Quesito inviato da Anna Maria Palmieri in data 12 gennaio 2001.
L'art. 74 del collegato alla Finanziaria 2000 è applicabile anche alle aree edificabili ? Di recente mi è stato notificato dal Comune il valore di un mio lotto edificabile diverso da quello da me dichiarato, con una serie di sanzioni ed interessi sin dal 1993.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 15 gennaio 2001.
Ritengo che nel caso prospettato l'art. 74 della Legge 342/2000 non si renda applicabile, in quanto lo stesso fa riferimento solo al caso delle attribuzioni delle rendite catastali ai fabbricati.
Quesito inviato da Fabio in data 12 gennaio 2001.
Se un cittadino residente all'estero è proprietario di 2 immobili in due comuni diversi, può usufruire della detrazione per abitazione principale su entrambi i fabbricati o solo per il fabbricato ubicato nel comune da cui risulta emigrato (Aire in Anagrafe) ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 16 gennaio 2001.
Il cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato può usufruire di una sola detrazione per l'abitazione principale a condizione che l'immobile posseduto non risulti locato (art. 1, comma 4-ter, del Dl 23/1/93 n. 16, convertito dalla legge 24/3/93 n. 75).
Quesito inviato da Giovanni M. in data 12 gennaio 2001.
Mi è stato notificato dal Comune di residenza l'accertamento di maggiore imposta Ici per gli anni 1996 e 1997 di un terreno edificabile.
Il Comune richiede il pagamento della differenza di imposta con sanzioni ed interessi. E' legittima la richiesta degli interessi e l'applicazione delle sanzioni ? Non è valida, anche per le aree fabbricabili, la legge 342 del 21/11/2000 che per le abitazioni stabilisce il pagamento della sola differenza d'imposta senza sanzioni, né interessi ?
Risposta inviata da Paola Muraro in data 23 gennaio 2001.
L'art. 74 della L. 342/00 vale solo nel caso di fabbricati a cui sia attribuita una rendita più alta rispetto alla presunta: questo non è il suo caso e quindi possono (e devono, purtroppo!) essere richieste sanzioni ed interessi.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 25 gennaio 2001.
L'art. 74 della Legge 342/2000 è applicabile solo nel caso di variazione della Rendita Catastale Similare dichiarata in base alle risultanze catastali; di conseguenza non si rende applicabile nel caso di variazione del valore dichiarato delle aree edificabili.
A tal ultimo proposito vale la pena di sottolineare che la variazione del valore delle aree fabbricabili deve essere contenuta in un avviso di accertamento in rettifica e certamente non in un avviso di liquidazione Ici. Di conseguenza l'accertamento in rettifica deve essere congruamente motivato dall'Ente impositore.
Quesito inviato da Rocco Assante in data 12 gennaio 2001.
Il mio Comune ha emesso degli avvisi di accertamento in gran parte sbagliati nella sostanza (50%). Il problema che vorrei sottoporre è il seguente:
Negli avvisi è riportato il fatto contestato in questo modo:
Sanzione per Omessa/Tardiva dichiarazione (50% della differenza d'imposta);
Sanzione per Omesso/parziale/tardivo versamento (20% della differenza d'imposta).
Non si è indicato, a mio avviso, esattamente qual è il fatto contestato al contribuente (omesso, tardivo o parziale ?) e non sono stati espressamente indicati i minimi edittali (sanzione minima, sanzione massima, sanzione irrogata).
Inoltre dicono di pagare entro 90 gg. la stessa somma che poi chiedono di pagare entro 60 gg. per usufruire della riduzione delle sanzioni (in pratica il contribuente si trova nell'impossibilità di decidere autonomamente se gli conviene pagare entro 60 o 90 gg.).
Pensate che questi errori possano portare alla nullità dell'accertamento ? Secondo me sì.
Risposta inviata da Vincenzo Di Costanzo in data 15 gennaio 2001.
Non c'è dubbio che la motivazione dell'atto di accertamento sia una condizione essenziale per la validità dello stesso.
Nel caso prospettato concordo circa il fatto che le carenze di motivazione inficino l'atto. Sarebbe però opportuno investire della questione la Commissione Tributaria Provinciale.
Quesito inviato da Widmer in data 12 gennaio 2001.
Mi hanno notificato l'11 agosto 2000 e il 23 settembre 2000 la maggiore Ici accertata, per gli anni dal 93 al 98, più gli interessi. Io ho sempre pagato un'imposta presunta; e questa differenza più gli interessi l'ho pagata il 27 ottobre 2000. Ho diritto a riavere qualcosa indietro e, se sì, cosa devo fare ?
Risposta inviata dal rag. Luca Olivieri (amministrazione condomini) in data 22 gennaio 2001.
Se ha pagato la maggiore imposta accertata con i relativi interessi per le annualità dal '93 al '98, non può fare più nulla. Per espressa disposizione del comma 2 dell'art. 74 della legge 342/2000 "non si fa luogo in alcun caso a rimborso di importi comunque pagati".