quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Pagamento ICI in caso di successione

Quesito inviato da Francesco in data 28 maggio 2001.
Non avendo ancora effettuato la successione per la dipartita del proprietario dell'abitazione, come bisogna comportarsi ai fini del pagamento dell' ICI ?
Mio padre è mancato il 12 novembre scorso.

Risposta inviata da Roberto in data 28 maggio 2001.
Tratto dalla pagina relativa ai "quesiti" nr 35 :
"Dal giorno di apertura della successione (cioè della morte del proprietario), gli eredi diventano proprietari dell'immobile o degli immobili posseduti dal defunto. Se la successione si è aperta dopo il 17 giugno gli eredi devono effettuare un doppio versamento:
il primo, ciascuno a proprio nome e pro quota, per il periodo in cui acquisiscono la proprietà;
il secondo per i mesi nei quali il precedente titolare era in vita.
Se invece il familiare è deceduto prima del 17 giugno, gli eredi hanno già fatto il doppio versamento per la prima rata e dovranno pagare la seconda interamente a loro nome, ciascuno con un versamento separato.
Per quanto riguarda poi la dichiarazione Ici, questa va presentata da ciascun erede (o almeno da uno di essi a nome di tutti) l'anno successivo a quello del decesso ed entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, salvo che il Comune non abbia stabilito un diverso termine o una diversa modalità nel proprio regolamento. Uno degli eredi, inoltre, dovrà presentare una dichiarazione a nome del defunto, compilando il quadro riservato al "denunciante" con i propri dati."



Interessi e non sanzioni

Quesito inviato da Ciro Lanzone in data 26 maggio 2001.
Mi è stata notificata dall'UTE la rendita catastale nel 1998. Ora, in data 24/05/2001, il Comune mi ha mandato avviso di liquidazione, applicando per gli anni precedenti al 1998 interessi e sanzioni.
Faccio presente che i versamenti Ici che ho fatto per gli anni dal 1993 al 1997, li ho basati su una rendita catastale presunta, comunque inferiore al 30% di quella attribuita.
Sono dovuti gli interessi e le sanzioni ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 28 maggio 2001.
Va anzitutto precisato che per l'Ici 1993 tutti i termini sono ormai decaduti alla data del 31 dicembre 2000, mentre per gli anni dal '94 al '97 il Comune impositore è legittimato (avendo lei avuta piena conoscenza della rendita attribuita nel 1998) a recuperare la differenza d'imposta, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 del Dlgs 504/92, unitamente agli interessi ma senza irrogazione di sanzioni.




Ravvedimento per parziale versamento

Quesito inviato da Giorgio in data 26 maggio 2001.
Avendo avuta una comunicazione errata sulla detrazione della abitazione principale, per l'ICI 2000 ho versato 100.000 lire in meno.
Come posso correggere l'errore ?
Quale importo devo versare ?

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 28 maggio 2001.
Per rimediare al parziale versamento dell'Ici relativo all'anno 2000, può avvalersi della normativa del cosiddetto "ravvedimento operoso", che prevede nel suo caso una sanzione ridotta al 6% (1/5 del 30%) e gli interessi calcolati al tasso legale del 2,5% fino al 31 dicembre 2000 e del 3,5% dal 1° gennaio 2001, con maturazione giorno per giorno.
In pratica, la sanzione sull'imposta di lire 100.000 non versata è di lire 6.000, mentre per il calcolo degli interessi occorre moltiplicare l'Ici non versata per 0,00685% (tasso giornaliero) e per il numero dei giorni di ritardo maturati dalla prescritta data di scadenza dell'imposta (30 giugno per l'acconto e 20 dicembre per il saldo) fino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio 2001 e fino al giorno in cui effettuerà il versamento della differenza d'imposta dovuta, per il calcolo degli interessi dovrà effettuare lo stesso conteggio, ma al tasso giornaliero dello 0,00959%.
Le somme relative all'imposta (100.000 lire), alla sanzione (6.000 lire) e agli interessi (da calcolare come sopra indicato) vanno versate cumulativamente, utilizzando l'ordinario bollettino Ici. L'imposta dovuta va indicata nella relativa casella "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati"; l'intero importo (imposta + sanzione ridotta + interessi) va invece segnato nella riga "Ricevuta di un versamento di L. ..." e nella riga "Certificato di un accreditamento di L. ...".
Spero di essere stato chiaro ed esaustivo.




Rimborsi ICI

Quesito inviato da Sara in data 29 maggio 2001.
Avendo ricevuto la comunicazione della rendita definitiva di un importo inferiore a quanto pagato fino ad oggi, posso richiedere il rimborso degli anni precedenti ? e se sì, anche quelli del 1993 ?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 1 giugno 2001.
"Il contribuente può richiedere, al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13, comma 1, del Dlgs 504/92).
Oltre a questo principio generale, esiste anche l'altro principio che prevede, in sede di esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi (art. 11, comma 1, terzo periodo, del Dlgs 504/92).
Nel caso di specie, quindi, spetta il rimborso per le annualità dal 1994 in poi, in quanto i termini per il controllo sono ancora "aperti", mentre per l'Ici 1993 sono definitivamente decaduti alla data del 31 dicembre 2000.




Riduzione aliquota ICI

Quesito inviato da Francesco in data 29 maggio 2001.
Sono in possesso di un'area categoria D6 che risulta essere l'unica di questo genere nel mio comune. Attualmente stiamo facendo ricorso per l'errato accatastamento di quest'area, essendo stata valutata in maniera eccessiva rispetto a quello che le compete. Il comune applica una aliquota ICI del 6.5 per mille. Vorrei sapere se il comune ha la facoltà di ridurla e di quanto.
Infatti, il comune da me interpellato insiste nel dire che non è di sua competenza e che comunque non sarebbe corretto nei confronti degli altri locali che peraltro appartengono ad una categoria differenete dalla nostra. A me sembra solo un tergiversare senza la volontà di fare alcunchè.
Potreste aiutarmi ? Eventualmente sapreste anche indicarmi dove reperire la normativa ?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 1 giugno 2001.
L'art. 6 del Dlgs 504/92 prevede che la determinazione delle aliquote dell'imposta è stabilita dal comune, con deliberazione consiliare da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un limite minimo del 4 per mille ad un massimo del 7 per mille; può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni (uffici, magazzini, fabbricati ad es. sportivi, ecc.), o posseduti in aggiunta all'abitazioni principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
E' questa la normativa che regola la determinazione delle aliquote. Nel caso da lei prospettato non penso che il comune possa deliberare un'aliquota ad hoc per il suo immobile.