Quesito inviato da Mirko in data 15 gennaio 2001.
Mi è stato notificato a mezzo posta accertamento Ici 93 in data 03/01/2001 con data di spedizione 29/12/2000. Chiedo se l'accertamento è da considersi nullo, e se è nullo debbo inviare una istanza di nullità al Comune ed in quali termini ?
Risposta inviata da Alex (redazione Dossier.Net) in data 7 febbraio 2001.
L'istanza di autotutela non è soggetta al rispetto di forme particolari: è sufficiente trasmettere all'Ufficio tributi del Comune una semplice memoria in carta libera in cui far presente di aver ricevuto l'accertamento per l'anno 1993 in data 3 gennaio 2001, quindi oltre il termine di decadenza fissato dalla legge 488/99. Chiederà, pertanto, l'annullamento dell'atto impositivo nell'esercizio del principio di autotutela.
Quesito inviato da Buzzy in data 15 gennaio 2001.
Ho ricevuto nel dicembre 2000 quattro ingiunzioni di pagamento per gli anni 93, 94, 95, 96 per differenze tra quanto da me dichiarato e quanto rilevato. L'immobile si trova nel comune di Ferrara e la differenza, secondo gli accertamenti, sta nella quota di detrazione spettante per la prima casa, che io ho calcolato in Lit 180.000 e l'accertamento dice essere invece di Lit 108.000. Qualcuno sa indicarmi l'importo corretto ? E nel caso avessi ragione, come devo comportarmi ?
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 15 gennaio 2001.
La detrazione per abitazione principale per gli anni 93-94-95-96 ammonta a complessive £ 180.000 annue.
Tale detrazione viene fruita in funzione dell'utilizzo dell'immobile (quindi non in funzione della percentuale di possesso) ed in funzione del periodo di possesso nell'anno.
Pertanto l'indicazione dell'importo di £ 108.000 in luogo di £ 180.000 da parte del Comune di Ferrara potrebbe derivare da un periodo di possesso inferiore all'anno (cosa molto poco probabile se gli avvisi riguardano diverse annualità successive) o dall'aggancio della stessa alla percentuale di possesso.
Pertanto, se l'immobile cui si riferisce la detrazione è stato utilizzato come abitazione principale solo da te e se il periodo di possesso è pari a mesi 12 la detrazione che ti spetta è di £ 180.000.
Per far valere le tue ragioni prova a contattare l'Ufficio che in sede di autotutela dovrebbe correggere l'errore. In caso di inerzia dell'Ufficio è possibile ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale, entro 60 gg. dalla notifica, secondo le modalità del D.Lgs. 546/92.
Quesito inviato da Vincenzo Di Costanzo in data 15 gennaio 2001.
La lettera dell'art. 74 Legge 342/2000 in tema di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per effetto della correzione Rendite Catastali Dichiarate in base a quelle risultanti in catasto dispone che non siano dovuti sanzioni ed interessi, questi ultimi per il periodo successivo alla data di messa in atti della Rendita Catastale fino ad oggi.
A proposito di tale disposizione ci chiediamo:
a) le sanzioni cui fa riferimento la norma sono solo quelle previste dalla Legge istitutiva dell'Ici o anche quelle previste dal D.Lgs. 471/97 (sanzione per omesso o parziale versamento) ?
b) Il conteggio degli interessi in base alla lettera della norma sembra favorire i contribuenti ai quali la rendita catastale è stata attribuita in tempi remoti rispetto a quelli ai quali è stata attribuita in tempi più recenti; da tanto sembra discendere che soggetti cui la rendita catastale è stata attribuita prima del 1993 non debbano interessi mentre soggetti cui la stessa è stata attribuita nell'anno 1998 debbano interessi fino al 1998; da ciò non discende che chi, usando la normale diligenza, poteva aver conoscenza della rendita catastale (presso i Comuni nell'anno 1993 erano visionabili i tabulati catastali) venga favorito rispetto a chi non poteva conoscerla in quanto non in atti?
Risposta inviata da Paola Muraro in data 25 gennaio 2001.
A mio parere e dopo essermi confrontata con esperti di tributi locali di fama nazionale nonché con un dirigente del Ministero delle Finanze, le sanzioni e gli interessi non sono dovuti per il periodo che intercorre tra l'attribuzione della rendita (non intesa come messa in atti, ma come data di efficacia) e la data di notifica al soggetto interessato.
Questa interpretazione contrasta con il comma 1 dello stesso art. 74 della L. 342/00, secondo cui l'attribuzione è da considerarsi la messa in atti.
Tuttavia, si ritiene che il legislatore abbia utilizzato uno stesso termine con due significati diversi.
Quindi nella fattispecie ritengo non si possano applicare sanzioni e interessi sin dal 1993, qualunque sia la data della messa in atti della rendita (purché entro il 31/12/99).
Per quanto riguarda le sanzioni, sono applicabili, per infrazioni commesse sino ad aprile 1998, quelle del D.Lgs. 504/92 e quelle dei D.Lgs. 471-473/97: si deve applicare il principio del "favor rei" ossia la norma più favorevole al contribuente (in pratica si esegue il calcolo prima con le sanzioni del D.LGS 504/92 e poi con quelle dei decreti 471-473/97: poi si applica la norma più favorevole).
Da aprile 1998 sono applicabili unicamente le norme dei decreti Lgs. 471-473/97.
Veda l'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 472/97.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 26 gennaio 2001.
Ringrazio Paola Muraro per la precisazione riguardante l'attribuzione di rendita intesa come data di efficacia e non come data di messa in atti.
Infatti la cosa mi ha indotto a rileggere con maggiore attenzione l'art. 74 della Legge 342/2000 e a concludere che, intendendo come data di efficacia quella di presentazione dell'accatastamento, nel caso di attribuzione di rendita catastale non notificata in data successiva al 01.01.1993 gli interessi non sono dovuti in toto.
Per quanto riguarda le rendite catastali attribuite in data antecedente il 01.01.1993 ho concluso che in tale fattispecie l'art. 74 Legge 342/2000 non sia applicabile perché la Rendita Catastale Similare, ai sensi del D.Lgs. 504/92, poteva essere dichiarata solo per le unità immobiliare che all'epoca ne erano sfornite.
OK anche per il discorso "sanzioni".
Quesito inviato da Isabella Biffi in data 16 gennaio 2001.
Per l'avviso di liquidazione Ici 93 e 94, inviato il 23/12/2000 e ritirato all'ufficio postale il 02/01/01, il funzionario dell'ufficio tributi del mio comune di residenza afferma che non è andato in prescrizione, intendendo per notifica la data di emissione (23/12/00). Leggendo le risposte al forum ho inteso che in realtà non è così. Vi sarei molto grata se poteste rispondermi esplicitando i riferimenti legislativi da poter citare inequivocabilmente. Vorrei inoltre sapere se, eventualmente, la prescrizione vale sia per il 93 ed il 94 o solo per il 93.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 7 febbraio 2001.
Secondo un principio generale di diritto amministrativo "gli atti che si riferiscono a persone determinate hanno effetto dal giorno in cui a queste sono stati notificati". Nel caso prospettato, inoltre, dovrebbe trovare applicazione il principio contemplato nel comma 4 dell'art. 3 del decreto legge 261/90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 331/90) e nel comma 1 del novellato art. 26 del Dpr 602/73, secondo il quale la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, ovvero da persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda. Pertanto, l'avviso di liquidazione ricevuto il 2 gennaio 2001 rende nullo l'atto impositivo per decorrenza del termine fissato dalla legge finanziaria 488/99. L'imposta relativa all'anno ' 93 è dunque caduta in prescrizione, mentre per l'anno ' 94 il termine per l'attività di liquidazione è stato prorogato al 31 dicembre 2001, ma solo nel caso di attribuzione della rendita definitiva da parte dell'Ufficio del territorio. Comunque, le consiglio di presentare al Comune istanza di autotutela, chiedendo l'annullamento degli atti impositivi per decorrenza dei termini di notifica.
Quesito inviato da Angela in data 16 gennaio 2001.
Il Comune mi ha notificato un avviso di accertamento Ici, anni 1996 e 1997, per un terreno edificabile di cui io avrei pagato meno Ici del dovuto. La verità è che dal 1996 al 1999, pur avendo ripetutamente chiesto al Comune (ufficio Ici e ufficio tecnico) informazioni sui valori di riferimento Ici, loro rispondevano di non saperli: infatti solo nel 2000 sono stati rivalutati.
Sono legittime la richiesta degli interessi sulla differenza non pagata e l'applicazione delle sanzioni ?
E poi per le aree fabbricabili, è valida la legge 342 del 21/11/2000 che per le abitazioni stabilisce il pagamento della sola differenza d'imposta senza sanzioni né interessi ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 7 febbraio 2001.
La legge 342/2000 non si applica alle aree fabbricabili perché il loro valore non si basa sulla rendita catastale, ma è costituito dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per ridurre l'insorgenza del contenzioso, molti comuni hanno stabilito, con proprio regolamento a norma dell'art. 59, comma 1, lettera g), del Dlgs n. 446/97, i valori di riferimento delle aree fabbricabili. Nel caso di specie, può far riferimento ai parametri fissati dal comune o chiedere di evidenziare i contratti di compravendita utilizzati per determinare i valori accertati. Se ritiene che i valori accertati dal Comune per le annualità 96-97 non sono congrui con quelli di mercato, può impugnare gli atti impositivi.