Quesito inviato da Demetrio in data 2 gennaio 2001.
Per ulteriore verifica, rispondendo anche con un semplice sì o no: i termini per i ricorsi contro le rendite sono stati riaperti anche per quelle notificate a mano nel '93 ?
Risposta inviata da Paola Muraro in data 3 gennaio 2001.
La risposta è sì. I termini per i ricorsi sono stati riaperti, a mio parere, per tutti gli atti attributivi o modificativi di rendita divenuti definitivi per mancata impugnazione (comunque fossero stati notificati).
Ti invito a verificare tu stesso sul sito "www.senato.it - leggi della XIII legislatura - leggi maggiormente richieste - anno 2000 - collegato fiscale 2000, L. 342/00, art. 74, comma 2 ultimo periodo".
Quesito inviato da Claudia in data 2 gennaio 2001.
Nel 1986 effettuavo l'iscrizione in catasto dell'immobile di mia proprietà e, non avendo una rendita, iniziavo a pagare con la rendita presunta. Il comune a fine 2000 mi notificava gli avvisi di accertamento Ici per gli anni 93-94-95-96-97-98 contestando che ero in possesso di un locale garage su cui non avevo mai pagato l'Ici. Da accertamenti effettuati presso l'Ute sono venuta a conoscenza che in data 1998 l'ufficio, prima di inserire agli atti l'accatastamento, aveva effettuato il frazionamento del mio immobile in due unità immobiliari senza alcuna notifica alla sottoscritta. Pertanto alla data attuale ho una abitazione ed un locale garage su cui risulta che non ho pagato l'Ici. Cosa posso fare? Posso richiedere la notifica della rendita adesso per poi fare ricorso?
Risposta inviata da Antonio Savi in data 3 gennaio 2001.
La notifica degli avvisi di accertamento Ici valgono come notifica della rendita catastale, contro le quali può proporre ricorso fino all' 8.02.2001 (60 giorni dopo l'entrata in vigore del "Collegato" alla finanziaria 2000).
Quesito inviato da Roberto Esposito in data 2 gennaio 2001.
Mi è stato notificato con avviso di liquidazione il ritardato pagamento di alcune rate dell'Ici. E' concepibile dover pagare il 20% per alcuni giorni di ritardo?
Risposta inviata da Paola Muraro in data 3 gennaio 2001.
Se il ritardo supera i 5 giorni, sì! Lo stabilisce il D.Lgs. 504/92.
Quesito inviato da Vincenzo Natale in data 2 gennaio 2001.
La domanda è sempre la stessa, ma dalle varie risposte del forum non ho ancora capito: la 488/99 vale dal 1/1/2000 o anche per gli anni precedenti? La rendita definitiva mi è stata notificata nel gennaio 98 e fino a quella data ho sempre pagato con la presunta. A dicembre 2000 mi è arrivata la richiesta di pagamento di quanto in argomento e proprio oggi una nuova notifica per il 94. Quindi, devo pagare sanzioni e interessi o no?
Risposta inviata da Paola Muraro in data 3 gennaio 2001.
La legge 488/99 non è retroattiva.
Tuttavia, per il principio del "favor rei" (D.Lgs. 471 e 472 del 1997) le sanzioni non sono più applicabili PER ATTI notificati dal 01/01/2000 e per quelli notificati precedentemente, ma non divenuti definitivi.
Gli interessi, ai sensi della L. 488/99, erano applicabili solo fino al 31/12/99; ora, ai sensi della Legge "Collegato Fiscale 2000" pubblicata sulla G.U. del 25/11/00 ed entrata in vigore dal 10/12/00, non sono più applicabili del tutto.
Questo ovviamente vale solo se la motivazione dell'atto impositivo Ici riguarda la differenza tra rendita presunta e rendita definitiva e non altre cause.
In pratica, si deve fare riferimento alla data di notifica dell'avviso di liquidazione Ici e non alle annualità liquidate.
Nel tuo caso (ripeto: se la motivazione è la differenza di rendita!) non sono applicabili né sanzioni né interessi per l'atto che hai ricevuto a dicembre. Se il 1994 ti è stato notificato nel 2001, con ogni probabilità (stando al DDL della legge Finanziaria 2001) si è prescritto.
Risposta inviata da Antonio Savi in data 3 gennaio 2001.
Non vorrei contribuire alla sua conclusione ma mi pare che il comma 11 dell'art.30 del d.lgs 488\99 non sia applicabile nel suo caso, né tantomeno il disposto dell'art 74 del collegato alla finanziaria 2000, poiché la rendita le è stata correttamente notificata nel 1998. Quindi rientriamo nella disciplina generale del d.lgs. 504\92, art. 11, comma 1: deve pagare dal 1993 la differenza d'imposta con maggiorazione degli interessi e dell'applicazione di una maggiore imposta del 20% se la differenza tra rendita presunta e catastale è superiore al 30%.
Quesito inviato da Giovanni in data 2 gennaio 2001.
Mi è stata inviata una richiesta di pagamento Ici per un loro controllo catastale il quale ha fatto rettificare la mia denuncia fatta per l'anno 1993 e 1994.
La richiesta mi è stata mandata per posta con raccomandata spedita il 30.12.2000 e mi è pervenuta il 02.01.2001 Vi chiedo sè è andata in prescrizione o no.
Risposta inviata da Paola Muraro in data 3 gennaio 2001.
Secondo quanto disposto dal DDL della Legge Finanziaria 2001 le annualità Ici 1993 e 1994 si sono prescritte il 31/12/2000.
N.B. Fa fede la data di notificazione al contribuente: pertanto, nel tuo caso, la pretesa del pagamento Ici 1993 - 1994 dovrebbe essersi prescritta.