quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Soggetto passivo è il curatore fallimentare

Quesito inviato da Pasquale in data 18 dicembre 2001.
Abbiamo mandato una liquidazione ICI anno 1997 per omessi versamenti su immobile accatastato come A2.
Il proprietario ci ha comunicato che su quell' immobile pendeva un' ipoteca di una Banca già dal 1986 e che l'immobile stesso gli è stato poi pignorato e messo all'asta e che pertanto ritiene di non essere il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta.
L'immobile è stato venduto all'asta soltanto nell'anno 2001, dopo diversi tentativi andati deserti.
Chi deve pagare l'imposta del 1997?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 19 dicembre 2001.
Per esplicita previsione del comma 6 dell'art. 10 del Dlgs 504/92, nel caso di specie l'imposta relativa all'anno 1997 deve essere pagata dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore. Dal senso letterale della norma, infatti, emerge chiaramente che l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso che rientra nel periodo di durata della procedura fallimentare ed è prelevata sul prezzo ottenuto dalla vendita dell'immobile. Il versamento del tributo e la presentazione della relativa dichiarzione devono avvenire entro 3 mesi dalla data in cui il curatore ha riscosso il prezzo di vendita.




Alloggio assegnato al coniuge divorziato

Quesito inviato da Marcello in data 20 dicembre 2001.
In sede di separazione (94) e poi di divorzio (97), l'abitazione in comproprietà è rimasta assegnata alla mia ex. Ho pagato sempre l' Ici. Ora, informandomi, mi è stato detto che essendo questo un caso in cui sull' immobile esiste un "diritto reale di abitazione" (art.540 codice civile) a beneficio suo, io non ero tenuto al pagamento dell'imposta.
Chiedo gentilmente conferma di questo, ed inoltre se il rimborso da chiedere al Comune, per il pagamento effettuato erroneamente, può rifarsi fino al lontano ' 94 o se esiste una sorta di prescrizione.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 21 dicembre 2001.
Al coniuge separato cui viene assegnato dal Tribunale l'alloggio di famiglia spetta il diritto reale di abitazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 540 del codice civile. Sua moglie, quindi, deve pagare per intero l'imposta.
Ai sensi del comma 1, dell'art. 13 del Dlgs 504/92, lei può richiedere al comune, al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. E' sufficiente presentare (o inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) apposita domanda in carta libera, indirizzata all'Ufficio tributi del comune interessato.




Entrambi gli eredi sono soggetti passivi d'imposta

Quesito inviato da Andrea in data 27 dicembre 2001.
Percepisco tutto l'affitto di un immobile avuto in successione e del quale sono contitolare per 1/2 con mio fratello, il quale sostiene che questo corrisponda ad usufrutto e quindi sia io l'unico soggetto passivo dell' imposta. E' corretta questa interpretazione in base all'art. 3 del D.Lgs.30.12.92 n. 504?
Premetto anche che sono disposto a corrispondere a mio fratello la differenza di imposta che lui non ha mai versato, ma non intendo corrispondergli interessi e sanzioni per i suoi omessi versamenti. Vorrei sapere se sbaglio nel sostenere questa mia posizione.

Risposta inviata da Silvia in data 27 dicembre 2001.
L'usufrutto è un diritto reale che si costituisce per volontà dell'uomo con atto tra vivi o mortis causa. Ai sensi rispettivamente degli art. 1350 e 2643 c.c il contratto di costituzione di usufrutto su beni immobili deve essere fatto per iscritto e va reso pubblico per mezzo della trascrizione. Mi sembra di capire che nel tuo caso non è stato fatto alcun atto in tal senso. Pertanto, soggetti passivi dell' Ici siete tu e tuo fratello - ognuno per la sua quota di possesso (cioè 50% tu e 50% tuo fratello) - indipendentemente dal fatto che solo tu percepisci il canone per la locazione dell'immobile che possedete in comproprietà.




Valori delle aree fabbricabili non determinati dal comune

Quesito inviato da Antonio in data 27 dicembre 2001.
Ho ricevuto 4 raccomandate del Comune con cui è stato accertato che devo pagare l' ICI per gli anni 96, 97, 98 su un terreno di mia propietà rientrante in AREE EDIFICABILI.
Sono andato in Comune per impugnare la DETERMINAZIONE con la quale il Comune stesso ha fissato il valore in lire 50.000 al mq, ma questo atto ufficiale manca: non c' è alcuna determinazione o delilberazione. Posso impugnare l'atto per farne dicharare la NULLITA' ASSOLUTA ai fini giuridici?

Risposta inviata da Silvia in data 27 dicembre 2001.
L'art. 59, comma 1, del D. Lgs. n. 446/97 stabilisce che i Comuni con regolamento POSSONO determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili AL FINE DELLA LIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO del Comune qualora l'imposta sia stata versata dal contribuente sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. Ai sensi di tale disposizione si può ben sostenere che i Comuni hanno la facoltà ma NON L'OBBLIGO di deliberare i valori delle aree edificabili insistenti sul proprio territorio. La norma infatti recita "possono". E' pertanto possibile che il tuo Comune abbia legittimamente deciso di non adottare tale deliberazione.
Addirittura parte autorevole della dottrina sostiene la nullità di tali atti se adottati dall'Amministrazione comunale, sulla scorta della considerazione che il D. Lgs. n. 504/92 - istitutivo dell'Ici - come criterio per la determinazione della base imponibile delle aree edificabili impone di considerare unicamente il valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno. Quindi un'area edificabile sarà sempre soggetta ad Ici sulla base del PROPRIO ED INDIVIDUALE valore in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno. Ciò spiega l'ormai cospicuo numero di ricorsi in tema di valore delle aree edificabili persi dai Comuni che fondavano la legittimità della propria pretesa tributaria sulle base di deliberazioni di fissazione del valore per zone omogenee anzichè su caratteristiche proprie e peculiari dell'area oggetto di accertamento.
Se comunque ritieni che il valore attribuito dal Comune all'area edificabile che tu possiedi sia troppo alto, puoi tentare due vie:
1) recarti presso l'Ufficio Tributi del Comune che ha emesso l'atto e chiedere se sia possibile che l'Amministrazione ritiri l'atto in sede di autotutela. Chiaramente dovrai motivare la tua richiesta e indicare perché ritieni che il valore di lire 50.000 al mq non sia congruo per le caratteristiche proprie dell' area che possiedi;
2) proporre ricorso alla Commissionte Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla data di notifica degli avvisi di accertamento. La disciplina del ricorsi è normata dal D. Lgs. n. 546/92.




Validità dei versamenti in forma congiunta

Quesito inviato da Enrico B. in data 27 dicembre 2001.
Ho ricevuto un avviso di liquidazione per gli anni 97 e 98 per omesso pagamento Ici per un'abitazione di cui sono contitolare al 50% con mia moglie. Ho sempre pagato l' Ici in modo congiunto a nome di mia moglie. Il regolamento del mio comune dall'anno 99 ha recepito le indicazioni sulla validità dei versamenti contenute nel Dlgs 446/97.
Che riferimenti normativi posso portare a favore della mia tesi sulla validità dei versamenti congiunti negli anni anteriori al 99? Ma soprattutto, la mia tesi è corretta?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 02 gennaio 2002.
In linea di principio, non è possibile effettuare il versamento in forma congiunta, come previsto invece per la presentazione della dichiarazione o della denuncia. Tuttavia, con norma regolamentare i comuni possono considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (circolare ministeriale n. 120/E del 27 maggio 1999).
Il suo Comune ha adottato tale disposizione nel 1999, ma può darsi che abbia esteso la validità dei versamenti anche a quelli effettuati negli anni precedenti, purché quanto versato corrisponda effettivamente al dovuto, come hanno fatto moltissimi comuni. Nel caso ciò non fosse, ad evitare una complicata procedura di pagamenti e rimborsi, le conviene rivolgersi all'Ufficio tributi e cercare, anche con un'istanza di autotutela, di far annullare l'avviso di liquidazione.