Quesito inviato da Vincenzo Natale in data 5 gennaio 2001.
Per l'avviso di liquidazione Ici 94, inviato il 23/12/2000 e ricevuto dal postino il 2/1/2001, il funzionario afferma che non è andato in prescrizione, intendendosi per notifica la data di emissione e portando ad esempio le domande per i concorsi, per le quali è valida la data di emissione. Esiste qualche riferimento da poter citare inequivocabilmente oppure, come al solito, non conviene ricorrere, viste le spese necessarie ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 10 gennaio 2001.
L'art. 74 del collegato fiscale alla legge finanziaria 2000 stabilisce che l'attribuzione della rendita e gli avvisi di liquidazione e di accertamento dei Comuni acquistano efficacia dalla data di notifica al contribuente, vale a dire dalla data di ricevimento degli atti. Per quanto riguarda poi la validità dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta dovuta per l'anno '94, va precisato che se esso si riferisce all'attività di liquidazione conseguente ad attribuzione o modificazione di rendita definitiva da parte dell'ufficio del territorio, sulla base degli adempimenti previsti dall'art. 11, comma 1, del Dlgs 504/92, è da considerare del tutto valido.
Quesito inviato da Olimpia in data 5 gennaio 2001.
Il 27 dicembre mi sono stati notificati avvisi di rettifica Ici per gli anni 93 e 94 per la maggiore imposta attribuita dalla rendita definitiva mai notificata, con l'indicazione delle modalità di pagamento del dovuto, comprensivo delle sanzioni ed interessi moratori.
Quesito: la riscossione dell'imposta non deve essere richiesta con avviso di liquidazione ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 10 gennaio 2001.
Al di là di ogni cavillo nominale, il Comune le ha notificato, con l'atto impositivo, la rendita catastale definitiva e il pagamento della maggiore imposta dovuta per gli anni 93-94, unitamente agli interessi e alle sanzioni. Se la rendita è stata attribuita nel 2000, la sua efficacia è differita alla data della notifica. In tal caso si sarebbe preclusa la possibilità per il Comune di procedere al recupero della differenza d'imposta per gli anni precedenti alla "messa in atti" della rendita, ma questa interpretazione e assai dubbia. Se, invece, la rendita è stata già determinata alla data del 31 dicembre 1999, il Comune deve rinunciare alle sanzioni e agli interessi relativi al periodo compreso tra la data di attribuzione della rendita e il termine per proporre ricorso contro la stessa (60 giorni dal 10 dicembre 2000). Nulla è previsto per gli interessi maturati nel periodo antecedente l'attribuzione della rendita, che sembrerebbero dovuti.
Quesito inviato da Giuseppe in data 5 gennaio 2001.
Ho incominciato a costruire una casa nel 1985 e non l'ho ancora finita (mancano le finestre, i riscaldamenti e la scala per accedere al piano superiore).
Ho fatto domanda di sanatoria nel 1994 dichiarando che la casa non è finita.
Il terreno su cui è stata costruita è agricolo. Non so se e come devo pagare l'Ici. Se una casa non è completa non si deve pagare l'Ici.
Sui terreni agricoli, piccoli appezzamenti (circa 1500 mq), considerati orti, l'Ici non si paga.
Sono in regola ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 10 gennaio 2001.
Il suo caso è contemplato dall'art. 5, comma 6, del Dlgs 504/92, per cui la base imponibile è data dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera e può essere operata fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato sia stato comunque utilizzato. Per regolarizzare la sua posizione ai fini dell'Ici, è bene che si rechi all'Ufficio tributi del Comune per farsi consigliare in merito.
Quesito inviato da Angelo in data 6 gennaio 2001.
Mi è stato notificato un accertamento Ici, intestato a mia nonna deceduta due anni fa, come nipote.
La notifica è da considerarsi nulla?
Ed inoltre, l'accertamento Ici a persone decedute è valido o si prescrive ?
Risposta inviata da Antonio Savi in data 7 gennaio 2001.
I debiti si trasmettono agli eredi, non così le sanzioni, che pertanto non è tenuto a pagare. I termini di prescrizione seguono quelli generali.
Quesito inviato da Stefano in data 6 gennaio 2001.
Mi sono arrivati degli avvisi di accertamento Ici con i quali si chiede di pagare la differenza di imposta, versata e calcolata sulla rendita similare, sulla base della rendita attribuita da poco dal catasto. Mi si chiede di versare altresì le sanzioni e gli interessi su questa differenza.
Tali interessi sono dovuti ? E il fatto che io non abbia allora (credo nel 1992) fatto la dichiarazione Ici che cosa mi comporta ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 11 gennaio 2001.
L'art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha stabilito che per le rendite attribuite dal 1° gennaio 2000 l'efficacia del classamento eseguito sia differita alla data della notifica al contribuente. Si sarebbe così preclusa la possibilità per i comuni di procedere al recupero della differenza d'imposta per gli anni precedenti alla "messa in atti" della rendita. Per le rendite, invece, già determinate alla data del 31 dicembre '99 e recepite in atti impositivi del comune, è prevista l'esenzione sia delle eventuali sanzioni sia, soprattutto, degli interessi per il periodo compreso tra la data di attribuzione della rendita e il termine per proporre ricorso contro la stessa (60 giorni dal 10 dicembre 2000). Nulla è stabilito per gli interessi maturati nel periodo antecedente l'attribuzione della rendita, che sembrerebbero dovuti. Il contribuente potrebbe, ad ogni modo, proporre ricorso avverso gli avvisi di liquidazione per impugnare l'atto di attribuzione della rendita e soprattutto per evitare che gli atti impositivi ricevuti dal comune divengano definitivi. Per quanto riguarda, infine, l'omessa presentazione della dichiarazione Ici per l'anno 1993 è prevista una sanzione, ma se non ha ricevuto in merito alcun atto impositivo entro la data del 31/12/2000, la violazione è caduta in prescrizione.