Quesito inviato da Giovanni in data 10 aprile 2001.
Mio padre , pur essendo pensionato da attività agricola , fino a tutto il 1997 era in possesso di una partita iva per "coltivazioni agricole associate all'allevamento di anamali" senza più pagare i contributi SCAU, ma continuando di fatto a fare il coltivatore diretto.
Dato che da alcune risposte sembrerebbe che solo dal 1998 sono considerati coltivatori diretti quelli iscritti in appositi elenchi presso il comune e che pagano i contributi previdenziali, doveva pagare l'Ici anche per gli anni precedenti al 1998 ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 22 aprile 2001.
All'incertezza interpretativa di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale ha posto rimedio il comma 2 dell'art. 58 del DLgs. n. 446/97, secondo il quale si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione vecchiaia e malattia. Secondo il ministero delle Finanze, la norma (entrata in vigore il 1° gennaio 1998) assume valore retroattivo.
Quesito inviato da Annalisa in data 18 aprile 2001.
Ho saputo casualmente di avere diritto al rimborso ICI per gli anni 93-94-95-96-97, ed ho fatto domanda di rimborso il giorno 15/01/01; in data 30/03/01 ho avuto comunicazione di rimborso solo per gli anni 96 e 97.
Andando all'ufficio competente del mio comune mi è stato detto che per gli anni 93-94-95 avrei dovuto far domanda entro il 30/12/00. Premesso che mai mi è stata fatta comunicazione di diritto al rimborso da parte del mio comune, ma di averlo scoperto casualmente, vorrei sapere se in effetti non potrò più avere il rimborso per gli anni 93-94-95 e in caso contrario come comportarmi.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 23 aprile 2001.
In merito al quesito proposto, che penso riguardi il rimborso di somme indebitamente versate per attribuzione di rendita catastale inferiore a quella calcolata presuntivamente in sede di prima dichiarazione Ici, si può osservare che l'art. 11, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. 504/92 stabilisce che il Comune dispone, sulla base della rendita attribuita, il rimborso delle somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi computati nella misura indicata nel comma 5 dell'art. 14. Questa disposizione ha trovato puntuale intervento interpretativo in numerose circolari e risoluzioni del ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale fiscalità locale. Nel caso in esame, quindi, il Comune deve adoperarsi per attuare una "giusta" tassazione, restituendo al contribuente quanto indebitamente versato. La richiesta di rimborso può essere accolta sotto il profilo della ragionevolezza, prima che giuridico. Del resto il contribuente non può sopportare le conseguenze negative a causa delle inadempienze e dei ritardi della pubblica amministrazione.
Non va infine dimenticata la regola generale secondo cui, in sede di controllo (e i termini per gli anni dal '94 al '97 sono ancora "aperti"), l'ente impositore è tenuto ad evidenziare errori anche a vantaggio del contribuente (in senso conforme, decreto del ministero delle Finanze 24 settembre 1999, n. 367; Corte costituzionale, ordinanza 430 del 24 marzo 1988; circolare ministeriale 10/7/A/737 del 13 dicembre 1989).
Per far valere i suoi diritti le consiglio di trasmettere all'Ufficio tributi del Comune una semplice istanza di autotutela in carta libera contenente un'esposizione sintetica dei fatti e dei motivi di illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso per gli anni '94 e '95, con la richiesta di annullamento dell'atto. Può anche presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale.
Quesito inviato da Giovanni in data 27 aprile 2001.
Il 09/12/00 mi è stato notificato dal mio Comune l'accertamento dell'Ici relativo agli anni 1993/94/95/96 con cui mi venivano richiesti, oltre alla differenza di imposta non versata (differenza tra rendita presunta da me dichiarata e rendita definitiva attribuita dall'UTE in data 25/07/1998), anche gli interessi. Ho provveduto al versamento in data 20/01/01 comprensivo anche degli interessi.
In base all'art. 74 del "collegato fiscale" ho diritto al rimborso degli interessi ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 28 aprile 2001.
Il ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità locale - con la circolare 4/FL del 13 marzo 2001 ha precisato che ove il contribuente abbia già assolto il proprio debito tributario, corrispondendo oltre all'imposta dovuta anche gli interessi, non può ottenere alcun rimborso per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 74 della legge n. 342 del 21 novembre 2000, che stabilisce che "non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati".
Quesito inviato da Francesco P. in data 27 aprile 2001.
Ho ereditato il 12/9/2000 una porzione di un immobile che risultava accatastato ma non censito, quindi l'ICI pagata fino ad oggi è stata calcolata sulla rendita presunta.
Per obblighi derivanti dalla successione è stata proposta al catasto in data 03/2001 una rendita definitiva (calcolata con il DOCFA da un geometra) più bassa della presunta. La mie domande sono queste:
- Posso calcolare l'ICI 2001 con la nuova rendita ?
- Posso calcolare l'imponibile IRPEF per il 730/2001 con la nuova rendita ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 28 aprile 2001.
Non può calcolare l'Ici per l'anno 2001 in base alla rendita proposta con la procedura denominata Docfa, perché il valore proposto doveva essere annotato negli atti catastali al primo gennaio del corrente anno. Dovrà quindi usare, ancora per quest'anno, la rendita presunta e così pure per la dichiarazione dei redditi nel modello 730/2001.
Quesito inviato da Marco S. in data 3 maggio 2001.
Ho acquistato un appartamento e ho rogitato il 12 gennaio 2001, però non ci abito ancora e penso che per tutto il 2001 l'appartamento rimarrà vuoto. Vorrei gentilmente sapere:
1. se devo pagare l'Ici;
2. se ho diritto all'esenzione per abitazione principale;
3. per il box quale aliquota devo considerare.
Risposta inviata da Roberto in data 3 maggio 2001.
L'ICI si paga anche se l'appartamento non è occupato. Se non ci dimora non potrà applicare la detrazione né l'aliquota di abitazione principale. Anche sul box deve essere pagata l'imposta se accatastato autonomamente e l'aliquota sarà la stessa dell'appartamento, secondo le disposizioni del suo comune.