Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Art. 74 collegato finanziaria 2000
Quesito inviato da Mariella in data 22 febbraio 2001.
Vorrei conoscere l'opinione di colleghi di uffici tributi in merito all'applicabilità del 2° comma dell'art. 74 del collegato alla finanziaria 2000 alla seguente fattispecie: fabbricati iscritti con rendita fin dall'impianto meccanografico e successivamente variati solo per la revisione generale delle tariffe d'estimo (1991).
Io ritengo che i possessori di tali fabbricati dovessero, all'1.1.93, denunciare regolarmente il valore imponibile degli immobili in base alla rendita (già allora) risultante in Catasto, ai sensi del 2° comma dell'art. 5 d.lgs. 504/92, e che pertanto non potessero determinare tale valore sulla base di una rendita presunta, non esistendo i presupposti al riguardo individuati dal 4° comma dell'art. 5 sopra richiamato.
Qualora i contribuenti avessero invece dichiarato un valore presunto, ritengo che il conseguente recupero d'imposta debba essere accompagnato dell'applicazione di sanzioni e interessi, ovvero che l'art. 74 del collegato non trovi applicazione a questa fattispecie.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 22 febbraio 2001.
La lettera della norma ICI mi fa concordare pienamente con la tua tesi in quanto la Rendita similare poteva essere dichiarata solo per gli immobili PRIVI di rendita catastale.
Tuttavia la questione meriterebbe qualche chiarimento da parte del Ministero delle Finanze in quanto l'art. 74 sembra destinato a sanare le omesse notifiche delle rendite catastali, situazione che potrebbe essersi verificata anche per quegli immobili che alla data del 01.01.1993 fossero stati in possesso di rendita catastale.
Terreno edificatorio
Quesito Inviato da Luca Covino in data 13 febbraio 2001.
Sono proprietario di un piccolo appezzamento di terreno acquistato come edificatorio. In seguito all'adozione del piano regolatore generale è stato introdotto il principio della perequazione. Pertanto il mio terreno è diventato "parte riservata al Comune per il recupero dei fabbisogni standard pregressi". Tuttavia conserva, in cambio, il diritto all'edificabilità per circa la metà della cubatura in precedenza consentita, su altro terreno di comparto che dovrebbe essere prima approvato su richiesta dei circa 50 cointeressati. I tecnici locali hanno giudicato, anche per l'elevato numero di compartecipanti, detto comparto pressoché irrealizzabile.
Il mio terreno è da considerare ancora edificatorio ? Ho diritto all'esenzione ICI ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
Il suo caso rientra tra quelli delle aree comprese in zone nelle quali l'edificabilità non sia consentita ma che, per effetto di particolari norme contenute nei singoli piani regolatori, producano ugualmente una volumetria peraltro utilizzabile non sull'area medesima, ma su un altro lotto vicino. In gergo tecnico si dice che queste aree "cubano". Per esse l'Ici non sembra dovuta come aree fabbricabili, in quanto non lo sono in senso stretto. Le consiglio, quindi, di accertare direttamente, possibilmente con l'ausilio di un tecnico, la situazione dell'area interessata nelle "norme di attuazione" del piano regolatore. Potrà così meglio regolarizzare la sua posizione contributiva ai fini dell'Ici.
Validità delle notifiche Ici prive di firma autografa
Quesito inviato da Carmelo in data 15 febbraio 2001.
Ho avuto notizia del fatto che una recente sentenza della Cassazione (16204 del 2000 ?) abbia sancito la nullità di atti (tra cui potrebbe rientrare le notifiche Ici) che non sarebbero debitamente firmati, intendendosi per firma quella autografa del funzionario responsabile dell'ufficio competente.
Visto che gli atti notificati dal mio Comune di residenza contengono, come firma, solo l'indicazione del nome, del cognome e del titolo del funzionario responsabile dell'ufficio, mi chiedevo se può trovare applicazione la sentenza in questione e se questo fatto può consentire di impugnare l'atto in commissione tributaria.
Vi sarei grato se poteste darmi riferimenti normativi precisi in materia.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
La sentenza n. 16204/2000 della Cassazione, sezione I civile, riguarda le ingiunzioni prive di firma autografa per violazioni del codice della strada. Per quanto concerne invece gli avvisi e i provvedimenti relativi all'Ici, la sottoscrizione è sì un requisito richiesto dall'art. 11, comma 4, del Dlgs 504/92, ma non è previsto a pena di nullità. Relativamente, poi, alla sottoscrizione degli atti impositivi formati con sistemi informatici, gli enti locali hanno la possibilità di sostituire la firma autografa del funzionario responsabile con l'indicazione del suo nominativo. Infatti, l'art. 1, comma 87, della legge 549/95 dispone che: "La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale".
Cambio residenza per agevolazioni "prima casa"
Quesito inviato da Tiziana in data 16 febbraio 2001.
Ho fatto il rogito della mia prima casa il 29/12/2000. So che nel 2000 il termine previsto per il cambio di residenza della prima casa era pari a 6 mesi, pena il decadimento dell'atto di vendita. Sono a conoscenza anche del fatto che è cambiato tale termine: se si acquista una casa nel 2001 si ha un anno di tempo per fare il cambio di residenza. Dunque il mio quesito è questo: quanto tempo ho per effettuare tale cambio di residenza ? La nuova legge è anche retroattiva o no ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
La residenza del compratore è stata oggetto di innumerevoli pronunce giurisprudenziali, legate in particolare alla differente lettera della legge 168/82 (che consentiva le agevolazioni prescindendo dalla residenza) e della legge 118/85 (che invece pretendeva la coincidenza tra comune di acquisto e comune di residenza). La nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986, dispone agevolazioni per la "prima casa" se l'immobile è ubicato nel comune in cui l'acquirente ha la residenza o nel comune in cui svolge la propria attività oppure nel comune ove stabilisca, entro un anno dall'acquisto, la propria residenza. In questo caso la dichiarazione di voler stabilire tale residenza deve essere resa nell'atto di acquisto. Dal 1° gennaio 2001 il termine di un anno viene portato a 18 mesi (art. 33, comma 12, della legge finanziaria 388/2000). In proposito il ministero delle Finanze dovrebbe precisare se tale "allungamento" può essere ritenuto applicabile anche per gli atti stipulati anteriormente, per i quali il precedente termine di un anno risulta essere "pendente" alla data del 1° gennaio 2001.
Dichiarazione ICI non presentata nei termini di legge
Quesito inviato da Alessia in data 20 febbraio 2001.
Il 20 novembre del 98 sono diventata proprietaria di una casa a Savona, in cui ho preso la residenza l'11 novembre del 98. Ho sempre pagato l'ICI, anche per i mesi a me spettanti nel 98, ma non ho mai presentato una dichiarazione ICI, semplicemente perché non sapevo di doverlo fare. Cosa posso fare adesso ?
Poi nel 2000 ho fatto una variazione alla casa (ho messo la veranda) che ha comportato una modifica della rendita catastale. Quindi entro il 31 luglio del 2001 devo presentare la dichiarazione ICI ? Posso presentarla quest'anno facendo "finta di niente" ? Cosa rischio ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 27 febbraio 2001.
Lei avrebbe dovuto presentare la dichiarazione Ici per la casa acquistata in data 20/11/1998 entro il 31 luglio 1999. La violazione comporta una sanzione dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000. Può essere ridotta ad 1/4 se lei definisce la controversia con il pagamento dell'imposta, se dovuta, e della sanzione (art. 14, comma 4, del dlgs 504/92, sostituito dall'art. 14 del dlgs 473/97). Per la variazione apportata all'immobile nel 2000, dovrà produrre la dichiarazione Ici entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se però il comune ha stabilito nel proprio regolamento l'obbligo della comunicazione in luogo della consueta dichiarazione, dovrà informarsi sulle modalità e sui termini di presentazione di tale comunicazione.
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