Quesito inviato da Colozzo Cosmo in data 1 dicembre 2000.
Vorrei sapere se un fabbricato abusivo, per il quale è stata avanzata richiesta di sanatoria che ancora non è stata concessa, si deve pagare l'ICI.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 marzo 2001.
In base alla risoluzione del ministero delle Finanze 6 giugno 1994, prot. 2/138 e all'art. 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 504/92, il fabbricato abusivo è soggetto all'Ici, indipendentemente dal fatto che non sia stata ancora accordata la concessione edilizia in sanatoria.
Quesito inviato da Roberto Palumbo in data 3 dicembre 2000.
Vorrei sapere quando il giardino è considerato pertinenza e quando invece area edificabile; o meglio, il terreno adibito a giardino pur avendo autonoma particella catastale è considerabile comunque pertinenza dell'abitazione e quindi non soggetto ad ICI ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 marzo 2001.
L'art. 817 del codice civile considera pertinenza un bene che è posto a servizio durevole di un bene principale, per effetto di un vincolo di destinazione impresso, di regola, dal proprietario della cosa principale ovvero da chi ne vanta un diritto reale. I comuni, tuttavia, possono derogare alla disciplina del codice civile in virtù dell'art. 59, lettera d) del Dlgs 446/97, fissando delle condizioni per l'assimilazione. Ad ogni modo le pertinenze non sono esenti dall'Ici, ma fruiscono dello stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto. Nel suo caso è bene che consulti il regolamento comunale Ici, per vedere quali condizioni sono stabilite in merito.
Quesito inviato da Pietro Anzellotti in data 17 gennaio 2001.
A settembre del 2000, mio padre ha ricevuto una richiesta di documentazione ICI così formulata:
"Poiché esistono discordanze tra i dati in nostro possesso e quanto da lei dichiarato, secondo il D.Lgs del 30/12/92 n.504 si richiede:
1) copia dichiarazione ICI 93 e successivi;
2) copia bollettini versamenti ICI 93 e successivi;
3) certificati catastali, atti di compravendita, di successione e di donazione relativi a immobili dichiarati o comunque posseduti.
Si avverte che, in conformità della normativa in merito, se tali atti non saranno presentati entro 15 gg., verrà emesso avviso di accertamento con i dati in nostro possesso".
Mio padre, non residente nel comune, per anzianità e problemi di salute, pur avendo tutta la documentazione, non ha provveduto a presentare i dati richiesti (anche perché disorientato proprio dalla quantità e dalla indeterminatezza delle richeste).
A dicembre 2000 gli è stata notificata una sanzione di Lit. 100.000 (col beneficio delle riduzioni) con la seguente motivazione:
"Visto il D.Lsg 30/12/92 n.504 e successive modifiche;
Visto i D.Lsg 471,472,473 del 18/12/92;
Viste le delibere comunali in materia di ICI, per l'anno 93 venivano riscontrate le seguenti violazioni formali di cui all' art 14, 3 comma, D.Lgs 504/1992: Mancata o infedele risposta alla richiesta di informazioni".
Notando che:
- nel primo avviso si richiede di portare "tutto quello che riguarda l' ICI dal 93 e successivi" e che quindi non è chiaro né cosa sia contestato, né tantomeno è certa e determinata quale sia la documentazione da produrre e non si fa riferimento a sanzioni;
- in seguito non si è prodotto un avviso di accertamento ma, invece, una sanzione per infrazione di carattere formale per mancata o infedele esibizione di documenti (non è chiaro se si riferisca a quelli del '93 o a quelli della recente richiesta);
chiedo a voi un parere circa la legittimità delle richieste e delle modalità di operare di questo Ufficio Tributi e l'applicabilità delle sanzioni emanate.
E' ipotizzabile un ricorso con esito positivo ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 marzo 2001.
L'art. 11, comma 3, del Dlgs 504/92 prevede che "ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti". In caso di mancata esibizione o trasmissione di quanto richiesto si applica la sanzione amministrativa da 100.000 a 500.000 lire (art. 14, comma 3, del citato decreto legislativo). A mio avviso, il Comune ha agito correttamente e non è ipotizzabile un ricorso da parte del contribuente che sarebbe condannato al pagamento delle spese processuali per soccombenza.
Quesito inviato da Salvuccio da Agrigento in data 18 febbraio 2001.
In relazione al pagamento ICI per gli anni 93 e 94 per la propria abitazione, sono state notificate le cartelle di pagamento in data 16.01.2001 e 18.01.2001.
Tenuto conto di quanto descritto nell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (finanziaria 2001), non dovrei essere tenuto al pagamento di dette cartelle.
Vorrei gentilmente conferma di quanto sopra esposto o ulteriori chiarimenti in merito; in ogni caso, se il relativo ricorso debba essere presentato solo al Comune o anche alla Commissione Tributaria.
Gradirei, se fosse possibile, una bozza del ricorso eventuale da presentare.
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 23 marzo 2001.
Se si tratta di cartelle di pagamento non c'è prescrizione, perché si è nella fase della riscossione coattiva prevista dall'art. 12 del Dlgs 504/92. Nel caso, invece, di avvisi di liquidazione o di accertamento, per l'Ici 1993 sono decaduti i termini alla data del 31 dicembre 2000, mentre per le annualità d'imposta 1994 e successive il termine di decadenza è stato fissato al 31 dicembre 2001, limitatamente alla particolare procedura di liquidazione prevista dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 11 del Dlgs 504/92. Il ricorso avverso gli avvisi va proposto alla controparte (Comune) e indirizzato alla commissione tributaria provinciale. E' ovvio che il ricorso deve essere fondato e documentato, altrimenti si rischia di essere condannati alle spese di giudizio per soccombenza.
Quesito inviato da Tiziana Tornaghi in data 2 marzo 2001.
Egregio dottore,
vorrei chiederle un parere in merito all'applicazione dell'ICI su aree lottizzabili.
I miei genitori possiedono un appezzamento di terreno incluso dal Piano Regolatore in un 'area lottizzabile. Tale area è la somma di molte piccole proprietà, cosa che rende il lotto difficilmente edificabile in quanto non è così scontato che tutti esprimano la volontà di edificare. Attualmente sia mio padre che gli altri piccoli proprietari fanno un uso agricolo dei terreni. Preciso inoltre che tale area è contornata da un insieme di lotti acquistati da società immobiliari e che costituisce un inibitore alla edificazione selvaggia da loro progettata in questa zona.
A partire dal 1993 i miei genitori hanno sempre pagato prima l'ISI e poi l'ICI in base ad una tariffa stimata che teneva conto del fatto che l'area era solo potenzialmente edificabile e non de-facto.
Ora il Comune sta emettendo delle cartelle esattoriali relative al regolamento dell'ICI sulle aree edificabili per gli anni a partire dal 1995. Prima che mi arrivasse la cartella esattoriale, mi sono recata presso gli uffici comunali dove ho potuto verificare che l'amministrazione ha utilizzato una tariffa al metro quadro di 195.000 lire rispetto alle 40.000 lire pagate negli anni precedenti. Essendo il delta tra quanto pagato e quanto da pagare una cifra consistente - aumentata anche da sanzioni ed interessi di mora - mi sono recata presso gli uffici del sindaco a chiedere chiarimenti. Il sindaco mi ha confermato la correttezza dei calcoli. Inoltre mi ha anche informato del fatto che in questi mesi il comune sta cercando di commissionare al Politecnico uno studio per rivedere il Piano regolatore. Il risultato di tale studio potrebbe portare ad una destinazione ad uso agricolo del terreno ed in tale caso il comune ci renderebbe solo gli ultimi tre anni pagati di ICI ma non i due precedenti (95-96). Francamente a questo punto mi sento un po' presa in giro:
- possiedo un terreno che è edificabile potenzialmente ma non lo è di fatto perché nessuno dei partecipanti al lotto vuole edificare o vendere a costruttori o cambiare la destinazione del terreno ad uso agricolo;
- si chiede ai miei genitori - entrambi pensionati (reddito di 32 milioni lordi) - di pagare 16 milioni di tasse per sistemare il pregresso e quindi 3,5 milioni l'anno da qui a venire;
- si attesta che - a studio fatto - di quei 16 milioni, 9 ci verranno restituiti e 7 invece rimarranno nelle casse comunali qualora il terreno fosse destinato ad uso agricolo. E' evidente che la mia è una stima che si basa sul fatto che lo studio del Politecnico si chiuda in un anno, qualora si prolungasse nel tempo la situazione peggiorerebbe.
Stante ciò, ho incaricato un professionista di farmi avere una perizia dell'effettivo valore dei terreni in modo da ricorrere quando mi verrà presentata la cartella esattoriale, ora mi rivolgo a lei per sapere:
- è corretto questo modo di esercitare la facoltà impositiva comunale?
- è corretto che su 16 milioni di tassa da pagare 5 siano di interessi e di sanzioni? La sanzione si applica a non avvenuto pagamento di imposta, i miei hanno sempre pagato ed il delta tra il pagato e da pagare gli viene già computato;
- è corretto asserire che qualora cambiasse la destinazione del terreno , il comune non restituisce ai miei genitori il pregresso?
Qualora non fosse lei la persona da contattare per questi temi, le chiedo cortesemente di indicarmi a chi posso rivolgermi per un parere.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 23 marzo 2001.
Rispondo alle domande del suo quesito.
1) In materia di valutazione delle aree edificabili ai fini Ici, la risoluzione del ministero delle Finanze n. 209/E del 17 ottobre 1997 fornisce utili elementi, anche di carattere tecnico estimativo. Sulla base di tali elementi, il contribuente può verificare la correttezza dell'accertamento eseguito dal Comune, che è tenuto a specificare la procedura con cui ha determinato l'imponibile, pena la nullità dell'accertamento (Cassazione 4.12.1996, n.10812; 4.2.1998, n. 1107; Cassazione, sezione tributaria, 7.7.1999, n. 7042; 5.5.2000, n. 5717).
2) Le sanzioni e gli interessi incidono sensibilmente sulle somme dovute in caso di violazioni. La sanzione per omesso/tardivo/parziale versamento dell'imposta dovuta è del 20% fino all'anno 1997 e del 30% dal 1998; quella per omessa/infedele dichiarazione è del 50% fino al 1997, dal 100 al 200 per cento successivamente, con un minimo di lire 100.000. Gli interessi sulle somme dovute per imposta si applicano nella misura del 7% per ogni semestre compiuto fino al 30 giugno 1998 e del 2,5%, sempre per ogni semestre compiuto, a partire dal 1° luglio 1998.
Utilizzando la normativa sull'accertamento con adesione e sul ravvedimento operoso, si può beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni.
3) Secondo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, è sufficiente che un terreno sia ubicato in prossimità della zona abitativa, oppure possa fruire di servizi pubblici e sociali, per essere considerato "area fabbricabile" (Cassazione, sezione I civile, sentenze 1181 del 12.2.1990; 3712 del 9.4.1991 e 2692 del 5.2.1992; in senso contrario, sentenza 7337 del 7.3.1995). Dunque, ad avviso della Suprema Corte, l'edificabilità potrebbe essere dedotta anche dallo sviluppo edilizio in atto nella zona o nelle zone adiacenti. E se diventa difficile sostenere che i terreni non possiedano più la vocazione edificatoria, l'imposta rimane dovuta e nessun rimborso sembrerebbe possibile.
Nel suo caso, le consiglio di accertare direttamente, con l'ausilio di un tecnico, la situazione dell'area interessata nelle "norme di attuazione" del piano regolatore e di vedere se nel regolamento comunale Ici è previsto il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente inedificabili, a norma dell'art. 59, comma 1, lettera f), del Dlgs 446/97.