LE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI ICI PUBBLICATI NEL FORUM FISCALE
Le risposte ai quesiti Ici pubblicati nel forum fiscale
Rimborso per imposta indebitamente versata

Quesito inviato da Antonio D.R. il 25 dicembre 2000.
In data 13.11.1999 il Comune di Alvignano (CE) inviava un avviso di liquidazione con il quale rilevava un insufficiente versamento Ici rispetto all'imposta da versare per gli anni 1993 e 1994, per un totale di £. 692.000, importo che veniva regolarmente saldato nel gennaio del 2000. Successivamente da una approfondita verifica delle rendite catastali si è constatato che i versamenti originari per gli anni 1993 e 1994 erano corretti ed il versamento sanzionatorio di £. 692.000 non era dovuto.
Quesito: alla data odierna è possibile chiedere il rimborso del versamento di cui sopra indebitamente richiesto dal Comune ? In caso affermativo a chi deve essere inoltrato il ricorso, al Comune o alla Commissione Tributaria ?

Risposta inviata da Paola Muraro il 27 dicembre 2000.
Non devi fare alcun ricorso. Per legge, D.Lgs. 504/92 art. 13, il contribuente può chiedere rimborso per somme Ici erroneamente versate e non dovute entro 3 anni dal pagamento. Pertanto hai 3 anni di tempo da quando hai pagato le liquidazioni. Qualora il comune non accolga la tua richiesta di rimborso o non ti risponda entro 90 giorni dalla presentazione o dall'invio della stessa, allora potrai presentare ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale per DINIEGO del rimborso. (N.B. la domanda di rimborso va in carta libera, indirizzata al funzionario responsabile I.C.I. del Comune e va allegata la fotocopia dei bollettini pagati erronemante).




Differenza d'imposta in base a rendita attribuita

Quesito inviato da Stefano Rossi il 26 dicembre 2000.
Nel 1992 il catasto ha classato il mio fabbricato. Questo classamento è risultato errato perché attribuiva categoria e classe assolutamente difformi dalla reale situazione. Il catasto, si precisa, non ha mai notificato alcuna rendita tramite comunicazione scritta.
Si è proceduto al calcolo dell'imposta Ici sin dal 1993, considerando la giusta ed equa rendita presunta.
Quest'anno il mio fabricato ha subito delle modifiche interne ed io ho eseguito la variazione catastale. Vista la nuova procedura di accatastamento, è stato immediamente riclassato il mio fabbricato e la rendita che ne è scaturita è addirittura inferiore a quella presunta o similare, che è stata considerata ai fini dell'imposta.
Il comune a questo punto mi chiede il rimborso della differenza non versata.
Devo pagare senza alcun ricorso o posso fare valere le mie eccezioni ?

Risposta inviata da Paola Muraro il 27 dicembre 2000.
La nuova rendita che il catasto ti ha attribuito in seguito a modifiche strutturali dell'immobile decorre dall'anno successivo alla messa in atti.
Precedentemente vale la rendita attribuita fino a tale data e correttamente il Comune ti liquida l'imposta dal 1993.
Contro quella rendita puoi ancora proporre ricorso entro 60 gg. dal 10.12.00 (atr 74 del Collegato Fiscale 2000, L. 342/00)
Ti invito a consultare l'art. 30 e 31 della L. 488/99 (Legge Finanziaria 2000) e la relativa circolare del Ministero delle Finanze (del Gennaio 2000) che trovi alla voce "norme" di questo sito.




Determinazione nuove rendite catastali

Quesito inviato da Massimo G. il 27 dicembre 2000.
In questi giorni mi è stato notificato dal Comune di residenza l'accertamento di maggiore imposta Ici da versare per gli anni dal 1993 al 1997.
Il Comune richiede il pagamento della differenza di imposta e non vi sono sanzioni ed interessi.
Nel 1992 avevo effettuato il calcolo dell'Ici in base alle istruzioni ministeriali, basandomi sulle rendite catastali presunte comunicate dal Comune.
Vi chiedo gentilmente di chiarirmi alcuni dubbi in proposito:
1. nel 1999, sono state definite delle rendite catastali di valore molto superiore rispetto a quelle presunte: è accettabile, dal punto di vista legislativo, che tali valori siano resi retroattivi ?
2. Normalmente un mancato pagamento tributario decade dopo 5 anni; e' costituzionalmente corretto che la legge finanziaria 2000 proroghi questo periodo ?
3. L'avviso di accertamento inviato dal Comune ha valore come comunicazione della nuova rendita catastale ?
4. Se ciò non è, il mancato invio da parte dell'UTE della nuova rendita catastale consente di impugnare l'accertamento ricevuto dal Comune.

Risposta inviata da Paola Muraro il 27 dicembre 2000.
Rispondo alle tue domande:
1) Le rendite catastali sono per legge retroattive alla data della richiesta di accatastamento dell'immobile. Solo le rendite attribuite dal 01.01.2000, in base all'art. 74 della L. 342/00 Collegato Fiscale 2000, sembrano produrre i loro effetti a partire dalla data di notificazione ai soggetti intestatari della partita;
2) le varie Leggi Finanziarie (per ultima la Legge 488/99 - art. 30) hanno prorogato i termini degli avvisi di liquidazione ed accertamento I.C.I. (la Finanziaria 2001 li prorogherà ancora dal 1995 in poi);
3)sempre in base all'art. 74 della recentissima Legge 342/00, l'avviso di liquidazione Ici del Comune comporta la piena conoscenza della rendita al contribuente a tutti i sensi di legge;
4) sempre in base all'articolo di legge citato, puoi ricorrere contro la rendita attribuita dal Catasto entro 60 giorni a partire dal 10.12.2000 (giorno di entrata in vigore della legge).




Fabbricato categoria D che insiste sul territorio di più Comuni

Quesito inviato da Paola Muraro il 27 dicembre 2000.
La ditta WWW possiede un fabbricato di tipologia D ( capannone industriale) che insiste parte sul territorio del Comune X e parte sul territorio del Comune Y.
La rendita definitiva al fabbricato è stata attribuita dal catasto nel corso del 1996. Fino a tale anno l'impresa ha pagato in base al valore contabile.
Si è commesso l'errore di pagare l' I.C.I. ad entrambi i Comuni in quota proporzionale alla superficie del fabbricato sita in ciascun Comune.
Ora, il Comune X, ove il fabbricato insiste prevalentemente, ha liquidato l'imposta dal 1993 pretendendo il pagamento della cifra non versata, le sanzioni e gli interessi.
Chiedo:
1. se sia possibile chiedere al Comune Y la restituzione dell'imposta erroneamente versata fin dal 1993;
2. se il Comune X possa almeno detrarre le sanzioni in considerazione del fatto che nel 1997 la ditta inviò una lettera in cui spiegava come veniva eseguito il versamento di imposta, senza aver mai ottenuto alcuna rispota. (Se il Comune X avesse risposto, rilevando l'errore commesso, l'imposta sarebbe stata versata correttamente almeno per gli anni 1998 e 1999)

Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) il 4 gennaio 2001.
Il caso da lei prospettato può essere risolto se si parte dalla concezione che tutta la pubblica amministrazione, compresi i Comuni, dovrebbe improntare lo svolgimento della propria attività non a trarre profitto dall'errore del cittadino, ma a principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione, così come stabilito dall'art. 97 della Costituzione (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 4878 del 27 gennaio 1988). In pratica il Comune Y deve adoperarsi per restituire alla ditta VVVVVV quanto indebitamente versato. In altre parole, la richiesta di restituzione può essere accolta sotto il profilo della ragionevolezza, prima ancora che giuridico. Del resto non va dimenticata la regola generale secondo cui, in sede di controllo, l'ente impositore è tenuto ad evidenziare errori anche a vantaggio del contribuente (in senso conforme, decreto del ministero delle Finanze 24 settembre 1999, n.367; Corte costituzionale, ordinanza 430/88; circolare ministeriale 10/7/A/737 del 13 dicembre 1989). Il Comune Y, accogliendo l'istanza della ditta VVVVVV, può agire anche in regime di autotutela. In tal caso la richiesta della ditta VVVVVV non ha più valore di domanda di rimborso, ma costituisce in sostanza una sollecitazione verso il Comune all'esercizio del potere di autotutela (circolare ministeriale n. 177/E del 5 ottobre 2000). Altra soluzione potrebbe essere quella del trasferimento delle somme indebitamente riscosse dal Comune Y al Comune X, nello spirito di una reciproca collaborazione e di un "giusto" rapporto tributario. Per contro, il Comune X dovrebbe revocare o correggere l'atto impositivo, anche in considerazione del fatto che la ditta VVVVVV l'aveva informato con lettera del 1997 di come aveva effettuato il versamento dell'imposta.




Terreno edificabile se inserito nel Prg

Quesito inviato da Roberto il 28 dicembre 2000.
Ho un terreno classificato C2 dal PRG (zona di espansione). Per tali terreni è prevista l'edificabilità solo a seguito di piano attuativo (per es. lottizzazione o piano particolareggiato). Il mio terreno è da intendersi "utilizzabile a scopo edificatorio" e quindi soggetto ad Ici, visto che non è stato approvato dal Comune alcuno strumento attuativo ed è valido solo lo strumento generale (PRG)?

Risposta inviata da Paola Muraro il 29 dicembre 2000.
Affinchè un terreno sia considerato "area edificabile" ai fin Ici è sufficiente sia inserito nel PRG come tale; pertano il tuo terreno è edificabile. Il fatto che manchi il piano attuativo incide esclusivamente sul valore commerciale del terreno stesso (è ovvio che un'area con piano attuativo approvato vale di più rispetto ad un'area senza piano attuativo).
Poichè la base imponibile I.C.I. sulle aree edificabili è il valore venale in comune commercio, il tuo terreno avrà un valore a MQ più basso.