quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Rimborsata Ici pagata in eccesso senza interessi

Quesito inviato da Francesco Pinna in data 3 aprile 2001.
Nel novembre 1999 l'ufficio del territorio, in seguito ad una mia istanza, ha corretto in autotutela il classamento e la rendita della mia abitazione, assegnata nel 1992. Il Comune ha provveduto a rimborsarmi l'ICI pagata in eccesso negli anni passati, ma senza pagare gli interessi. E' tale comportamento corretto oppure mi spettano anche gli interessi ?

Risposta inviata da Paola Muraro in data 5 aprile 2001.
Le spettano anche gli interessi; si tratta a mio avviso di una liquidazione a rimborso, direttamente desumibile dalla Sua dichiarazione ICI e dai dati forniti dal Ministero delle Finanze - Dip. del Territorio. In ogni caso, qualora Lei abbia richiesto il rimborso entro 3 anni dalla rettifica della rendita da parte del Catasto (data in cui ha potuto accertare il diritto alla restituzione dell'imposta versata in eccesso), ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 504/92, a mio avviso, Le spettano anche gli interessi.




Appartamento in uso gratuito alla madre

Quesito inviato da Antonino in data 5 aprile 2001.
Vorrei sapere se l'appartamento di cui sono proprietario, dato in uso gratuito a mia madre, è da considerare abitazione principale (non sono proprietario di altri appartamenti), e quindi essere soggetto ad una aliquota ICI più bassa. Nella dichiarazione dei reddidi del corrente anno è possibile ?

Risposta inviata da Paola Muraro in data 5 aprile 2001.
L'abitazione principale ai fini I.C.I. non coincide con l'unica casa di proprietà, ma con la DIMORA ABITUALE del contribuente; pertanto, se Lei di fatto non vi abita il fabbricato non è considerabile "abitazione principale".
Si informi comunque presso il Comune ove è sito l'immobile perchè è possibile, considerato l'uso gratuito alla madre, che Lei abbia diritto ad altre agevolazioni.



Detrazione per prima casa inagibile

Quesito inviato da Giovalaf in data 5 aprile 2001.
Posso usufruire della derazione per la casa principale d'abitazione, anche se usufruisco della riduzione del 50% per fabbricato dichiarato inabitabile e, per i motivi sudetti, non posso momentaneamente abitarci ?

Risposta inviata da Paola Muraro in data 5 aprile 2001.
Assolutamente NO!
Innanzi tutto la riduzione d'imposta al 50% per fabbricati inagibili è applicabile ad immobili in condizioni di deperimento strutturale (cosidetti ruderi). E' assai improbabile poter dimorare in tali fabbricati.
Qualora invece la Sua casa sia in fase di ristrutturazione, l'ICI potrebbe essere versata sul valore dell'area fabbricabile su cui la stessa insiste: art. 5, comma 6, del dlgs 504/92.
Qualora la ristrutturazione non sia "radicale", ma solo di ordinaria manutenzione e Lei dimorasse comunque nel fabbricato, allora potrà avvalersi delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (non anche di quelle per fabbricato inagibile).



Fabbricati ex rurali

Quesito inviato da Gigi in data 5 aprile 2001.
Mio padre è un pensionato agricolo, proprietario di 2 fabbricati di cui:
- il primo usato come abitazione principale accatastato per la prima volta nel 1998;
- il secondo già accatastato come fabbricato rurale con rendita zero.
Nel 1998, durante l'accatastamento del primo fabbricato è stata rivista la rendita aumentandola, del secondo fabbricato è stata fatta una dichiarazione al comune in cui si evidenzia che non esistono scarichi civili e risulta completamente disabitato.
Le domande sono:
- per il primo fabbricato, per gli anni 95, 96 e 97 la rendita presunta, dopo la riduzione per prima casa, non evidenziava di dover versare l'imposta e, quindi, non dovrei pagare solo la differenza senza multe e interessi ?
- per il secondo, dato che la rendita era zero fino al 98 non è stato versato nulla e solo da quell'anno si è cominciato a pagare. Anche in questo caso non dovrei versare solo la differenza e ridurre del 50 % l'imposta perché il fabbricato è inabitabile?
Trattandosi di un pensionato agricolo, dovrebbe avere altre riduzioni ?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 30 aprile 2001.
Dal tenore del quesito si desume che i due fabbricati ex rurali sono stati accatastati nel 1998 con rendita presunta, per cui fino alla data di notificazione a suo padre della rendita catastale attribuita ai due immobili dall'Ufficio del territorio competente, il Comune non può legittimamente richiedere l'imposta relativa alle annualità precedenti alla notificazione, risultante dalla differenza tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita, né applicare sanzioni ed interessi (ved. circolare ministeriale 4/FL del 13 marzo 2001).
Riguardo al secondo fabbricato, per poter fruire della riduzione del 50% dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 504/92, è necessario che l'immobile presenti un notevole degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità è accertato dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, oppure può essere autocertificato dal contribuente stesso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. A mio avviso, la sola mancanza di scarichi civili non è sufficiente per poter dichiarare fatiscente il fabbricato. Relativamente all'ultima domanda, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, suo padre potrebbe fruire, in qualità di pensionato, di una maggiore detrazione secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale Ici.




ICI per appartamento con garage e posto auto

Quesito inviato da Fabrizio L.P. in data 6 aprile 2001.
Ho acquistato, con mia moglie, un appartamento il 26/3/2001 con garage e posto auto. Rendita appartamento 1.462.500, rendita garage 128.100, rendita posto auto 57.200. Mentre per l'appartamento e il garage ho pagato il 4% del'Iva, per il posto auto ho pagato il 10% (come seconda casa).
Volevo chiederle se per il calcolo ICI 2001, dovrei pagare £. 62.050 per due (acconto) e £. 144.784 per due (saldo). Questo per l'Ici su appartamento e garage. Invece per l'Ici sul posto auto non devo considerarlo come abitazione principale e quindi non risulta una detrazione.
E' giusto o no il mio ragionamento ?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 9 aprile 2001.
L'art. 18 della legge finanziaria n. 388 del 23 dicembre 2000 ha apportato sostanziali modificazioni alla disciplina dei versamenti Ici. Pertanto, entro il 30 giugno, lei dovrà versare l'imposta dovuta per l'anno in corso commisurandola ai 3/12 dell'importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Nel periodo dal 1° al 20 dicembre dovrà effettuare il versamento del saldo comprensivo dell'eventuale conguaglio sulla prima rata, che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal Comune per l'anno 2001. Se vuole evitare l'effettuazione del conguaglio, può versare l'Ici complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, applicando l'aliquota e la detrazione in vigore nel Comune nell'anno in corso e non quelle deliberate per l'anno precedente (cfr. circolare ministeriale n. 3/FL del 7 marzo 2001). E' ovvio che i versamenti vanno effettuati da entrambi i comproprietari in base alla percentuale di possesso dell'immobile. Per quanto riguarda il garage, il trattamento fiscale è identico a quello dell'abitazione principale, mentre per il posto auto deve rivolgersi al Comune per sapere se è stato fissato nel regolamento Ici un numero massimo per le pertinenze ammesse al trattamento agevolato.