quesiti forum LE  RISPOSTE  DATE  AI  QUESITI  DEL  FORUM  ICI



Detrazione abitazione principale

Quesito inviato da Mimmo in data 15 marzo 2001.
Vorrei sapere fino a che anno veniva calcolata la detrazione per abitazione principale proporzionalmente alla percentuale di possesso e non, come avviene adesso, divisa in parti uguali in base al numero dei contitolari.

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 marzo 2001.
L'art. 8, comma 2, del Dlgs 504/92, nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, prevede che "la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica". La norma non parla di quota percentuale di possesso, ma di quota per la quale si verifica la destinazione dell'alloggio ad abitazione principale. In altri termini, se per tutto l'anno si verifica la coabitazione di tre comproprietari con quote rispettivamente del 15%, del 35% e del 50%, la detrazione spetta in misura paritaria a ciascuno di essi; se dei tre solo i primi due coabitano tutto l'anno, a ciascuno di essi compete metà della detrazione. Ipotizzando, invece, una suddivisione in parti proporzionali alla percentuale di possesso, nell'ultimo caso prospettato il 50% della detrazione andrebbe perduto. Il meccanismo di calcolo della detrazione, fin dall'istituzione dell'Ici, è dunque quello della suddivisione in misura paritaria, indipendentemente dalla percentuale di proprietà, tra i soggetti passivi dimoranti.



Proprietà a nome di un solo coniuge

Quesito inviato da Angela Izzo in data 19 marzo 2001.
Ho acquistato un appartamento in comunione dei beni con mio marito. Il contratto è a mio nome, e un paragrafo in chiusura indica la comunione dei beni con mio marito. Abbiamo sempre dichiarato IRPEF e ICI al 50% a testa. Recentemente la casa è stata finalmente accatastata, e risulta iscritta solo a nome mio.
Dobbiamo continuare a dichiararla 50% a testa ? Dobbiamo rettificare le dichiarazioni IRPEF o ICI ? Dobbiamo cambiare l'iscrizione in catasto ? Possono sorgere problemi in caso di vendita o di successione ?

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 20 marzo 2001.
Ai fini del diritto di proprietà non c'è dubbio che l'abitazione è al 50 per cento tra i coniugi. Pertanto, ai fini ICI ed IRPEF, dovrai continuare a dichiarare il 50 per cento ciascuno.
Per quanto riguarda l'intestazione catastale, essendo il catasto semplicemente un elenco di immobili e non avendo alcuna natura certificativa del titolo di proprietà, non può sorgere alcun problema ai fini di vendita o successione.
Proverei a modificare l'intestazione catastale producendo copia dell'atto.



Pagamento Ici per i primi tre mesi del 2001

Quesito inviato da Massimiliano in data 19 marzo 2001.
Se vendo casa nel mese di marzo, come devo effettuare il pagamento dell'imposta ?

Risposta inviata da Monica in data 20 marzo 2001.
Devi innanzitutto verificare l'aliquota dell'anno 2000, calcolare, poi, l'imposta annuale dovuta sulla base di tale aliquota e rapportarla ai 3 mesi del 2001.
Il versamento va effettuato entro giugno 2001 con riserva di versare a dicembre una eventuale differenza di imposta che potrebbe scaturire dalla variazione dell'aliquota e/o della detrazione fissata per il 2001 . Se, invece, il tuo comune ha già deliberato l'aliquota da applicare per il 2001 il problema non si pone, in quanto verserai l'Ici in unica soluzione nel mese di giugno per i tre mesi di possesso.




Ricorso contro rendite catastali

Quesito inviato da Carlo Angelino Giorzet in data 20 marzo 2001 .
Ho ricevuto con notifica del 23/02/01 la variazione e il calcolo degli arretrati su una rendita catastale definitiva di cui non ero a conoscenza poiché affissa all'albo del Comune nel mese di agosto 1999 e non notificata personalmente. La rendita catastale presunta sulla quale ho sempre pagato l'ICI era sulle categorie catastali C1, C2, C3, A10. Ora queste sono state accorpate tutte in D8 e dai calcoli fatti sarebbe come se l'immobile in questione fosse di valore oltre il doppio del reale.
Ora sembra, così mi dicono, che non è più possibile fare ricorso contro le rendite catastali poiché sono scaduti i termini.
Non essendo convinto di ciò e dato che gli importi ICI arretrati da conguagliare sono di circa 12.700.000 per ogni anno dal 1994 (pagavo con una aliquota ICI del 5,3 per mille circa 8.500.000, e d'ora in poi dovrei pagarne 21.200.000) su un immobile che realmente vale circa 1.750.000.000, vorrei sapere quali sono le possibilità di ricorrere.

Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 20 marzo 2001.
Al tuo caso sembra che si renda applicabile il comma 3° dell'art. 74 Legge 342/2000 che dispone:
"3. Per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31 dicembre 1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell’amministrazione finanziaria o degli enti locali, i soggetti attivi di imposta provvedono, entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all’accertamento dell’eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione della predetta rendita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni".




Calcolo ICI per l'anno 2001

Quesito inviato da Sara di Parma in data 22 marzo 2001.
Ho rogitato un appartamento il 30/06/00 e ho pagato il saldo Ici a dicembre applicando l'aliquota massima per il mio comune, pari al 7 per mille, poiché non abitando ancora nel nuovo appartamento (sfitto) ho spostato la residenza (comunque sempre a Parma) nell'anno nuovo.
Vi chiedo: quest'anno posso applicare la mia bella aliquota del 5 per mille (prima casa) e la mia bella detrazione di L. 200.000 o devo eseguire il calcolo sull'importo versato l'anno scorso ?

Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 marzo 2001.
Entro il 30 giugno dovrà pagare la prima rata (acconto) pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota ridotta e della detrazione prima casa dei dodici mesi dell'anno precedente (2000). Dal 1° al 20 dicembre dovrà versare la seconda rata che deve essere pari al saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla prima rata. E' chiaro che per effettuare il saldo bisogna ricalcolare l'imposta dovuta per l'intero anno, applicando l'aliquota e la detrazione in vigore nel Comune nell'anno in corso e non più quelle deliberate per l'anno precedente.
Per evitare il conguaglio di dicembre, può versare l'Ici complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il termine del 30 giugno. In tal caso dovrà effettuare il calcolo dell'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione in vigore nel Comune nel corrente anno.