Quesito inviato da Formica Ilario in data 8 maggio 2001.
Il primo comma dell'articolo 74 in questione cita "a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione..."
I comuni possono interpretarlo in modo che fin quando la rendita non risulta notificata si aspetta, perchè non efficace, poi quando è notificata e quindi efficace si recupera la differenza d'imposta dal 94 in poi.
Quelli che hanno dichiarato una rendita presunta bassa possono interpretarlo in modo che fin quando non è notificata non è efficace e quando è notificata è efficace da quel momento in poi e quindi non si può recuperare l'imposta degli anni passati.
Quelli che hanno dichiarato una rendita presunta alta possono interpretarlo in modo che quando è notificata hanno diritto al rimborso fino a quanto stabilito dal codice civile e cioè 10 anni indietro.
Quelli che ancora non hanno ricevuto la notifica si possono sentire autorizzati a pagare con una rendita provvisoria irrisoria fino, appunto, alla notifica perché tanto non sarà retroattiva.
Quelli che non hanno ancora accatastato l'immobile, non l'accatasteranno più perché così non potranno ricevere la notifica e saranno quindi esenti dall'ICI.
Quelli che non hanno fatto la voltura catastale, non la faranno più perché anche in questo modo, non ricevendo la notifica perché sonosciuti, non pagheranno più l'ICI.
Se qualcuno ha altre possibili interpretazioni o miracolosamente una unica interpretazione vi ringrazio anticipatamente.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 maggio 2001.
Le sue perplessità in tema di incidenza della nuova normativa delle rendite catastali sull'Ici nascono, probabilmente, dalla lettura della circolare del ministero delle Finanze n. 4/FL del 13 marzo 2001, che anziché chiarire le previsioni dell'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha creato confusione per comuni e contribuenti.
E' vero che le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritto, ma hanno la sola funzione di indirizzare in modo uniforme l'attività degli uffici appartenenti alla pubblica amministrazione. La circolare in questione, però, non ha assolto tale funzione, anzi ha posto a rischio la riscossione da parte dei comuni del tributo per i fabbricati non classati ed ha fatto sorgere molteplici ipotesi in tema di abbandono delle sanzioni, come quelle da lei avanzate.
In ordine al predetto articolo 74 è intervenuta di recente la Commissione tributaria provinciale di Firenze, sezione XIX, la quale ha stabilito con sentenza n. 17 del 12 febbraio 2001, depositata il 13 marzo 2001, che le rendite catastali esplicano efficacia giuridica agli effetti dell'Ici soltanto dalla data della loro notificazione, a cura dell'Ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Da tale data il Comune è legittimato a richiedere al contribuente l'eventuale differenza d'imposta.
Infatti, una diversa interpretazione che portasse ad affermare l'irretroattività delle rendite attribuite, creerebbe degli immobili "senza rendita" e quindi privi di imponibile ai fini Ici. Tutto ciò sarebbe in contrasto con i fondamenti dell'imposta che prevedono quale presupposto il possesso di immobili iscritti o che devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano. Per uscire dall'impasse sarebbe opportuno che il legislatore intervenisse a chiarire il nuovo testo normativo con una sua interpretazione autentica.
Quesito inviato da Pasquale in data 18 maggio 2001.
Vorrei sapere come viene calcolata la rendita catastale di un immobile.
Per esempio nel caso di una abitazione avente i seguenti dati:
zona censuaria U, categoria A/2, classe 3, rendita 1410.
Quant'è la rendita catastale ?.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 26 maggio 2001.
Conoscendo la zona censuaria, la categoria, la classe e la relativa tariffa d'estimo, si moltiplica la tariffa per la consistenza (vani catastali per il gruppo A, il totale dei metri quadrati per il gruppo C e il totale dei metri cubi per il gruppo B). Nel quesito, fra i dati forniti ad esempio, manca il numero dei vani e ciò che viene indicato come rendita, probabilmente si riferisce alla tariffa d'estimo. Controlli bene, e calcolare la rendita non le sarà difficile.
Ecco un esempio di determinazione della rendita per un appartamento situato a Monza:
- zona censuaria: unica;
- catagoria catastale: A/2;
- classe: 5;
- tariffa: £ 430.000;
- consistenza: 4 vani.
Calcolo della rendita: £ 430.000 x 4 = £ 1.720.000.
Quesito inviato da Roberto in data 18 maggio 2001.
Premesso che secondo un testamento olografo, redatto dal de cuius, veniva designata come unica erede universale la figlia dello stesso. In seguito a ricorso della moglie, dopo circa 4 anni, si è provveduto ad una conciliazione giudiziaria. Dal verbale di conciliazione viene attribuita la proprietà di alcuni immobili totalmente alla moglie.
Quesito: le competenze riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, per gli anni pregressi, è da attribuire alla moglie del de cuius o alla figlia precedentemente designata come erede universale ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 26 maggio 2001.
In caso di successione, il coniuge superstite vanta il diritto reale di abitazione (art. 540 del c.c.) sulla casa di famiglia e, quindi, deve pagare interamente l'Ici con il beneficio della detrazione per abitazione principale. Per gli altri immobili il pagamento dell'imposta spetta alla figlia, quale erede universale. Con l'attribuzione, a seguito di conciliazione giudiziaria, della proprietà di alcuni immobili, la vedova è ovviamente obbligata al pagamento dell'Ici dalla data dell'assegnazione dei beni.
Quesito inviato da Gaetano in data 21 maggio 2001.
Ho pagato per 7 anni l'ICI con rendita presunta, ora mi sono arrivate delle cartelle da pagare dal 94 al 98 con interessi annessi. La rendita effettiva mi è stata comunicata nel gennnaio del 2001, cosa devo fare ?
Il comune di Taranto vuole anche gli interessi, nonostante noi abbiamo fatto presente che nella finanziaria non sono previsti.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 22 maggio 2001.
L'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (il cosiddetto "collegato" alla legge finanziaria 2000), impone ai comuni di richiedere ai contribuenti "l'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita", senza computare sanzioni né interessi.
Ai sensi e per gli effetti di tale norma, lei può benissimo versare soltanto la differenza d'imposta risultante nell'avviso di liquidazione o di accertamento, scorporando l'importo delle sanzioni e degli interessi, e il Comune impositore deve considerare pienamente valido il versamento effettuato (cfr. circolare del ministero delle Finanze del 13 marzo 2001, n. 4/FL).
Quesito inviato da Rosanna in data 23 maggio 2001.
Volevo sapere se il coniuge superstite che ha rinunciato all'eredità e continua ad abitare nella casa a residenza familiare in base all'art. 540 c.c. può continuare a pagare lei stessa l'Ici e quindi usufruire della detrazione per abitazione principale, oppure l'imposta grava sui figli che hanno accettato l'eredità e quindi sono diventati proprietari dell'immobile.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 25 maggio 2001.
Il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità a favore dei figli, ma non al diritto reale di abitazione di cui all'art. 540 del c.c., tant'è che continua ad abitare nella casa di famiglia. Pertanto, deve pagare interamente l'Ici, anche se i figli convivono con lui, e ha diritto alla detrazione per l'abitazione principale. Per gli altri immobili (se ve ne sono) i figli devono pagare, pro quota, la loro imposta, ciascuno con un versamento separato.