Quesito inviato da Alberto in data 1 maggio 2001.
Nel 2000 ho regolarmente rogitato un garage appartenente fisicamente al condominio di mia residenza. Ho regolarmente pagato l'Ici per il periodo di possesso nel 2000.
Devo fare la dichiarazione Ici ? Che cos'è ? Esiste un modello precompilato, e dove lo devo ritirare, ed entro quando lo devo compilare ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 7 maggio 2001.
Per l'acquisto del garage avvenuto nel 2000 deve poresentare o inviare al Comune competente la dichiarazione Ici entro il 31 luglio prossimo.
Qualora il Comune abbia stabilito nel proprio regolamento l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione Ici e l'introduzione, in sua vece, dell'obbligo della comunicazione, deve rivolgersi all'Ufficio tributi per conoscere le modalità e i termini di presentazione. In entrambi i casi, i modelli di denuncia con le relative istruzioni possono essere ritirati presso la sede comunale.
Quesito inviato da Franco in data 4 maggio 2001.
I miei genitori hanno ricevuto nel dicembre 2000 gli avvisi di accertamento Ici anni 93 e 94 relativamente a n. 5 fabbricati, tre dei quali non dichiarati nel 93 e fino al 98 con rendita catastale presunta perché mai comunicata l'attribuzione di quella definitiva. Un fabbricato, invece, è ancora con rendita catastale presunta. il comune nell'applicare sanzioni ed interessi previsti dal Dlgs 504/92 ha considerato la differenza d'imposta globale dei fabbricati, computando a tal fine anche i fabbricati con rendita catastale presunta. In altre parole l'ente ha emesso un avviso che è al contempo di liquidazione (per il fabbricato con rendita ancora presunta) e di accertamento per gli altri fabbricati.
A seguito della richiesta di non computare per i fabbricati con rendita presunta poi diventata nel 98 definitiva (ma mai notificata) le sanzioni e gli interessi ai sensi del famoso art. 74 della 342/00, il comune ci ha risposto negativamente in quanto quei fabbricati non erano stati dichiarati.
Le mie domande sono:
1) è corretta la posizione assunta dell'ente e, cioè, è giusto computare sanzioni ed interessi sui fabbricati con rendita presunta anche se non sono stati dichiarati ?
2) Può emettere l'ente con un unico atto un avviso di liquidazione e di accertamento in rettifica ?
3) Ai sensi dello statuto del contribuente il comune doveva per lo meno allegare l'atto di attribuzione della rendita catastale nel 98 per i tre fabbraicati ?
4) Nel preambolo dell'atto sono stati citati solo il Dlgs 504/92 e le delibere comunali di attribuzione delle aliquote, senza però citare i decreti 471 472 e 473 del 97; ciò comporta un vizio di legittimità in quanto l'atto non è opportunamente motivato ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 7 maggio 2001.
In merito alla prima domanda mi sembra corretto il comportamento del Comune. Nel caso di specie si tratta di una evasione totale (omessa dichiarazione e omesso versamento, almeno così si evincerebbe dal quesito) per cui, oltre al recupero dell'imposta dovuta, vanno applicati sanzioni ed interessi moratori (art. 11, comma 2, del D.Lgs. 504/92).
Quanto alle altre domande:
- l'ente impositore può emettere, con un unico atto, l'avviso di liquidazione e di accertamento in rettifica, purché motivi entrambi i provvedimenti;
- l'avviso di liquidazione e di accertamento costituisce a tutti gli effetti anche atto di notificazione della rendita catastale attribuita (art. 74, comma 3, 2° periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 342);
- se gli atti impositivi si riferiscono alle annualità '93 e '94 non possono ovviamente citare i decreti legislativi 471, 472 e 473 che sono del '97 e non hanno efficacia retroattiva.
Quesito inviato da Vittorio Tramonte in data 4 maggio 2001.
Gradirei sapere se un italiano residente all'estero, regolarmente iscritto all'AIRE in un comune nel quale non possiede alcun immobile, ha diritto ad eseguire la detrazione ICI spettante per la "prima casa in Italia" su un alloggio sito nel comune limitrofo che risulta essere l'unico immobile di sua proprietà in Italia.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 7 maggio 2001.
Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 4-ter, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75). Lei, quindi, può fruire delle agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) previste per l'abitazione posseduta in Italia, purché non sia locata.
Quesito inviato da Anto100 in data 5 maggio 2001.
Vivo e risiedo in un appartamento (2° piano) di proprietà di mia moglie in uno stabile del comune di Alessandria. Vorrei acquistare ed intestarmi un appartamento al 1° piano dello stesso stabile. L’uso dell’appartamento sarà prettamente personale (no affitto) e saltuariamente sarà abitato da mia suocera che manterrà la residenza in altro Comune dove ha una casa di sua proprietà.
Vorrei sapere se posso e cosa devo fare per considerare l’appartamento come abitazione principale, e quindi usufruire delle agevolazioni previste.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 7 maggio 2001.
L'appartamento che intende acquistare e nel quale andrà ad abitare saltuariamente sua suocera non può considerarsi abitazione principale e non può godere delle agevolazioni previste per la "prima casa". Condizione essenziale affinché possano essere riconosciute tali agevolazioni è che ci sia idendità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile (cfr. circolare ministeriale n. 118 del 7 giugno 2000).
Quesito inviato da Luca in data 4 maggio 2001.
Il mio calcolo ICI risulta -49.000, o meglio, ho diritto ad una detrazione di lit. 51.000 anziché 100.000 (sono contitolare al 25%, mia figlia 75%). Perché assieme possiamo detrarre solo lit. 151.000 anzichè le canoniche lit. 200.000 ? Non può mia figlia detrarre lit. 149.000 come sarebbe giusto ? Infatti se fossi unico proprietario pagherei solo lit. 6.000 di ICI, esattamente 1/9 di quello che dovremmo pagare (lit. 54.000).
Per chi vuole controllare i miei calcoli:
R.C. non rivalutata lit. 490.000, aliquota 4 per mille, detrazione lit. 200.000.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 7 maggio 2001.
Le detrazioni per l'abitazione principale non si compensano, ma nel caso di specie ciascun contitolare ha diritto ad una detrazione di lire 100.000 (la percentuale di possesso non ha rilevanza). In conseguenza lei non deve pagare l'Ici (51.450 - 100.000 = - 48.550, cioè zero), mentre sua figlia dovrà versare un'imposta di lire 54.000 (154.350 - 100.000 = 54.350).