quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Abitazione concessa in uso gratuito alla figlia

Quesito inviato da Maria Grazia Innocenti in data 15 dicembre 2001.
Sono invalida al 100% e nuda proprietaria dell'appartamento dove vivo senza pagare affitto. Mio padre (80 anni) è l'usufruttuario e per l'abitazione dove vivo paga l' Ici come seconda casa.
Chiedo se esiste la possibilità di qualche agevolazione per persone invalide e non autosufficienti che vivono nella casa di loro nuda proprietà.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 17 dicembre 2001.
Se il Comune di appartenenza ha adottato nel proprio regolamento la disposizione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 59 del Dlgs 446/97, che prevede l'equiparazione alle abitazioni principali (con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per l'abitazione principale) delle unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli), suo padre può fruire per la casa da lei abitata di entrambe le agevolazioni.




Il Comune può richiedere soltanto la differenza d'imposta

Quesito inviato da Alessandro in data 15 dicembre 2001.
Ad un immobile è stata attribuita rendita definitiva in data 31.12.1999 mediante affissione all'albo comunale. Il Comune ha provveduto ad emettere avvisi di liquidazione dell'imposta per gli anni dal 1994 al 1999. E' corretto il comportamento del Comune? Sono dovuti interessi? E soprattutto, in base al disposto dell'art. 74 della legge 342/2000, se la rendita fosse stata notificata l' 01.01.2000, avrebbe potuto il Comune liquidare ugualmente con le stesse modalità (anni 1994-1999 più interessi)?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 17 dicembre 2001.
Il comune è legittimato a richiedere con l'avviso di liquidazione la sola differenza di imposta, con esclusione di sanzioni ed interessi (art. 74, comma 2, della legge 342/2000). Se la rendita fosse stata attribuita e notificata dopo il 31 dicembre 1999, l'ente locale non avrebbe potuto, ai sensi del comma 1 dell'art. 74, richiedere alcuna differenza di imposta per gli anni pregressi (in tal senso, Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, sentenza del 13 marzo 2001, n. 17; in senso contrario, Commissione tributaria provinciale di Perugia, sentenza n. 550 del 19 maggio 2001).




Immobile adibito ad agriturismo dato in comodato

Quesito inviato da Simone in data 16 dicembre 2001.
Ho un immobile adibito ad agriturismo ceduto a mio padre, conduttore dell'azienda agricola e titolare dell'attività agrituristica tramite contratto di comodato gratuito. Devo pagare l'imposta dato che il proprietario sono io, oppure, visto il comodato, io non devo pagare? Fino ad oggi mi è stato detto di non pagare.

Risposta inviata da Marco in data 18 dicembre 2001.
La sua situazione non gode di alcuna norma agevolativa, né primaria e né regolamentare. La disciplina generale dell'Ici non prevede agevolazioni per chi concede in comodato un immobile adibito ad agriturismo, e i regolamenti comunali possono equiparare solo alle abitazioni principali (con i conseguenti benefici) quelle concesse come tali in uso gratuito (comodato) ai parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Nel suo caso, quindi, come comodante deve pagare l'imposta con aliquota ordinaria e senza diritto a detrazione.



Aree fabbricabili utilizzate come terreni agricoli

Quesito inviato da Pasquale in data 17 dicembre 2001.
Mi è stato recapitato un avviso di accertamento ICI per gli anni 98-99, in quanto proprietario di un terreno agricolo diventato (perché inserito nel piano regolatore approvvato nel 1990) un'area potenzialmente edificabile. Posto che:
1) sono un coltivatore diretto in pensione dal 1995; 2) mia moglie è coltivatrice diretta regolarmente iscritta negli elenchi di cui alla legge 9/63; 3) il terreno in questione continua ad essere coltivato sia da me che da mia moglie e produce reddito per la mia famiglia; posso invocare l'art. 230/bis del C.C., alleggando lo stato di famiglia a dimostrazione che mia moglie fa parte di un' impresa agricola familiare, per essere esonerato dal pagamento dell' ICI sul terreno in questione ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 19 dicembre 2001.
Per esplicita previsione dell'art. 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/92, non sono tuttavia considerate fabbricabili le aree utilizzate come terreni agricoli da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale. Trattasi di terreni sui quali, anche se inseriti nel piano regolatore generale, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Nel caso di specie il diritto non viene meno, in quanto il terreno è coltivato dal coniuge convivente regolarmente iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9. L' Ici va dunque assolta considerando l'area potenzialmente edificabile come terreno agricolo soggetto alle riduzioni di cui all'art. 9, comma 1, del Dlgs 504/92.
Contro l'avviso di accertamento del comune deve presentare un' istanza di autotutela in carta libera in cui chiede l'annullamento dell'atto; ma se l'ente locale respinge l'istanza o non risponde, può presentare ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, alla competente Commissione tributaria provinciale.




Valore area potenzialmente fabbricabile

Quesito inviato da Franco in data 17 dicembre 2001.
Mi è stato notificato un avviso di accertamento ICI per gli anni 98-99 per area potenzialmente fabbricabile stimata dall' ufficio tecnico comunale in lire 30.000 al mq. Il comune dichiara che che sono stati presi in considerazione alcuni atti pubblici stipulati nell'ultimo quadriennio. A prova di detto valore, nell'avviso si riportano estratti di 2 atti notarili del 94 e 97.
L'area fabbricabile in questione è stata da me acquistata il 91, l' Ute mi accertava un valore di lire 10.000 al mq. Poiché l'area in questi anni non ha cambiato la sua destinazione potenziale, posso invocare il valore accertato dall' Ute, o il valore indicato dal comune è insindacabile?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 19 dicembre 2001.
Il valore indicato dal comune non è insindacabile e il valore accertato dall' Ute (ora Agenzia del territorio) per le aree fabbricabili non ha rilevanza ai fini Ici. La fissazione da parte del comune dei valori delle aree fabbricabili, ai sensi della lettera g) del primo comma dell'art. 59 del Dlgs n. 446/97, non può avere altro effetto che quello di una autolimitazione del potere di accertamento Ici, nel senso che il comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamento comunale. Comunque, rimane ferma la regola stabilita nel Dlgs n. 504/92, secondo la quale il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il contribuente, quindi, può benissimo dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento e il comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente al valore di mercato. Se invece il comune intende accertare un maggior valore, l'accertamento deve essere motivato facendo riferimento ai valori di mercato, e questo può condurre alla determinazione di valori diversi da quelli indicati nel regolamento.
Sta a lei vedere, possibilmente con l'ausilio di un tecnico, se accettare il valore indicato nell'avviso di accertamento o impugnare l'atto impositivo con ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, alla competente Commissione tributaria provinciale.