quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Omessa dichiarazione Ici

Quesito inviato da Giovanni in data 22 giugno 2001.
Non ero stato messo al corrente che all'acquisto della proprietà si doveva fare una dichiarazione Ici né tantomeno mi sono interessato. Oggi ho saputo che si deve fare una dichiarazione al momento di acquisto di proprietà.
Sono proprietario dall'anno 1997 e ho sempre pagato l'Ici. Mia moglie ha avuto in donazione nell'anno 1991 una casa ove attualmente dimoriamo e neanche qui è stata fatta la dichiarazione, ma è stata sempre pagata l'Ici.
Vorrei sapere se sono soggetto a sanzioni per ommessa denuncia.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 24 giugno 2001.
Considerato che l'obbligo della dichiarazione Ici è distinto da quello del versamento, sia lei che sua moglie sono soggetti a sanzioni per omessa denuncia (art. 14 del Dlgs 504/92, modificato dall'art. 14 del Dlgs 473/97).




Residenza nella nuova abitazione

Quesito inviato da Sabrina in data 25 giugno 2001.
Ho acquistato un appartamento con rogito dello scorso 16 maggio 2001. Attualmente risiedo ancora ad altro indirizzo, a casa dei miei genitori, perché devo ristrutturare la "nuova" casa prima di entrarci. Vorrei sapere:
1) se devo pagare l'ICI per il 2001 (su un opuscolo informativo del Banco Ambrosiano Veneto ho letto che il neo proprietario deve segnalare la sua nuova situazione, con una apposita dichiarazione per l'ICI, l'anno successivo all'acquisto);
2) se è vero che sono obbligata a fare il cambio di residenza al nuovo indirizzo pur non vivendoci, altrimenti devo pagare l'ICI come seconda casa.

Risposta inviata da Roberto in data 26 giugno 2001.
1 Deve pagare l'ICI per 8 mesi del 2001. La "dichiarazione ICI" deve essere presentata l'anno successivo a quello di acquisto/vendita mentre l'imposta si paga nello stesso anno.
2 Se non vi dimora, in teoria, non ha diritto all'aliquota né alla detrazione per abitazione principale. La residenza o meno non ha effetto ai fini ICI. Le conviene comunque pagare come acconto i due mesi del primo semestre (con aliquota seconda casa 2000) e poi fare il conguaglio a dicembre per i restanti 6 mesi, utilizzando eventualmente, da quando dimorerà in poi, l'aliquota e la detrazione per abitazione principale.




Spetta all'usufruttuario pagare l'Ici

Quesito inviato da Paola in data 26 giugno 2001.
Vorrei sapere se è obbligato l'usufruttuario a pagare l'Ici oppure il proprietario (per eredità) che non utilizza l'immobile.

Risposta inviata da Domenico in data 29 giugno 2001.
Il soggetto passivo dell'ICI, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), non è il (nudo) proprietario, bensì il titolare del diritto reale. Pertanto, cara amica Paola, nel tuo caso specifico è l'usufruttuario che paga l'ICI. L'usufruttuario, però, è obbligato al pagamento non perché "utilizza" l'immobile, ma semplicemente perché è titolare del diritto REALE di godimento. Prova ne è che il locatario (non finanziario), l'affittuario ed il comodatario, pur utilizzando l'immobile, non pagano l'ICI, in quanto titolari non di un diritto REALE di godimento, bensì di un diritto RELATIVO di godimento (che possono far valere cioè soltanto nei confronti del locatore, del concedente o del comodante, e non "erga omnes" - nei confronti di tutti - come accade per i diritti reali).




Coniugi comproprietari

Quesito inviato da Roberto in data 27 giugno 2001.
Da sempre (prima del 1993) 2 coniugi, marito e moglie, hanno pagato l'Ici per la loro quota parte, cioè 50% per un immobile da loro acquisito come seconda casa. Tuttavia, quando l'immobile è stato accatastato, è stato accatastato con il solo nome del marito e solo nel 2001, dopo una visura, mi sono accorto di questo problema. Ora, visto che i coniugi hanno sempre pagato per il 50% l'aliquota ordinaria, cosa si deve fare per regolarizzare la cosa? Basta solo presentare al catasto una copia del contratto di acquisto dal quale risultano entrambi i proprietari od occorre ripresentare una dichiarazione Ici?
Si precisa che nel primo anno di presentazione della dichiarazione Ici era stata indicata la percentuale di possesso dell'immobile. Se è possibile mi farebbe piacere sentire la risposta di un esperto.

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
Premesso che la proprietà di un immobile è ricavabile dalla conservatoria immobiliare e non dalle risultanze catastali, dalle quali può emergere che l'intestatario della partita non coincide o coincide solo in parte con i possessori e proprietari dell'immobile, come nella fattispecie, le consiglio di rivolgersi all'Ufficio del territorio competente per chiedere la rettifica dell'errore nell'intestazione della partita sulla base dell'atto di acquisto.
Per quanto riguarda la situazione ai fini Ici, mi sembra tutto regolare e non occorre ripresentare un'altra dichiarazione, poiché quelle allegate al modello 740/93 (i coniugi contitolari dovevano compilare un modello ciascuno, anche se la dichiarazione dei redditi era congiunta) contenevano i dati esatti e successivamente non ci sono state variazioni tali da richiedere l'obbligo di presentare una nuova denuncia.




Immobile privo di agibilità

Quesito inviato da Giuseppina in data 27 giugno 2001.
Quale proprietario di un immobile, classificabile come seconda casa, che aliquota devo pagare essendo lo stesso ancora inagibile?
Mi spiego meglio: finora ho sempre pagato l'aliquota ordinaria ridotta però al 50%, perché ho letto che se l'immobile è inagible si può pagare solo il 50% dell'aliquota ordinaria, ma non ho fatto alcuna comunicazione al comune. Ora cosa dovrò fare per regolarizzare la mia situazione e quali sanzioni posso subire?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 01 luglio 2001.
Per avere diritto alla riduzione del 50% dell'imposta, l'immobile deve essere dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto non utilizzato.
L'inagibilità o l'inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Lo stato di fatiscenza è accertato dall'ufficio tecnico del comune con perizia posta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In tal caso, il comune impositore potrà verificare se la dichiarazione è mendace, con i conseguenti riflessi sotto il profilo penale (art. 8, comma 1, del Dlgs 504/92).
Se lei non si è attenuta a questa normativa, è soggetta al pagamento della differenza d'imposta maggiorata degli interessi moratori e con applicazione di sanzioni. Per regolarizzare la situazione le conviene rivolgersi all'Ufficio tributi del Comune interessato.