quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Errato calcolo Ici

Quesito inviato da Mariangela in data 15 giugno 2001.
Mi sono accorta che dal '95 ho commesso un errore nel pagamento Ici del box di mia proprietà (unico immobile). La differenza tra quanto pagato e quanto dovevo pagare ammonta a circa lire 8.000 per anno.
Poiché dal mio comune non è partito nessun accertamento, e sapendo che il termine massimo per richiedere gli arretrati per gli anni fino al '98 è stato prorogato fino al 31/12/2001, volevo sapere se, visto la cifra irrisoria, potevo calcolare autonomamente gli interessi, oppure è meglio recarsi presso gli uffici comunali per chiarire la situazione.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
Nel fare i calcoli dell'imposta dovuta per il box, ha tenuto conto che fino al 31 dicembre 2000 l'aliquota ridotta per la prima casa non si applicava sulle pertinenze degli immobili, tranne che nei comuni che l'avevano già applicata anche agli immobili adibiti a pertinenze? Se ha considerato questa disposizione e le risulta di aver versato somme in eccedenza, può presentare istanza di rimborso all'Ufficio tributi del Comune interessato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Dlgs 504/92, modificato dall'art. 58 del Dlgs 446/97. Gli interessi verranno calcolati dall'ufficio comunale con l'atto di restituzione della somma versata in eccedenza.



Abitazione principale o altro fabbricato?

Quesito inviato da Antonio Gravagnone in data 13 giugno 2001.
Un fabbricato rurale ha perso tali requisiti ed è stato accatastato come abitazione classe A/3 con 2 sub e, pertanto, con due rendite catastali. L' appartamento al piano primo è abitato dalla figlia, mentre il terraneo è abitato dalla madre proprietaria. Vanno sommate entrambe le rendite e sul totale va calcolata la detrazione per abitazione principale oppure è abitazione principale solo il piano terraneo e il piano primo, abitato dalla figlia a titolo gratuito, va indicato come "altri fabbricati"?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
La madre proprietaria dell'intero fabbricato, per l'appartamento da lei abitato usufruisce dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale. Per l'appartamento al primo piano concesso in comodato gratuito alla figlia, può godere dei benefici prima casa purché il Comune impositore abbia dato attuazione alla previsione di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 59 del Dlgs 446/97, vale a dire abbia deliberato di considerare abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 1° grado. In questo caso, sul bollettino di versamento la madre indicherà l'imposta dovuta per la propria abitazione nel rigo "abitazione principale" e quella relativa all'appartamento dato in uso gratuito alla figlia nel rigo "altri fabbricati".



Dimora diversa da residenza

Quesito inviato da Monica in data 18 giugno 2001.
Sono proprietaria di un'abitazione (unica proprietà immobiliare) nella quale risiedo e vivo, ma lavoro in un altro comune nel quale ho portato il domicilio (presso l'abitazione dei miei genitori lì residenti), unicamente perché mi fosse assegnato il medico della mutua nel comune dove lavoro (essendo più pratico per me per una questione di orari).
Mi spetta la detrazione per abitazione principale? Sul bollettino ICI, devo indicare come domicilio quello dove risiedo o dove lavoro?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
Per abitazione principale deve intendersi "quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente". La "dimora abituale" può anche non coincidere con la "residenza anagrafica". Nel suo caso, quindi, per l'immobile posseduto ha diritto di usufruire dell'aliquota ridotta e della detrazione per l'abitazione principale. Sul bollettino di versamento indicherà come Comune di domicilio fiscale quello in cui è situata la sua abitazione.



Esenzione ICI

Quesito inviato da Rosario in data 19 giugno 2001.
Per un immibile classificato come scuola di proprietà indivisa di due fratelli, il Comune sostiene:
- se l'immobile è concesso in affitto alla Provincia per l'attività didattica, esso è esente da ICI, pur percependo i proprietari un canone annuo di L. 150.000.000;
- se l'immobile resta sfitto è soggetto a ICI per circa 28.000.000.
A me pare invece che i propietari pongono in essere un'operazione commerciale e pertanto l'immobile dovrebbe essere soggetto a ICI.
Gradiremmo conoscere il Vostro pensiero in merito.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
Il fabbricato locato alla Provincia per attività didattiche può godere dell'esenzione Ici ai sensi dell'art. 7, lettera i), del Dlgs 504/92, purché il Comune impositore non abbia dato attuazione, con apposita norma regolamentare, alla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera c), del Dlgs 446/97, secondo la quale è possibile stabilire che l'esenzione in questione si applica soltanto ai fabbricati che, oltre che utilizzati, siano anche posseduti (a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento) dall'ente non commerciale utilizzatore.



ICI su aree lottizzabili

Quesito inviato da Tiziana Tornaghi in data 20 giugno 2001.
Possiedo un terreno inserito nel PRG come edificabile in un'area di lottizzazione. L'area si compone di diversi appezzamenti, ciascuno posseduto da un diverso proprietario. Nessuno dei proprietari intende lottizzare l'area e quindi la destinazione edificatoria deve intendersi vanificata o solo come potenziale.
Ho sempre pagato l'ICI per ca 70.000 lire al mq. Ora il Comune mi ha comunicato che la rendita del suddetto terreno è di lire 195.000 al mq., quindi mi ha applicato per gli anni dal 1995 al 2000 sanzioni ed interessi sul delta tra quanto già pagato e quanto dovuto secondo la cifra da loro inviatami.
Ho fatto effettuare una perizia da un tecnico, ma il comune l'ha respinta invitandomi, per avere una corretta determinazione del valore, a recarmi c/o l'Ufficio tecnico. Cosa che farò.
Ora, poiché quel terreno non verrà edificato a breve, non ritengo giusto pagare quella cifra. Che devo fare?
E' inoltre corretta l'applicazione di interessi e sanzioni dal 1995 al 2000?
Ricordo che ho pagato l'imposta, seppure per un valore inferiore.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, anche se il Comune impositore ha dato luogo alla previsione di cui all'art. 59, comma 1, lettera g), del Dlgs 446/97.
Nel caso di specie, è bene rilevare che il valore determinato dal Comune vincola unicamente il Comune e il funzionario responsabile del tributo e non il contribuente, e che l'atto impositivo deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che l'hanno determinato. Contro l'atto impositivo, lei puo ricorrere (sempre se ha motivi ed elementi validi) alla Commissione tributaria provinciale per vedersi ridotto il valore del terreno. E' ovvio che se il ricorso non è fondato e documentato si corre il rischio di essere condannati a rimborsare le spese di giudizio per soccombenza.