Quesito inviato da Pino in data 01 gennaio 2002.
Ho ricevuto dall'ufficio tecnico comunale la notifica della rendita catastale definitiva della mia casa il 21/12/2001 con classe A2-04 e secondo me ci sono alcune cose che non vanno:
1) la mia casa è stata costruita in cooperativa nel 1980 con un mutuo per l'edilizia economico-popolare e quindi secondo me è una A3;
2) ho sempre pagato su una rendita presunta come tutto il villaggio (16 case) ed ora mi sono stati richiesti gli arretrati dal 94 al 98.
Se faccio ricorso e lo vinco, la nuova rendita avrà effetto dal gennaio dell'anno successivo e quindi io dovrò comunque pagare gli arretrati presumibilmente fino al 2002. Ora tutto ciò non mi sembra giusto, perché se la rendita definitiva più elevata mi fosse stata notificata nel 1994, io avrei fatto ricorso quell'anno e quindi non avrei pagato in più dal 95 al 2002.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 03 gennaio 2002.
Nel caso prospettato, se il Comune ha recepito negli avvisi di liquidazione o di accertamento l'atto di attribuzione o di modificazione della rendita catastale adottato dall'Ute (ora Agenzia del territorio) entro il 31 dicembre 1999, può recuperare, entro i termini di decadenza, soltanto la differenza d'imposta dovuta sulla base della rendita adottata. Qualora invece la rendita notificata sia stata adottata nel mese di dicembre 2001, o comunque dopo il 31 dicembre 1999, troverebbe applicazione la regola generale sancita nel comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, in virtù della quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla data della loro notificazione e, quindi, non sarebbe dovuta neanche la differenza d'imposta (in senso conforme, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza n. 17 del 13 marzo 2001).
Relativamente alla seconda parte del quesito, si fa presente che la rendita catastale rettificata con sentenza definitiva produce effetti, ai fini della determinaziomne dell'Ici, anche per gli anni pregressi e deve essere applicata sin dal momento in cui il contribuente ha prodotto ricorso, a meno che il giudice tributario non stabilisca una diversa decorrenza. In tal caso, è fatto obbligo all'amministrazione di calcolare l'imposta sulla base della rendita rettificata dalla Commissione tributaria e di provvedere al rimborso qualora il contribuente abbia versato più del dovuto. La risoluzione del ministero delle Finanze n. 226 del 27 novembre 1997, secondo la quale "le modifiche di rendita hanno effetto soltanto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali", è stata ritenuta, giustamente, dai giudici tributari del tutto infondata e ha indotto in errore i comuni che si sono uniformati ad essa (Commissione tributaria provinciale di Matera, sentenza n. 446 del 5 luglio 2000; Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 160 del 28 settembre 2001; Commissione tributaria provinciale di Brindisi, sentenza n. 737 del 16 ottobre 2001).
Quesito inviato da Agostino in data 03 gennaio 2002.
La mia abitazione è stata costruita su suolo demaniale del Comune che con delibera nel 1958 sdemanializzava la superficie e la vendeva a mio nonno per £ 28.500. Mio nonno ha regolarmente pagato, ma successivamente il comune non ha permesso di fare la trascrizione a seguito del parere sfavorevole da parte del prefetto che negava la sdemanializzazine dell'area. Il 21 dicembre 2001 il Comune mi ha notificato degli accertamenti per pagare l' Ici dal 1995 ('93 e '94 li avevo pagati) al 2000. La domanda è: devo pagare anche se sono trascorsi più di 5 anni dal 95? E comunque devo pagare anche se il terreno risulta ancora oggi demaniale?
Risposta inviata da Francy in data 12 gennaio 2002.
Tra i soggetti passivi di imposta l'art. 3 del Dlgs 504/92, così come modificato dal comma 3 dell'art. 18 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, annovera anche il concessionario su aree demaniali. Il concessionario assume la soggettività passiva dell'Ici soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2001, pertanto non si comprende come il Comune impositore possa richiedere il pagamento dell'imposta dal 1995 al 2000.
Quesito inviato da Roberto Bertato in data 03 gennaio 2002.
Dal 95 ho pagato l' ICI con rendita presunta. Nel dicembre 2001, a seguito di una visura catastale sono venuto a conoscenza che la rendita assegnata alla mia abitazione nel novembre 98 era notevolmente inferiore. Rivoltomi al comune per la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata, mi è stato rispoto che mi sarebbero stati rimborsati solo gli ultimi 3 anni.
Questo è corretto?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 05 gennaio 2002.
Il comportamento del Comune non è corretto. La procedura di rimborso sarebbe dovuta scattare già d'ufficio, atteso che il diritto alla restituzione della maggiore imposta versata e non dovuta emerge in sede di controllo della dichiarazione e dei versamenti eseguiti (in senso conforme, articolo 1 del decreto ministeriale n. 367/99). Né va trascurata la precisazione del ministero delle Finanze, secondo la quale "nell'eventualità in cui il contribuente abbia versato il tributo in misura maggiore rispetto a quello che risulta dovuto in base alla rendita attribuita, avrà diritto al rimborso delle somme indebitamente versate, sulle quali devono essere corrisposti gli interessi" (circolare 4/FL del 13 marzo 2001).
Quesito inviato da Loredana in data 08 gennaio 2002.
A fronte dell'accertamento comunale è possibile ricorrere alla Commissione tributaria entro 60 giorni.
Supponiamo che la Commissione dia ragione al contribuente e dichiari NULLO l'atto.
A questo punto il Comune può integrare tutti quegli elementi di cui l'atto risultava essere privo (motivazioni, accertamenti, ragioni giuridiche) o il contribuente non è più tenuto ad alcun pagamento (almeno per gli accertamenti riferiti a questi ultimi 4 anni: 95,96,97,98) ?
Cioè, può il Comune correggere il suo "errore"? Entro quanti giorni?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 gennaio 2002.
La Commissione tributaria chiamata a pronunciarsi sulla validità giuridica di atti impositivi non adeguatamente motivati non potrà che dichiararli nulli, con il conseguente rischio per l'ente di dover sopportare anche le spese del giudizio. Prima e durante il processo, il Comune può procedere alla riforma o eliminazione dei propri atti ritenuti illegittimi o infondati, dandone comunicazione al destinatario degli atti stessi e all'organo giurisdizionale davanti al quale è pendente il relativo contenzioso. L'amministrazione non potrà, in ogni caso, avvalersi dell'autotutela per poter liberamente emanare un nuovo e autonomo atto impositivo che sostituisca, in tutto o in parte, quello notificato anteriormente al termine di decadenza (in senso conforme, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sezione I, sentenza n. 26 del 2 marzo 1999). In presenza di giudicato, poi, nessuna integrazione è possibile da parte del Comune.
Quesito inviato da Marco in data 09 gennaio 2002.
Dal 1993 al 2000 il mio consulente fiscale mi ha sempre calcolato l'importo ICI di un capannone industriale (Cat.D/8) con annessa palazzina abitazione (Cat.A/7) in base ai coefficienti di rendita presunta.
Nel 2000 incaricavo un tecnico per completare la pratica presso L'Ufficio tecnico erariale, che rilasciava nel settembre 2000 apposita documentazione con i nuovi valori di rendita sensibilmente inferiori a quanto calcolato. Nel 2001 è stato invece erroneamente pagato l'importo in base ai vecchi imponibili.
Ho diritto al rimborso almeno per il 2001 di quanto versato in eccedenza?
Gli immobili di categoria D sono sogetti a normative diverse rispetto a quelli di altre categorie?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 12 gennaio 2002.
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ovvero sforniti di rendita, interamente posseduti da imprese, il valore è determinato sulla base del criterio contabile. Tale criterio è ritenuto vincolante e deve essere seguito fino al termine dell'anno di imposizione nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale, oppure viene annotata negli atti catastali la rendita proposta. Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non esplica alcun effetto sulle annualità pregresse, nel senso che il minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi di imposta in favore del contribuente, così come il maggiore valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi da parte del comune (risoluzione ministeriale 9 aprile 1998 n. 27/E; in senso contrario, Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione XXII, sentenza 7 giugno 1999 n. 271).
Nel suo caso, se nel settembre 2000 è stata attribuita al fabbricato la rendita catastale o annotata negli atti catastali la rendita proposta, lei avrebbe dovuto pagare l'imposta per l'anno 2001 sulla base dei criteri catastali (rendita, aumentata del 5%, per il coefficiente 50). Pertanto, se l'imposta versata risulta superiore a quella dovuta, può chiedere il rimborso per l'anno 2001 della somma versata in eccedenza ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 504/92.