Quesito inviato da Gaspare in data 27 giugno 2001.
Per contribuente deceduto in data 17 agosto 2000, che aveva già versato a luglio 2000 in unica soluzione l'Ici dovuta per tutto l'anno, nel 2001, a eredità indivisa, gli eredi devono:
1) Presentare entro il 31 luglio la dichiarazione per conto del defunto?
2) Presentare singole dichiarazioni personali, e per quale quota, essendo l'eredità indivisa?
3) Come comportarsi per i pagamenti del 2001?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
Entro il 31 luglio, uno degli eredi dovrà presentare la dichiarazione Ici per conto del defunto, salvo che il regolamento comunale non disponga altra forma di denuncia e altro termine di presentazione. Gli eredi (o almeno uno di essi a nome di tutti) devono presentare la dichiarazione come nuovi proprietari, indicando la quota di possesso espressa in percentuale, anche se la proprietà è indivisa.
Per i versamenti dell'imposta del 2001 gli eredi pagano, pro quota, la loro Ici, ciascuno con un versamento separato. Si fa rilevare che nel 2000 gli eredi avrebbero dovuto pagare l'Ici per i mesi da settembre a dicembre e chiedere il rimborso per l'imposta versata e non dovuta dal defunto per i predetti 4 mesi. L'omesso versamento può comportare il pagamento dell'imposta maggiorata degli interessi moratori e l'applicazione di sanzioni. E' possibile regolarizzare la violazione, utilizzando la normativa sul "Ravvedimento operoso" che riduce la sanzione al 6% (1/5 del 30%).
Quesito inviato da Roberto in data 28 giugno 2001.
Come si fa a far risultare nella dichiarazione Ici il diritto reale di abitazione (il cui titolare è soggetto passivo) ?
Risposta inviata da Silvia in data 29 giugno 2001.
Nel modello ministeriale di dichiarazione Ici non esiste un campo in cui il contribuente possa indicare il titolo in base al quale possiede l'immobile dichiarato. E' possibile, però, indicare nella parte riservata alle annotazioni che sull'immobile oggetto di dichiarazione si gode del diritto di abitazione ex art. 540 c.c.
Quesito inviato da Fabrizio in data 28 giugno 2001.
L'art.4, comma 5, del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili recita quanto segue: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo...ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".
Ora se un ente locale incarica annualmente un tecnico estimatore (es.
geometra) di procedere alla ripartizione e successiva stima, con indagini di vario tipo, delle diverse zone del territorio comunale ai fini di cui sopra per poter procedere chiaramente con eventuali accertamenti, quale sarebbe la base imponibile se negli atti pubblici di acquisto l'acquirente avesse dichiarato un valore superiore rispetto a quello desunto dalla stima commissionata ?
Si premette che i valori rilevati sono stati previamente posti all'esame della Giunta Comunale che li ha approvati con corretta delibera esecutiva nei termini di legge.
La base imponibile potrebbe essere costituita da:
1. solo valori approvati dalla giunta per le diverse zone territoriali;
2. almeno i valori approvati dalla giunta;
3. se superiori, dai valori indicati negli atti pubblici.
Chiaramente tutto ha origine dal fatto che l'acquirente nei primi anni di tassazione non ha la disponibilità di alcuna delibera comunale fissante tali valori venali.
Esiste qualche sentenza di commissione tributaria che abbia già esaminato e risolto questo problema?
Risposta inviata da Silvia in data 29 giugno 2001.
Può esserti utile consultare la Cir. Min. Fin. n. 296/E del 31/12/98. Recita testualmente: "la fissazione, da parte del Comune, dei valori delle aree fabbricabili (...) NON PUO' AVERE ALTRO EFFETTO CHE QUELLO DI UNA AUTOLIMITAZIONE DEL POTERE DI ACCERTAMENTO Ici, nel senso che il Comune si obbliga a ritenere congruo il valore delle aree fabbricabili laddove esso sia stato dichiarato dal contribuente in misura non inferiore a quella stabilita nel regolamenteo comunale. Deve, quindi, rimanere ferma la regola (...) secondo la quale il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio. Ciò comporterà, fra l'altro, che: il contribuente può ben dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel regolamento e il Comune ritenerlo congruo in quanto corrispondente a quello di mercato".
Il contribuente, dunque, in sede di autoliquidazione Ici potrebbe calcolare la base imponibile su cui versare l'imposta utilizzando un valore inferiore rispetto a quello contenuto nell'atto pubblico di vendita e calcolare l'imposta sulla base dei valori di stima contenuti nella delibera comunale di cui parli. Potrebbe anche versare con un valore inferiore a quello contenuto nella deliberazione e spetterà al Comune, qualora non lo ritenesse congruo, motivare il diverso valore dell'area. Ciò dovrà essere fatto non tanto citando nell'atto di accertamento la deliberazione di fissazione dei valori delle aree edificabili adottata, ma analizzando le caratteristiche proprie di quell'area oggetto dell'accertamento ex art. 5, comma 4, del D. Lgs. n. 504/92.
Esiste in merito una sentenza di quest'anno della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, ma l'ho in ufficio. Posso inviarla lunedì. Sarebbe poi interessante discutere su quale sia l'organo competente ad adottare le deliberazioni di fissazione dei valori delle aree edificabili.
Quesito inviato da Tommaso in data 29 giugno 2001.
Residente a Torino, sono proprietario di una casa in Calabria, precisamente in provincia di Cosenza. La casa è di categoria A/4 con rendita catastale di £ 106.000, l'aliquota del comune è del 6 per mille. Vorrei sapere se devo pagare e quanto devo pagare.
Risposta inviata da Silvia in data 29 giugno 2001.
Sì, devi versare l'imposta. L'importo da versare ammonta a Lire 67.000 annue. Le puoi versare in due rate o in un'unica soluzione. Affrettati perché la scadenza della prima rata (o del versamento unico se versi l'intera somma dovuta per l'anno 2001) è il 2 luglio. Prima di versare informati se il Comune in cui è ubicato l'immobile ha istituito un proprio numero di conto corrrente su cui effettuare i versamenti Ici o se riscuote ancora tramite Concessionario.
Quesito inviato da Titty in data 29 giugno 2001.
Dopo la morte di mio padre, io e i miei 3 fratelli abbiamo ereditato una casa all'8,33% ciascuno. Mia madre possiede, invece, il 66,67%. Lei usa questa casa come prima abitazione. Ora chiedo: dobbiamo pagare noi in base al possesso la nostra quota, oppure può mia madre pagare per intero ed usufruire dell'intera detrazione?
Risposta inviata da Silvia in data 29 giugno 2001.
L'Ici va versata interamente da tua mamma in quanto gode del diritto di abitazione quale coniuge superstite e pertanto è soggetto passivo Ici. Alla mamma spetta la detrazione per abitazione principale per intero.