Quesito inviato da Angelo in data 5 giugno 2001.
La mamma, tre fratelli ed una sorella sono comproprietari, a seguito di successione per causa di morte del padre, di due distinte unità immobiliari site in due comuni diversi, con percentuale di possesso pari a 8/12 la mamma e 1/12 ciascuno i fratelli e sorella in quanto, alla data di decesso (Marzo 2001) il de cuius possedeva il 50% in comunione con la mamma.
Tali unità immobiliari sono adibite ad abitazione principale della mamma insieme ad uno dei fratelli e della sorella che ne ha sempre usufruito in uso gratuito, nel rispetto del Regolamento del Comune che non prevede la detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado.
Avendo firmato, sia la mamma che la sorella, la dichiarazione prima casa per ottenere le agevolazioni fiscali di successione ai sensi del collegato fiscale alla finanziaria 2000, possono intestarsi, ognuna per l'unita` immobiliare occupata, l'Ici per intero e fruire così entrambe della detrazione prevista per abitazione principale nella dichiarazione ICI?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 5 giugno 2001.
Ritengo che l'abitazione per intero possa essere intestata dalla sola madre che, ai sensi del codice civile, detiene il diritto di abitazione sulla unità immobiliare in cui abitava con il de cuius e sulle relative pertinenze. Non altrettanto può dirsi per i fratelli che dovranno dichiarare le altre unità immobiliari in funzione della percentuale di possesso, fermo restando che se trattasi di abitazione principale possono fruire della stessa detrazione in funzione dell'utilizzo e non della percentuale di possesso (ad es. se unico utilizzatore detrazione per intero ...).
Quesito inviato da Castrese in data 06 giugno 2001.
Vorrei sapere se è dovuta l'ICI ed in quale misura, per un immobile abusivo, oggetto di sanatoria, con concessione ancora non rilasciata dal Comune, abitato dal 1995, accatastato dal 1996 e per il quale pende ancora giudizio penale per violazione dei sigilli. Si fa presente che, richiesto certificato attestante o meno l'abitabilità del detto immobile, il Comune non ha risposto.
Risposta inviata da Fausto C. in data 09 giugno 2001.
I fabbricati costruiti abusivamente sono oggetto di tassazione, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno la relativa domanda di sanatoria edilizia (risoluzione ministeriale 6 giugno 1994, n. 2/138 di protocollo). Lei, pertanto, deve pagare l'Ici secondo l'aliquota e la destinazione d'uso dell'immobile. Per quanto riguarda il certificato di abitabilità, può ottenerlo solo dopo il rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
Quesito inviato da Mariarosaria in data 07 giugno 2001.
Ho omesso di presentare la dichiarazione Ici al comune di residenza quando ho acquistato l'immobile nel 1995. L'Ici però è stata regolarmente pagata (anche se in misura diversa perché basata sulla rendita presunta), e i pagamenti sono stati effettuati direttamente all'ufficio dell'esattoria.
Domanda: se presso l'esattoria è stata aperta una cartella a mio nome ed i pagamenti risultano tutti, è giusto che vengano ugualmente applicate le sanzioni, peraltro molto salate, per l'omissione di un atto puramente formale?
Il collegamento telematico esistente tra catasto e comuni, in base al quale questa mattina gli stessi addetti del comune mi hanno fornito tutti gli estremi per la dichiarazione, non rende inutile tale adempimento e di conseguenza illegali le sanzioni?
Esiste una legge in merito?
Risposta inviata da Fausto C. in data 09 giugno 2001.
La presentazione della dichiarazione Ici in caso di acquisto di immobile non è atto formale ma sostanziale, previsto dall'art. 10, comma 4, del Dlgs 504/92. La sua omissione comporta una sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000 (art. 14, comma 1, del Dlgs 504/92, così come modificato dal Dlgs 473/97).
Quesito inviato da Marinonna in data 06 giugno 2001.
Dal 1° gennaio sono piena proprietaria di un terreno agricolo, in una frazione del Comune, del quale avevo già la nuda proprietà e in seguito alla cessione dell'usufrutto da parte di mia madre, coltivatrice diretta in pensione (85 anni) che è andata ad abitare altrove. Nel terreno c'è un fabbricato rurale sul quale non grava l'ICI.
Mi hanno detto che la ruralità adesso dipende dalla destinazione d'uso per cui io, pensionata statale (63 anni) devo accatastare l'immobile come urbano. E' vero? considerando che nel terreno c'è un uliveto di quarta classe che coltivo e del quale percepisco anche l'integrazione dell'Unione Europea?
Dato che il fabbricato rurale necessita di urgenti interventi strutturali e che per usufruire della legge 457/78 dovrei pagarci l'ICI (se dovuta) se inizio i lavori, può non essermi riconosciuta la detrazione d'imposta del 36% ?
Gradirei un sollecito suggerimento data l'urgenza dell'inizio dei lavori in seguito al crollo di un solaio che pregiudica la stabilità di un altro fabbricato adiacente.
Risposta inviata da Fausto C. in data 09 giugno 2001.
Il fabbricato da lei posseduto ha perso (per quanto è lecito desumere dal tenore della domanda) i requisiti di ruralità ed è quindi oggetto di tassazione. Inoltre, entro il 31 dicembre 2001, deve essere iscritto nel Catasto dei fabbricati. Per poter usufruire della detrazione d'imposta del 36% per lavori di ristrutturazione, deve regolarizzare la posizione contributiva ai fini Ici.
Quesito inviato da Mariarosaria in data 07 giugno 2001.
A me non è mai stata notificata, fino a questa mattina, la rendita definitiva del mio appartamento. Ho sempre pagato l'Ici sulla base prima della rendita provvisoria, poi dell'importo che è stato notificato ad un mio vicino di casa, che possiede un immobile identico al mio (stessa classe e categoria). Oggi il comune ha fatto un accertamento in base al quale risulta:
1) che per l'immobile in mio possesso la rendita definitiva è superiore a quella del mio vicino (1.700.000 contro 1.500.000 );
2) che i pagamenti fino ad oggi effettuati sono inesatti.
Conseguenza: viene applicata in modo retroattivo la rendita di 1.700.000 per cui devo pagare per la differenza un notevole importo, comprensivo di interessi e sanzioni.
Sapevo dell'esistenza di una legge che stabilisce che, a parità di condizioni, in assenza di notifica, il cittadino può attenersi alla rendita comunicata anche ad un vicino.
Vorrei cortesemente avere conferma di ciò ed essere informata sul numero e articolo della legge citata.
Vorrei inoltre, se possibile, sapere se la rendita definitiva può essere applicata in modo retroattivo e se devo necessariamente pagare oltre alla differenza di imposta anche gli interessi e le sanzioni.
Risposta inviata da Fausto C. in data 09 giugno 2001.
L'art. 74 della legge 21 novembre 2000 n. 342 prevede, per il caso di specie, il recupero della differenza d'imposta che risulta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita, senza interessi né sanzioni; ma, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Dlgs 504/92, il Comune è legittimato a recuperare il tributo anche per le annualità pregresse. Contro l'atto impositivo e avverso la determinazione della rendita catastale, lei può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla data della notificazione dell'avviso di accertamento e liquidazione. Il ricorso deve essere motivato e documentato, altrimenti rischia la condanna alle spese di giudizio per soccombenza.