Quesito inviato da Stanio in data 28 dicembre 2001.
Anche a me, come a tanti altri contribuenti, sono stati notificati degli accertamenti che trovo quanto meno "spropositati" rispetto al valore venale del mio terreno posto in area fabbricabile.
Mi rifaccio ad un precedente quesito apparso su questo sito in data 27.12.2001 (Antonio), in quanto anche a me il Comune non ha fornito la determinazione con la quale ha fissato il valore del terreno a mq. Nella risposta data da Silvia (27.12.2001) risulta che i Comuni siano legittimamente tenuti a non adottare questa deliberazione.
La mia domanda è: Come posso verificare la correttezza dell’atto impositivo in relazione ai presupposti di fatto, alle ragioni giuridiche che l’hanno determinato e alla procedura con cui è stato determinato l’imponibile, mancando il quale LA COMMISSIONE TRIBUTARIA POTREBBE RITENERE NULLO L’ACCERTAMENTO ( Cassazione 4 febb. 1998, n.1107; 4 dic. 1996. n.10812; Cassazione, sez. Tributaria, 5 maggio 2000, n.5717; 7 luglio 1999, n.7042 - Fausto C. redazione Dossier. Net, 23 ottobre 2001 ) se manca questa determinazione?
Cosa devo impugnare per far dichiarare l’annullamento se il Comune non mi fornisce né presupposti, né ragioni giuridiche e ne’ procedure di determinazione?
E ancora, nella risposta data al quesito 27 marzo 2001, LEONARDO parla di "CRITERI OGGETTIVI" da allegare all’atto poiché lo Statuto del Contribuente ( L. 212/2000 artt. 16 e 17 ) obbliga i Comuni, pena nullità dell’atto.
Alla luce di tutto questo, come devo impostare il mio ricorso per contestare la pretesa tributaria del Comune (non in termini di valore per mq ma in termini di validità giuridica)?
Risposta inviata da Silvia in data 29 dicembre 2001.
Lo Statuto dei diritti del Contribuente ( L. n. 212/00 ), ma prima ancora l'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 504/92, sancisce l'obbligo della motivazione degli atti impositivi tributari. La motivazione, secondo giurisprudenza costante, si concretizza nella indicazione nell'atto - a pena di nullità dello stesso - dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazine. Un avviso di accertamento è, dunque, inficiato dal vizio di nullità per insufficiente/carente motivazione quando non consente al destinatario dell'atto di verificare l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione nella fase prodromica all'emissione dell'atto.
Quanto alla motivazione degli avvisi di accertamento Ici aventi ad oggetto aree edificabili, partirei dalla lettura combinata dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/92 e degli artt. 52 e 59, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 446/97, dai quali emergono due principi:
1) la base imponibile di un'area edificabile è rappresentata dal VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
2) il Comune PUO' determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale in comune commercio delle aree edificabili, AL FINE DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO qualora l'imposta sia stata versata in base ad un valore non inferiore a quello predeterminato, con lo SCOPO DI RIDURRE AL MASSIMO L'INSORGENZA DEL CONTENZIOSO.
Relativamente al punto 1) emerge che il Comune, così come non può stabilire un valore imponibile per i fabbricati diverso da quello calcolato sulla base della rendita catastale, non può neanche - per le aree edificabili - mutare il criterio di calcolo basato - per legge - sul valore venale in comune commercio. D'altra parte, il citato art. 52, pone, tra i (pochi) limiti alla potestà regolamentare dei Comuni, proprio l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili. Un'area edificabile sarà perciò soggetta ad Ici sulla base del suo peculiare valore in comune commercio e tale valore, proprio perché individuale e quindi unico, difficilmente potrà essere riconducibile a una qualche tabella di valori fissata dall'Ente sia pur per zone omogenee. Il funzionario del Comune, perciò, quando stima il valore da assegnare ad un'area edificabile lo determina, AREA PER AREA, tenendo conto di una serie di elementi in parte dettati dalla norma in parte, direi, dal buon senso. In particolare valuterà: la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Sarà poi oggetto di valutazione anche la conformazione dell'area (forme irregolari sono difficilmente sfruttabili a scopo edificatorio), la pendenza della stessa, il luogo in cui è ubicata (vicinanza ad industrie, centrali elettriche, autostrade, areoporti..), se è gravata da servitù o da altri vincoli che possono portare a un deprezzamento del valore dell'area. E' dalla valutazione di questi elementi che "nasce" il valore al mq. utilizzato dal funzionario nella stima dell'imponibile da utilizzare ai fini Ici. E tutti questi elementi servono per la motivazione dell'atto di accertamento che viene notificato al contribuente e che devono essere resi noti allo stesso pena la nullità dell'atto. Se nel tuo avviso di accertamento non riesci a capire da dove "spuntano" le 200.000 - 300.000 lire/mq., l'atto non è sufficientemente motivato.
Quanto poi all'art. 59 D. Lgs. n. 446/97, l'ormai famosa tabella di fissazione dei valori al mq/mc da utilizzare per la stima delle aree edificabili di cui - sempre più spesso - i contribuenti sentono la mancanza, quando esiste il solo ed unico scopo, per le ragioni suesposte, è quello di limitare l'attività di accertamento dell'Ente nel momento dell'emissione degli avvisi di accertamento. E' un impegno unilaterale del Comune che stabilisce che tutte le aree ricadenti in una determinata zona che siano state dichiarate per un valore almeno pari a quello riportato in tabella vengono automaticamente poste al riparo dall'attivita accertatrice dell'Ente. Ma mai un simile atto potrà essere portato dal funzionario come motivazione dell'avviso di accertamento emesso e le ormai numerose sentenze delle Commissioni tributarie che hanno "bacchettato" i Comuni su questo punto, insegnano.
Quesito inviato da Peter Dippel in data 29 dicembre 2001.
E' vero che per la casa del pastore o del vicario, situata al fianco della chiesa, bisogna pagare l' Ici anche se il pastore/vicario non paga nessun affitto e la casa non ha nessuna rendita?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 02 gennaio 2002.
Ai sensi del comma 1, lettera d), del Dlgs 504/92, sono esenti da Ici i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze. Pertanto, l'abitazione del pastore o del vicario non paga l'imposta in quanto si tratta di pertinenza di edificio destinato al culto.
Risposta inviata da Silvia in data 02 gennaio 2002.
Ne approfitto di questa risposta per fare alcune considerazioni sull'esenzione ICI per gli Enti religiosi ex art. 7, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 504/92, anche alla luce di una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (sentenza n. 600 del 04/07/01) con la quale i giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla Parrocchia di XXX avverso l'avviso di accertamento ICI che assoggettava al tributo la canonica. E' una sentenza che mi sento di condividere, ma fa piacere sentire anche opinioni divergenti considerata l'incertezza interpretativa che avvolge l'art. 7, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 504/92.
Di solito l'abitazione del parroco si ritiene esente in quanto pertinenza della cosa prncipale, cioè l'edificio di culto (la chiesa). Ora l'edificio di culto è senza dubbio esente, ma non perché disposto dalla lettera d) dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92, ma perché previsto dalla lettera b) del medesimo articolo che esenta "i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9". Ai fabbricati destinati all'uso pubblico del culto, ai sensi dell'art. 8 D.P.R. n. 1142/49 (di approvazione del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano) viene attribuita la categoria catastale E/7. Il legislatore, quindi, esentando da imposta tutti i fabbricati compresi nelle categorie catastali da E/1 a E/9 ha di fatto esentato tutti gli immobili DESTINATI ALL'USO PUBBLICO DEI CULTI. Non necessitava al legislatore ripetere alla lettera d) del medesimo art. 7 D. Lgs. n. 504/92 che intendeva esentare gli edifici di culto. Alla lett. d) il legistalore concede l'esenzione agli edifici di culto non classificabili in categoria catastale E/7. Esenta, cioè, edifici NON pubblici destinati all'esercizio dei culti compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze. Esenta, quindi, fabbricati per l'esercizio di culti anche diversi dalla religione cattolica che non possono rientrare nella categoria E/7 perchè il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano vuole in E/7 solo fabbricati destinati all'esercizio PUBBLICO del culto.
Per questi motivi la chiesa è esente da Imposta comunale sugli immobili in forza della lettera b) dell'art. 7 D. Lgs. n. 504/92. La canonica non può invocare l'esenzione prevista dalla lettera d) dell'art. 7 D. Lgs. n. 504/92 perché, fosse anche una pertinenza, e non lo è, la cosa principale non è esonerata dal pagamento in forza del disposto della lettera d) dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 04 gennaio 2002.
La risposta di Silvia mi offre l'occasione per chiarire il mio pensiero in merito alle esenzioni dall'Ici degli immobili destinati al culto e delle loro pertinenze.
Le esenzioni sono disposte dall'art. 7 del Dlgs 504/92 e, per le istituzioni religiose, sono contenute specificamente in tre diverse disposizioni di tale norma: lettere d), e) ed i). I fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto (categoria E/7) sono compresi anche nella lettera b), tra i fabbricati di destinazione particolare appartenenti alle categorie catastali da E/1 a E/9. Queste disposizioni non si elidono tra loro, ma si completano.
Ciò premesso, per il caso in questione, vale a dire per l'abitazione del parroco o casa canonica, a mio avviso va applicata la previsione di cui alla lettera d), che esenta dall'Ici i fabbricati destinati all'esercizio del culto e le loro pertinenze. In proposito esiste una risoluzione del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 1992, protocollo 1178, in virtù della quale sono esenti dall'imposta "i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze, come ad esempio l'oratorio e l'abitazione del parroco".
In senso contrario, invece, si è pronunciata la Commissione Tributaria provinciale di Vicenza, con sentenza n. 600 del 4 luglio 2001.
Risposta inviata da Silvia in data 05 gennaio 2002.
Mi permetto di tornare ancora sulla questione anche se immagino sia di scarsa utilità per i lettori del forum visto il taglio "più pratico" che queste pagine hanno. Come immaginerete, la sentenza della CTP - Vicenza, è stata una sentenza che ha fatto molto discutere qui da noi. Vorrei condividere con Voi alcune considerazioni che sono emerse (personalmente mi piacerebbe che questo nostro forum funzionasse così).
Vorrei fare una considerazione sul concetto di pertinenza. L'art. 817 c.c. recita: "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio a ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima". Orientamento costante della Cassazione Civile è che una cosa può dirsi accessoria rispetto ad un'altra da considerarsi princiaple solo quando la prima sia parte integrante della seconda, in modo da non potersi le due cose separare senza che ne derivi l'alterazione dell'essenza e della funzione dell'insieme. Tale vincolo di accessorietà deve desumersi dal rapporto oggettivo esistente fra le due cose e non dalla semplice utilità che da una di esse possa ricavare colui che abbia la disponibilità di entrambe. (Cassazione Civile, Sezione II, n. 3313 del 14 maggio 1983). Ancora, al fine della configurabilità del vincolo pertinenziale sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, è necessario che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non anche a quella meramente personale del dominus della stessa (Cassazione Civile, Sezione II, n. 6671 del 22 dicembre 1984). Ora, di solito, l'edifico di culto, può essere utilizzato come tale indipendentemente dall'esistenza della canonica e - viceversa - la canonica, nella stragrande maggioranza dei casi, è un'unità immobiliare a se stante e con autonoma rendita catastale. Come la mettiamo allora con il concetto di pertinenza?
Quanto poi al fatto che nel caso in questione possa trovare applicazione anche la lettera i) dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504/92, mi sembra che la DESTINAZIONE ESCLUSIVA alle attività di cui al citato articolo non sussista. Se non altro per il fatto che il fabbricato canonica è destinato ad abitazione, come confermato dalla categoria catastale che gli viene attribuita (Axx).
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 07 gennaio 2002.
Entrambi concordiamo che per pertinenza in senso civilistico deve intendersi tutto ciò che è durevolmente congiunto a un bene, al fine di migliorarne le condizioni, la funzionalità e il valore. Proprio in ossequio alla previsione di cui all'art. 817 del codice civile, il Ministero delle Finanze ha ritenuto di esentare dall'Ici l'abitazione del parroco, quale pertinenza dell'edificio di culto. E con riferimento a specifici quesiti relativamente alle fattispecie previste dalla lettera a) dell'art. 7 del Dlgs 504/92, lo stesso Ministero ha avuto modo di precisare che l'esenzione dall'imposta si applica per gli alloggi di proprietà dello Stato cosiddetti "di servizio", alloggi cioè messi a disposizione dei titolari di taluni uffici, al fine di facilitare la continuità del servizio da parte di tali persone. In questo modo, infatti, il godimento di detti alloggi trova il suo titolo esclusivo nella titolarità di un ufficio e nelle esigenze organizzative ricollegate all'ufficio stesso. In entrambi i casi, dunque, è stato applicato per analogia lo stesso trattamento di esenzione dall'Ici.
Per quanto riguarda l'altra obiezione, cioè che l'edificio di culto può essere utilizzato come tale indipendentemente dall'esistenza della canonica e viceversa, e che la canonica è un'unità immobiliare a sé stante e con autonoma rendita catastale, faccio notare che sul vincolo pertinenziale l'art. 818 del codice civile è perentorio nell'affermare che gli atti e i rapporti giuridici aventi per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è disposto diversamente, e che le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. Del resto è ciò che si verifica con l'abitazione principale e le sue pertinenze.
Infine, vorrei precisare che non ho scritto che per il caso in questione può trovare applicazione anche la previsione della lettera i) dell'art. 7 del Dlgs 504/92, ma ho semplicemente premesso che le esenzioni per le istituzioni religiose sono contenute specificamente in tre diverse disposizioni dell'art. 7, e precisamente nelle lettere d), e), i).
Quesito inviato da Fabrizio in data 30 dicembre 2001.
Mi sono stati notificati, a mezzo raccomandata AR, avvisi di liquidzione ICI per gli anni 1996 e 1997. In calce all' avviso è stato indicato il nominativo del funzionario responsabile della procedura e quello del funzionario responsabile dell'imposta. Tali atti però non recano firma autografa di detti funzionari, ma solo il bollo del comune impositore e in calce la relata di notifica firmata dal messo comunale che attesta la spedizione a mezzo di raccomandata AR.
A mio modesto avviso tale atto manca di un requisito essenziale in quanto il D.L. 504/1992 , art. 11 punto 4, dice che "il predetto funzionario SOTTOSCRIVE anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutivita'..." : a tale proposito ho consultato il Segretario comunale il quale ha risposto che l'apposizione della firama non è necessaria, in quanto basta la sola indicazione del funzionario responsabile. Mi pare ovviamente una risposta di "comodo" e vorrei sapere da Voi se esiste una norma che prevede la facoltà di non firmare gli avvisi di liquidazione ICI e se tali avvisi sono da considerare nulli.
Risposta inviata da Silvia in data 30 dicembre 2001.
Il Segretario Comunale aveva regione. L'art. 1, comma 87, della Legge n. 549 del 28 dicembre 1995 recita infatti: "la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
Dalla norma in esame si evince che ciò è possibile quando:
1. gli avvisi di liquidazione/accertamento sono prodotti con sistemi informatici automatizzati;
2. esite un atto dirigenziale che attesti il nominativo del funzionario responsabile Ici precedentemente nominato con delibera di Giunta Comunale.
Quesito inviato da Paolo in data 30 dicembre 2001.
Posseggo un fabbricato in condizioni precarie: il sistema idraulico e di riscaldamento non sono più funzionanti (tubi corrosi), vi sono evidenti crepe sui muri e segni di umidità permanente un po' ovunque.
Ho fatto richiesta alla ASL locale per ottenere la dichiarazione di inabitabilità e una riduzione del 50% sull'ICI.
L'appartamento è stato definito dall'ASL "antigienico" (ma non inabitabile) per le seguenti ragioni:
- tracce di umidità permanente;
- inadeguati dispositivi di riscaldamento.
La formula con cui si chiude la perizia è: "si dichiara antigienico l'alloggio suddetto e si fa presente che l'alloggio potrà essere rioccupato solo dopo che lo scrivente Servizio (ASL) abbia accertato l'avvenuto risanamento igienico e la rimozione delle cause di antigienicità."
E' sufficiente per ottenere la riduzione? Io non posso di fatto abitare o affittare l'alloggio.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 02 gennaio 2002.
Il primo periodo del comma 1 dell'art. 8 del Dlgs 504/92 stabilisce che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono congiuntamente dette condizioni (inagibilità o inabitabilità e assenza di utilizzo).
Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione Ici, il ministero delle Finanze ha precisato che "l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria".
Il suo Comune, inoltre, può aver disciplinato le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, ai sensi del comma 1, lettera h), dell'art. 59 del Dlgs 446/97.
Lei, quindi, può fruire della riduzione dell'imposta dovuta solo nel caso in cui il degrado del fabbricato sia tale da necessitare di interventi di restauro o di ristrutturazione edilizia e l'inabitabilità sia riconosciuta dal Comune.
Quesito inviato da Maria Manus in data 30 dicembre 2001.
Nel 1992 ero andata all'Ufficio del Registro della mia Citta (Rapallo-GE) per farmi fare il conteggio della rendita catastale di un fabbricato in Sardegna (Comune di Romana), partendo da un documento del Catasto nel quale si apportavano delle variazioni all'immobile del 1986, e la rendita catastale segnata era "291.000". Da questa cifra di 29.100.000, nel 1992 la rendita apparente risultò di 493.000. Da questo punto in poi ho sempre pagato l'ICI con le relative rivalutazioni di legge. Attualmente la rendita sulla quale pago l'Ici è 51.800.000.
Oggi ricevo ben 4 cartelle di notifica liquidazione Ici per il 1995/96/97/98, nelle quali vengono considerati errati i pagamenti. Il valore catastale dal quale partono per l'anno 95 è di ben 82.500.000, il 96: 82.500.000, il 97: 86.625.000 (in questa cartella manca anche un mio pagamento, ma ho la ricevuta) poi nel 98: 86.520.000.
E' un fabbricato non abitabile e non abitato, ci stavano anni addietro dei miei parenti gratuitamente che, in considerazione dello stato del fabbricato, hanno ottenuto una casa popolare del Comune. Non sono riuscita a venderlo nemmeno per 10.000.000 di lire, si trova in una paese di 1.000 abitanti privo di risorse economiche, molto lontano dal mare.
Come faccio a contestare una rendita-valore catastale assurda, per di più sconosciuta fino all'arrivo delle cartelle. Mi sbaglio o non esiste nessuna certezza di questi pagamenti con cifre "presunte" anche se realizzate dall'Ufficio del Registro, immagino con parametri validi. Per poi trovarsi a fare ricorsi dall'esito incerto, per posta. Vi prego un consiglio, perché sto valutando di lasciare in omaggio allo Stato quel benedetto fabbricato invendibile ed inservibile avuto in eredità.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 02 gennaio 2002.
Se la rendita catastale non le è stata notificata dall'Agenzia del territorio (ex Ute) di Sassari e ne è venuta a conoscenza con gli avvisi di liquidazione (che costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della rendita), il Comune può richiedere soltanto la differenza d'imposta, con esclusione degli interessi moratori e delle sanzioni (in senso conforme, circolare ministeriale n. 4/FL del 13 marzo 2001).
Avverso la rendita, da lei ritenuta eccessiva, e contro gli atti impositivi del Comune può proporre ricorso, entro il breve termine di 60 giorni, avanti alla Commissione tributaria provinciale di Sassari (litisconsorzio di cui all'art. 14 del Dlgs 546/92). In proposito, va tenuto presente che se la rendita impugnata viene rettificata con sentenza passata in giudicato, è fatto obbligo all'amministrazione di calcolare l'imposta, anche per gli anni pregressi, sulla base della rendita rettificata e provvedere al rimborso qualora il contribuente abbia versato un tributo maggiore rispetto a quello che risulta dovuto (si veda, Commissione tributaria regionale della Basilicata, sentenza n. 160 del 28 settembre 2001; Commissione tributaria provinciale di Brindisi, sentenza n. 737 del 16 ottobre 2001).
Se, come lei dice, il fabbricato è inabitabile per degrado fisico sopravvenuto e di fatto non utilizzato, può chiedere al Comune il riconoscimento dello stato di fatiscenza e fruire così della riduzione del 50% dell'imposta. Altra soluzione (sempre se ne ricorrono le condizioni) potrebbe essere la richiesta di cancellazione della rendita catastale, in ossequio alla previsione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 28 del 1998, secondo la quale le "costruzioni inidonee a utilizzazione produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado" possono formare oggetto di iscrizione "senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso". In tal caso, oggetto di tassazione sarebbe l'area edificabile, se mantiene il requisito di edificabilità.