per il bar.
E' giusta il classamento del catasto? E' giusto rimborsare?

Risposta inviata da Silvia in data 18 gennaio 2002.
Il classamento in categoria E/3 - costruzioni e fabbricati per particolari esigenze pubbliche - per i distributori di carburante (anche se sull'area insistono bar e autolavaggio) è corretto. Pertanto, ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 504/92 sono esenti da imposta e al contribuente compete il rimborso di quanto versato. Lo so che può apparire strano (e dico strano per non dire altro). Pensa che anche le costruzioni e i fabbricati che insistono all'interno degli aeroporti (cat. E/1) sono esenti.




Notifica accertamento Ici effettuata al nudo proprietario e non all'usufruttuario

Quesito inviato da Cristina in data 20 gennaio 2002.
Sono proprietaria di un terreno edificabile (in altra regione) del quale mio padre è usufruttuario, ma su cui grava una concessione ENEL per cui sul terreno, pur risultando edificabile, non si può di fatto costruire.
In data 27/12/2002 ho ricevuto avviso di raccomandata relativa all' accertamento Ici per gli anni 1995-96-97 ma, essendo assente, ho ririrato la raccomandata l'11/01/2001. Chiedo cortesemente:
1. L' avviso a chi doveva essere notificato, al proprietario o all'usufruttuario?
2. La notifica si può considerare effettuata oltre i termini di decadenza?
3. Ritenuto che si tratta di un terreno gravato da concessione ENEL, posso chiedere che non venga considerato alla stregua di un qualsiasi altro terreno edificabile dal momento che nei fatti non lo è?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 21 gennaio 2002.
Lei deve semplicemente presentare o inviare all'Ufficio tributi un'istanza di autotutela a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in cui fa presente di non avere alcun obbligo ai fini Ici, in quanto nuda proprietaria, e che tenuto al pagamento dell'imposta è suo padre, titolare del diritto di usufrutto. In conseguenza, il Comune dovrà annullare gli avvisi di accertamento e non ne potrà emettere altri nei confronti di suo padre per gli anni dal 1995 al 1997, per decadenza dei termini di notificazione.




Il pagamento dell'imposta per la nuova costruzione

Quesito inviato da Puccio in data 22 gennaio 2002.
Possiedo un'abitazione con un pezzo di terreno di pertinenza. Ho scoperto che il piano regolatore mi concede di aumentare la volumetria dell'immobile.
Ai fini della concessione edilizia, essendo l'ampliamento assimilato alle nuove costruzioni e/o ristrutturazioni, devo pagare l'Ici sull'area edificabile in base alla cubatura che andrò a realizzare? Se sì da quando e fino a quando? Da quando, invece, inizierò a pagare sulla rendita del fabbricato ottenuto dopo l'ampliamento?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 25 gennaio 2002.
Lei dovrà pagare l'Ici sull'area fabbricabile ridotta in base al rapporto che si verrà a stabilire tra la volumetria complessiva del fabbricato (compreso l'ampliamento) e la volumetria della parte già esistente come abitazione assoggettata ad imposizione. E questo dalla data di inizio dei lavori di ampliamento e fino alla loro ultimazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato ampliato è comunque utilizzato. Ad ampliamento ultimato o utilizzato, l'imposta va pagata in base alla rendita del fabbricato (art. 5, comma 6, del Dlgs 504/92).




Il Comune non può emettere un nuovo atto impositivo oltre i termini di decadenza

Quesito inviato da Maria D. in data 23 gennaio 2002.
Un ufficio tributi può "trasformare" un avviso di accertamenteo d'uffcio per omessa dichiarazione (inviato nei termini di prescrizione) in un avviso di liquidazione, semplicemente perché su indicazione del contribuente verifica che il contribuente stesso NON ha omesso la dichiarazione ma HA pagato una minore imposta, in quanto ha utilizzato una rendita presunta e non quella catastale?
Il comune non è tenuto ad annullare l'avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione ed emettere un avviso di liquidazione per l'imposta non pagata, relativamente agli anni non ancora prescritti alla data odierna? In sostanza, c'è continuità tra un avviso di accertamento per omessa dichiarazione e un avviso di liquidazione che lo sostituisce? Oppure sono 2 atti distinti e come tali devono essere considerati?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 25 gennaio 2002.
L'autotutela è un istituto che consente al Comune, come a qualsiasi altra pubblica amministrazione, di correggere eventuali errori commessi nella propria azione amministrativa, indipendentemente anche dall'istanza di parte. In tal senso si sono espressi il ministero delle Finanze - segretario generale -, con la circolare 5 agosto 1998 n. 198/S; la Direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con circolare n. 3/82993 del 16 novembre 1999.
Per quanto attiene al caso prospettato, l'Ufficio tributi non può avvalersi dell'autotutela per poter liberamente emettere un nuovo e autonomo atto impositivo (avviso di liquidazione per differenza d'imposta) che sostituisca quello notificato anteriormente al termine di decadenza (avviso di accertamento d'ufficio per omessa dichiarazione). In senso conforme si è pronunciata la Commissione regionale della Basilicata, sezione I, con sentenza n. 26 del 2 marzo 1999.




Valore di un'area frabbricabile vincolata a zona Peep

Quesito inviato da Laura in data 23 gennaio 2002.
Un terreno originariamente agricolo, nel 1969 viene inserito dal comune in un "piano di fabbricazione" indicato come zona E3, cioè zona di espansione futura. Successivamente, nel 1975 una variante al piano del 1969, lo riqualifica E2, cioè zona di espansione. Nel 1989 il Comune notifica l'inserimento di detto terreno in un piano P.E.E.P. (approvato con delibera di Giunta Regionale del 1992), per cui il terreno sarà passibile di esproprio.
Poiché il Comune rientra tra quelli collinari che hanno deliberato l'esenzione ICI per i terreni agricoli, non ho mai provveduto al pagamento dell'imposta se non relativamente al fabbricato su di esso insistente.
Alla fine di dicembre mi hanno notificato avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI relativa agli anni 1995, 96 e 97, considerando il terreno area fabbricabile ed attribuendogli un valore venale di circa L. 750.000.000 (oltre L. 40.000 al mq).
Considerato che il Comune ha solo adottato ma non ancora approvato il PRG e che il terreno in catasto continua ad essere qualificato "seminativo arboreo" con reddito dominicale ed agrario assai più bassi, vorrei sapere:
1) un piano c.d. di edificazione è uno strumento urbanistico definitivo idoneo a cambiare la destinazione urbanistica di un terreno da agricolo a fabbricabile, oppure è necessaria l'approvazione del PRG?
2) Se sì, questo piano c.d. di fabbricazione doveva essermi notificato o bastava una conoscenza per pubblici proclami?
3) Perché il terreno all'UTE risulta ancora agricolo?
4) Il valore venale del terreno, in quanto inserito nel PEEP e quindi soggetto a futuro esproprio, non deve essere opportunamente ridotto ai fini della determinazione della base imponibile ICI?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 28 gennaio 2002.
Come ribadito dal ministero delle Finanze, la potenzialità di edificazione si misura sulla effettiva possibilità di utilizzare l'area a scopo edificatorio (risoluzione n. 209/E del 17 ottobre 1997). Stesso orientamento è quello della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la qualificazione edificatoria o agricola di un suolo dipende dall'inclusione dello stesso nella corrispondente zona del PRG o del programma di fabbricazione che si riferisce all'area e non al singolo terreno (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 5531 del 5 giugno 1999). Proviamo ora a rispondere alle altre domande:
2) il Comune non è tenuto a notificare il piano di fabbricazione ai singoli possessori di aree edificabili, ma è sufficiente che lo faccia conoscere mediante pubblici manifesti;
3) l'ufficio del territorio (ex Ute) non deve indicare negli atti catastali se un terreno è fabbricabile o meno. Il contribuente, per apprendere nozioni sull'edificabilità della sua area ai fini Ici, deve rivolgersi al comune competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/92;
4) per l'area vincolata a piano di edilizia economica e popolare (Peep) e destinata appunto ad essere espropriata per la realizzazione di edifici residenziali, da censire in catasto nel gruppo "A", l'imposta va pagata in base ad un valore evidentemente pari all'indennità di espropriazione.