Quesito inviato da Elvira in data 09 gennaio 2002.
Il Catasto di Cosenza ha provveduto al classamento automatico ( L. 149/88 ) dell'immobile indicando una rendita più alta del valore reale. Per evitare sanzioni l'ICI è stata pagata sul valore attribuito dal Catasto. A seguito di una richiesta di rettifica il catasto ha rettificato il classamento automatico attribuendo la giusta rendita con nota di variazione del 31/05/2001. Posso chiedere al Comune il rimboroso per l'ICI pagata in più negli anni precedenti?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 12 gennaio 2002.
Nel suo caso, secondo la risoluzione ministeriale n. 226/E del 27 novembre 1997, va applicata la regola, avente carattere generale, in virtù della quale, dovendosi assumere per ciascun anno le rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, le modifiche della rendita "hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultato essere state annotate negli atti catastali". Pertanto, non avrebbe diritto al rimborso delle somme pagate in più negli anni passati.
Quesito inviato da Lucio in data 09 gennaio 2002.
Ho ricevuto un ricalcolo dell'ICI per gli anni 1997-98-99. La somma ( circa L. 500.000 ) viene richiesta perché al comune non risulta presentata l'autocertificazione per l'aumento da L. 200.000 a L. 300.000 della detrazione a favore dei pensionati con età maggiore di 60 anni e con reddito annuale inferiore a 3 volte il minimo INPS. L'ulteriore detrazione è stata da me applicata, ma purtroppo non ho conservato copia dell'invio della raccomandata. E' possibile presentare un ricorso ? E' possibile inviare un' autocertificazione a completamento del pagamento visto che il comune non ha mai chiesto spiegazioni sulle ulteriori detrazioni da me inserite nell'apposito campo del bollettino ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 15 gennaio 2002.
La richiesta del Comune appare legittima, poiché il contribuente non ha presentato la prescritta autocertificazione per la richiesta di maggiore detrazione concessa ai pensionati di età superiore ai 60 anni e con reddito annuale inferiore a 3 volte il minimo Inps. Tuttavia, nel caso in esame la richiesta di maggiore detrazione, anche se tardiva, potrebbe essere accolta sotto il profilo della ragionevolezza, prima di esaminare se la pratica risulti completa sotto l'aspetto burocratico. Al riguardo, l'ente impositore, ove accerti la fondatezza delle ragioni esposte dal contribuente in un'istanza di autotutela, dovrebbe annullare l'atto impositivo. La pubblica amministrazione, compresi i comuni, dovrebbe improntare lo svolgimento della propria attività, non a trarre profitto dall'errorre del cittadino-contribuente, specialmente in casi simili, ma a principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, così come stabilito dall'art. 97 della Costituzione (Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 4878 del 27 gennaio 1988).
Le consiglio, quindi, di presentare un'istanza di autotutela al Comune, chiedendo l'annullamento degli atti impositivi e facendo valere le proprie ragioni.
Quesito inviato da Emanuela in data 11 gennaio 2002.
Il Comune impositore ha notificato due avvisi di accertamento ICI per gli anni d'imposta 1995 e 1996, con raccomandate A.R. spedite il 29.12.01 e 31.01.01, pervenute all'interessato il 04.01.02. Si può considerare accertamento tardivo?
Inoltre i relativi versamenti erano stati conteggiati sulla base della rendita presunta risultante presso l'ufficio del comune, mentre gli avvisi di accertamento conteggiano la rendita definitiva, mai notificata all'interessato.
E' legittima la richiesta della differenza e relativi interessi?
Ancora, l'unico proprietario degli immobili di cui ai suddetti versamenti è deceduto nel 1998 e i due avvisi di accertamento sopracitati sono stati intestati per intero alla vedova che è erede per 1/3.
E' dunque solo la vedova obbligata al pagamento del maggior accertamento?
So di complicare ulteriormente il quesito, ma preciso che l'ufficio postale di Gavello (RO) ha posto i suddettti timbri 29 e 31.12.01 per l'annullamento dei francobolli, ma non è abilitato all'invio delle raccomandate A.R. che sono state spedite dall'ufficio del comune di Crespino, in data 02.01.2002.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 16 gennaio 2002.
Indipendentemente dalla questione dell'ufficio postale abilitato all'invio delle raccomandate, che è irrilevante per il caso in esame, la notifica degli avvisi di accertamento Ici per gli anni 95 e 96 non risulta tempestiva. Infatti, secondo il principio contemplato nel comma 4 dell'art. 3 del D.L. n. 261 del 15 settembre 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990 n. 331) e nel 1° comma del novellato art. 26 del Dpr n. 602 del 29 settembre 1973, la notifica si dà per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.
Inoltre, l'invio degli atti impositivi ad uno degli eredi non è senza rilievo ai fini processuali, in quanto possono legittimamente proporre ricorso avanti alle commissioni tributarie tutti i comproprietari degli immobili. L'amministrazione, quindi, doveva assicurare a tutti i soggetti passivi d'imposta l'effettiva conoscenza degli atti a loro destinati, in osservanza della previsione di cui al primo periodo dela comma 1 dell'art. 6 della legge n. 212 del 2000, al fine di garantire ai contribuenti il diritto alla difesa.
Pertanto, nel caso prospettato, la vedova può presentare istanza di autotutela per chiedere l'annullamento degli atti impositivi ovvero impugnare sia gli avvisi di accertamento che le rendite catastali con ricorso alla commissione tributaria provinciale, entro il termine di 60 giorni, anche per evitare che i predetti atti diventino definitivi pur se illegittimi.
Quesito inviato da Piero in data 12 gennaio 2002.
Su un'area edificabile viene costruito un fabbricato composto da quattro unità immobiliari poste su tre piani. Di queste unità, le prime due poste al piano terra e al primo piano ( rispettivamente una C1 ed una C2 ) sono iscritte in catasto senza attribuzione di rendita. Le altre due unità sono due appartamenti accatastati con attribuzione di rendita e per i quali è stata regolarmente pagata l'Ici.
Mi chiedo e vi chiedo se è giusto che il Comune mi notifichi un avviso di accertamento Ici per le due unità prive di rendita, considerandole ancora aree edificabili.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 16 gennaio 2002.
Per esplicita previsione, "il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato" (art. 2, comma 1, lettera a, del Dlgs 504/92). Se i lavori delle prime due unità poste al piano terra e al primo piano non sono stati ultimati, l'imposta relativa va pagata sull'area fabbricabile ridotta in base al rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già assoggettata ad imposizione come fabbricato. E' quello che ha fatto il Comune, nel caso in esame, con la notifica dell'avviso di accertamento. Qualora invece i lavori fossero stati ultimati, il contribuente avrebbe dovuto pagare l'imposta in base a rendita presunta o proposta con la proceduta Docfa, resa obbligatoria dal 1997.
Spetta, quindi, al contribuente chiarire e regolarizzare la posizione contributiva con l'ufficio tributi del Comune.
Quesito inviato da Jacopo in data 13 gennaio 2002.
Nel mese di giugno del 2001 ho presentato istanza di interpello ex lege 212/2000. In merito si è formato il silenzio-assenso. L'istanza verteva sull'applicazione, per analogia, dell'esenzione ICI prevista per i terreni montani ai fabbricati strumentali all'attività agricola o meglio ai terreni.
Domando: Ho diritto al rimborso delle somme che ho pagato successivamente all'interpello?
Per le somme che non ho pagato, il comune può richiedermi in futuro il pagamento?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 16 gennaio 2002.
L'art. 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 disciplina l'istituto del diritto di interpello che consiste nella possibilità, concessa al contribuente, di inoltrare all'amministrazione circostanziate e specifiche istanze concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
La risposta non pervenuta al contribuente entro il termine di 120 giorni avvalora l'interpretazione o il comportamento prospettato nell'istanza dal richiedente (cosiddetto "silenzio-assenso").
Ciò premesso, il contribuente può chiedere, ai sensi del primo comma dell'art. 13 del Dlgs 504/92, il rimborso delle somme indebitamente pagate per i fabbricati strumentali alle attività agricole esenti dall'Ici. Il Comune non potrà esigere il pagamento dell'imposta per i predetti fabbricati finché sussistono i requisiti di ruralità.