quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Il fabbricato destinato all'agriturismo

Quesito inviato da Angio in data 05 dicembre 2001.
Sono la proprietaria di un immobile adibito ad agriturismo. L'attivita è intestata a mio padre, ma anche per me al catasto l'mmobile è un D/1 equiparato ad un D/10. Il Comune mi ha detto di pagare l' ICI perché non sono io che svolgo l'attività. Commercialista, patronato, CAAF mi hanno detto di non pagare perché immobile rurale adibito ad agriturismo.
Cosa devo fare?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 11 dicembre 2001.
Il comma 3-bis dell'art. 9 del decreto-legge 557/93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94), così come sostituito dall'art. 2 del Dpr 139/98, dispone che ai fini fiscali deve "riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai FABBRICATI DESTINATI ALL'AGRITURISMO".
Nessun dubbio, quindi, che il tributo non è dovuto per i fabbricati adibiti allo svolgimento di attività agrituristica. Nel caso di specie però, l'attività agrituristica non è svolta dalla proprietaria dell'immobile e del fondo su cui insiste il fabbricato, bensì dal padre al quale è intestata l'attività. Viene dunque a mancare la condizione essenziale per aver diritto all'esenzione : possesso dell'immobile e diretta conduzione dell'attività agrituristica, sia pure con l'ausilio di dipendenti.




Immobile affittato al Comune e adibito a scuola

Quesito inviato da Anna Maria in data 11 dicembre 2001.
Vorrei sapere se un immobile di proprietà di una persona fisica dato in fitto al comune che lo ha adibito a scuola comunale è esente dall'imposta.

Risposta inviata da Luca in data 14 dicembre 2001.
Ai sensi dell'art. 7, lettera i) del D.Lgs. n. 504/92, l'immobile concesso in affitto al Comune che lo utilizza esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche (scuola comunale) è esente dall'Ici.




Immobile inagibile con rendita "0"

Quesito inviato da Pasquale in data 12 dicembre 2001.
Un immobile dichiarato inagibile è stato riaccatastato con rendita "0". Secondo alcuni il proprietario dovrebbe pagare l' Ici considerando l'area sulla quale l'immobile stesso insiste.
Qual è la vostra opinione?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 14 dicembre 2001.
Nel caso da lei prospettato, rimossa la rendita catastale in ossequio alla previsione di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 28/98, oggetto di tassazione è l'area edificabile e non più il fabbricato che nella sostanza viene considerato "permanentemente" inagibile o inabitabile.




La parte eccedente della detrazione può essere utilizzata per il box

Quesito inviato da Margherita e BC in data 13 dicembre 2001.
Sono proprietaria per il 50% di un immobile costituito da 3 unità abitative e da un box. Dal 1° luglio 2001 occupo stabilmente (ho trasferito anche la residenza) un'unità ed uso solo io sistematicamente il box (gli altri appartamenti sono utilizzati solo saltuariamente da parenti di primo grado non residenti e non proprietari). Entro il 2002 farò dichiarazione per le variazioni. Ho pagato il 50% del mio dovuto come seconda casa a giugno.
Godrò della detrazione dei 6/12 (periodo luglio-dicembre) e come calcolo la quota box?
Se la detrazione consentita non esaurisce il dovuto per l'appartamento, la posso utilizzare per il box ? e questo lo devo considerare solo per la quota di proprietà o per intero?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 14 dicembre 2001.
Per il secondo semestre 2001, l'unità abitativa occupata stabilmente e il box al servizio dell'abitazione stessa godono delle agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) previste dalla legge e dal regolamento comunale. L'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per il box. Si ricorda che la detrazione compete in parti uguali a tutti i possessori che dimorano nella stessa casa, indipendentemente dalle quote di possesso. Se lei è l'unica dimorante nell'abitazione ha diritto all'intera detrazione calcolata per i mesi di possesso.




Pagamento imposta a seguito di variazione rendita catastale

Quesito inviato da Valter in data 15 dicembre 2001.
Vorrei cortesemente sapere se è giusta la mia interptretazione in merito a due avvisi di liquidazione che mi ha inviato il mio Comune in data 27-12- 2001 rispettivamente per gli anni 1997 e 1998, nei quali, citando il dlgs 504 del 30-12-92, l'art. 18 della legge n. 388 del 23-12-2000 e i dgls. 471/97, 472/97 e 473/97, mi notifica il parziale versamento del tributo. Faccio presente che il sottoscritto, pur non avendo ricevuto mai né da parte del Comune né tantomeno dall'Ute alcuna comunicazione in merito alla variazione della mia rendita, come prevede invece l'art. 11 comma 1 della L. 504, ho continuato a pagare con la rendita che avevo sempre avuto. Avendo saputo otto mesi fa dal mio vicino di casa, che ha lo stesso identico immobile e rendita, che un anno prima aveva ricevuto un avviso di liquidazione per lo stesso motivo, col quale gli avevano attribuito un rendita molto alta, il sottoscritto ha chiesto una visura catastale ottenendo in data 7-6-2001 una rettifica della classe che determinava una rendita più bassa di quella che oggi mi ha attribuito il Comune negli avvisi di liquidazione.
Vi chiedo se è giusto che io paghi per gli anni passati con la rendita che il Comune mi ha notificato, oppure che paghi solo per la differenza tra quella che mi hanno notificato e quella che invece mi ha attribuito l'Ute a giugno di quest'anno.
Inoltre, per quanto riguarda il pagamento a saldo di quest'anno, con quale rendita devo pagare?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 17 dicembre 2001.
Nel suo caso è importante verificare se la rendita cui fa riferimento il Comune impositore è stata adottata dall'Ute (ora Agenzia del territorio) e pubblicata all'albo pretorio entro il 31 dicembre 1999 o dopo tale data. Nella prima ipotesi, l'ente locale potrebbe legittimamente richiedere il pagamento della differenza di imposta, con esclusione di sanzioni ed interessi. Se invece la rendita adottata dall'Ute è quella a lei notificata a giugno di quest'anno, trova applicazione la disposizione del comma 1 dell'art. 74 della legge 342/2000, secondo la quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali acquistano rilevanza giuridica solo dalla data della loro notificazione e, quindi, nessuna differenza di imposta può essere a lei richiesta per gli anni 1997 e 1998. In senso conforme si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, con sentenza n. 17 del 13 marzo 2001.