Quesito inviato da Marina in data 21 marzo 2001.
Come si calcola l'Ici sulla multiproprietà ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 25 marzo 2001.
Nel caso di multiproprietà, se si tratta di quote azionarie, la soggettività passiva fa capo alla società che è proprietaria dell'immobile, mentre se si riferisce ad una pluralità di beni frazionati in periodi temporali di godimento, l'onere di corrispondere il tributo riguarda ciascun multiproprietario in relazione alla propria quota di titolarità. L'art. 19 della legge finanziaria n. 388/2000 ha stabilito che il versamento dell'Ici, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore preleverà l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare, con addebito nel rendiconto annuale.
Quesito inviato da Gianni in data 22 marzo 2001.
Potreste chiarimi da che anno è in vigore la maggiorazione del 5% sulla rendita catastale?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 25 marzo 2001.
Dal 1° gennaio 1997 le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) e di ogni altra imposta (art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
Quesito inviato da Tonino in data 21 marzo 2001.
Per un fabbricato rurale inagibile del 1816, indicato nel P.R.G. comunale di interesse storico ambientale, senza vincolo della Sovrintendenza, risanato per attività agrituristica, intesa come integrazione al reddito agricolo di una azienda agricola, è dovuta l'ICI ? Se sì, in che misura e come va classificato, dato che in Catasto non esiste una categoria specifica ?
Chi deve pagare la tassa, in quanto sul fabbricato insiste l'usufrutto di una prima persona, la nuda proprietà di una seconda persona e infine l'utilizzo per l'attività dell'azienda agricola una terza persona che ne dispone su contratto di comodato gratuito per 15 anni.
Sarebbe utile, se possibile, avere riferimenti normativi.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 25 marzo 2001.
Il comma 3-bis dell'art. 9 del Dl 557/93 (convertito, con modificazioni, dalla legge 133/94), così come modificato dall'art. 2 del Dpr 139/98, dispone che ai fini fiscali "deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai FABBRICATI DESTINATI ALL'AGRITURISMO". E' evidente quindi che i fabbricati destinati all'agriturismo, quali costruzioni rurali e pertinenziali, non possono formare oggetto di tassazione dell'imposta comunale sugli immobili. Essi vengono censiti al catasto nella categoria speciale "D/10 - fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole" (art. 1, comma 5, del Dpr 139/98).
Nel caso di specie, però, se il fabbricato è stato ceduto separatamente dal terreno, per cui il comodatario non può considerarsi imprenditore agricolo, viene meno il rapporto pertinenziale che consente di assumere come unica rendita catastale quella del terreno e l'immobile perde il carattere rurale. In tal caso è dovuta l'imposta comunale e soggetto passivo è l'usufruttuario e non il nudo proprietario né il comodatario. Comunque, la valutazione della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità del fabbricato è compito precipuo del Comune impositore e, pertanto, le consiglio di rivolgersi all'Ufficio tributi per sapere se il caso in questione è contemplato nel regolamento comunale Ici.
Quesito inviato da Sandra in data 27 marzo 2001.
E' vero che il comune può approvare il valore delle aree fabbricabili ai fini Ici anche retroattivamente e che le stesse commissioni provinciali hanno dato ragione al comune ?
Risposta inviata da Leonardo in data 27 marzo 2001.
Purtroppo è vero, il valore venale delle aree doveva essere stato già deciso dai comuni dal lontano 1993, moltissimi non l'hanno fatto.
L'unica cosa che si può fare è, qualora arrivasse un avviso di liquidazione o di accertamento, verificare con estrema attenzione se nell'atto hanno inserito in forma sintetica i "CRITERI OGGETTIVI" per la determinazione dei valori.
Per criteri oggettivi si deve intendere tutti quegli elementi (studi di fattibilità, ricerche di mercato, consultazioni alla conservatoria e presso il registro immobiliare) e tutto deve essere documentato ed allegato all'atto, poiché lo statuto del contribuente, negli articoli 16 e 17 modificato, obbliga i comuni pena la nullità dell'atto. Non è sufficente riportare gli estremi della delibera consiliare con la quale hanno fatto proprio tali valori.
Ulteriore elemento oggettivo è che se anche tali studi fossero stati fatti all'interno del comune (ufficio tecnico), tale ufficio li deve prima assumere come propri attarverso una determina del funzionario responsabile del servizio e successivamente passarli all'ufficio tributi che provvede a proporli al consiglio comunale. L'ufficio tecnico può utilizzare l'apposito decreto del 1993 per i criteri della determinazione dei valori e di coefficenti.
Comunque tutto deve essere allegato e sintetizzato nell'atto che l'ente manda eventualmente al contribuente.
Quesito inviato da Filippo in data 29 marzo 2001.
Vorrei sapere chi stabilisce il valore venale dei terreni edificabili, il Comune o il Ministero Finanze ed in base a quale legge o circolare.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 2 aprile 2001.
Ai sensi dell'art. 59, lettera g), del Dlgs 446/97 il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine di limitare il proprio potere di accertamento, qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, e allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso. La competenza a fissare i valori, secondo la circolare ministeriale 296/E del 31 dicembre 1998, è del Consiglio e non della Giunta comunale. I valori individuati vincolano solamente il Comune e il funzionario responsabile del tributo e non sono di per sé idonei a superare l'onere della prova che grava, per principio generale, sull'ente impositore, quale soggetto attivo dell'imposta. Inoltre, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, i valori predeterminati dal Comune hanno unicamente la funzione procedurale diretta a determinare un valore al di là o al di qua del quale l'Ufficio Ici potrà soltanto esercitare la propria funzione accertatrice, ma non il diritto incontestabile di esigere la maggiore imposta mediante il recupero a tassazione del minor valore venale dichiarato. Sempre secondo la Corte di Cassazione, qualora abbia dichiarato un valore superiore, il contribuente ha il diritto di pretendere il rimborso delle somme versate in eccedenza (Cassazione, sezione civile I, 28 aprile 1997, n. 3657).