Quesito inviato da Fabio in data 18 dicembre 2000.
Per i fabbricati interamente posseduti da imprese, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita, il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati. Questa procedura si applica anche se tali fabbricati sono posseduti da privati o da imprese ma non interamente ?
In particolare, si applica la rivalutazione del 5% sul valore ?
Risposta inviata da Paola Muraro in data 27 dicembre 2000.
A mio personale parere:
l'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/92 prescrive 2 condizioni affinché la base imponibile Ici dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D sia il valore contabile:
1) che siano interamente posseduti da imprese;
2) che siano distintamente contabilizzati.
Se non sussistono entrambe le condizioni, la base imponibile resta la rendita catastale (definitiva attribuita dal Catasto o da calcolarsi presunta).
N.B. Le rendite dei fabbricati vanno rivalutate del 5%; il valore contabile no.
Quesito inviato da Giuseppe Ciaccia in data 18 dicembre 2000.
Ho pagato erroneamente dall'anno 1993 fino all'anno 1997 una quota Ici su un appartamento condiviso con altri comproprietari. Dato che la detrazione per abitazione principale doveva essere perfettamente divisa tra me e l'altro comproprietario abitante nell'immobile, in realtà non avrei dovuto versare alcunché, essendo l'importo totale a mio carico negativo. Adesso mi chiedo se sia possibile chiedere la restituzione delle somme erroneamente pagate e se ci sono dei termini di prescrizione per tale istanza.
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) in data 5 gennaio 2001.
Il comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 504/92 dispone che: "Il contribuente può richiedere, al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione". Pertanto, in base a questo principio generale, il rimborso per le somme erroneamente pagate negli anni dal 1993 al 1997 è caduto in prescrizione. Tuttavia, il Comune impositore dovrebbe adoperarsi per attuare una "giusta tassazione"; tanto più che in sede di controllo il comune stesso è tenuto ad evidenziare errori anche a vantaggio del contribuente (decreto ministero delle Finanze 24 settembre 1999 n. 367; circolare ministeriale 10/7/A/737 del 13 dicembre 1989; Corte costituzionale, ordinanza 430 del 24 marzo 1988). Le consiglio, quindi, di rivolgersi al Comune (non so con quale risultato), per chiedere il rimborso delle somme indebitamente pagate, nella considerazione di quanto sopra esposto e del fatto che l'indebito pagamento si è verificato nei primi anni di applicazione del tributo comunale, in una situazione di confusione e di incertezza circa l'esatta applicazione della normativa Ici.
Quesito inviato da Antonio il 20 dicembre 2000.
Si devono pagare gli interessi sull'Ici non versata ?
Risposta inviata da Paola Muraro il 27 dicembre 2000.
La non applicazione degli interessi vale SOLO nel caso in cui l'Ici venga liquidata per attribuzione di rendite catastali più alte rispetto a quelle presunte.
In tutti gli altri casi sono da pagare.
N.B.: Art. 30, comma 11, L. 488/99 (Finanziaria 2000) e circolare MF 23/E del febbraio 2000: gli interessi sono applicabili fino al 31.12.99.
Art. 74 L. 342/00 (Collegato Fiscale 2000): dal 10.12.00 e per gli avvisi di liquidazione non divenuti definitivi (cioè, in breve, che non siano trascorsi più di 60 gg. dalla notificaione al contribuente senza che questo abbia prodotto ricorso) gli interessi non sono più applicabili.
E' essenziale che il contribuene non abbia avuto piena conoscenza (notifica) della rendita definitiva; altrimenti, il Comune potrà applicare sanzioni ed interessi, dalla data della avvenuta conoscenza da parte del contribuente della rendita e qualora questi abbia continuato a pagare sulla base della rendita presunta.
Quesito inviato da Lorenzo Izzo il 20 dicembre 2000.
Desidero sapere se è possibile rateizzare il pagamento delle somme dovute ai fini Ici per gli anni 93-97 e mai versati.
Risposta inviata da Paola Muraro il 27 dicembre 2000.
Il Comune ti liquiderà l'imposta (purchè tu abbia almeno presentato la dichiarazione nel 1993. La trovi allegata alla dichiarazione dei redditi presentata nel 1993 per i redditi 92 o, se hai acquistato la proprietà nel corso del 1993, avresti dovuto presentare la dichiarazione Ici nel 1994).
N.B. Se non hai presentato la dichiarazione, il Comune potrà emettere avviso di accertamento d'ufficio (con sanzioni molto più alte).
In ogni caso, avrai 90 gg dalla notifica degli atti impositivi per pagare.
Solo il funzionario responsabile dell'Ici del Comune può rateizzare la somma dovuta.
N.B. Se non ricevi alcun atto di liquidazione o accertamento entro il 31.12.00, sicuramente gli anni 93 e 94 andranno in prescrizione.
Quesito inviato da Pierluigi Benvenuti il 20 dicembre 2000.
Sono proprietario di un terreno acquistato come edificatorio. In seguito all'adozione del piano regolatore generale il terreno è stato classificato come zona di recupero per standard di verde mancante. Pertanto, è stato assoggettato all'applicazione dell'istituto della perequazione: il mio terreno non è più edificabile ma in cambio il Comune mi ha riconosciuto il diritto ad edificare, fino a realizzazione della metà della cubatura realizzabile sul mio terreno, su un'area diversa. Area non ancora individuata e specificata.
Devo ancora pagare l'Ici sul terreno soggetto a vincolo ? Lo devo ancora considerare terreno edificabile ? Ho diritto a qualche sgravio di imposta ?
Risposta inviata da Fausto C. (redazione Dossier.Net) il 5 gennaio 2001.
Il suo è uno di quei casi in cui l'edificabilità non sia consentita ma che, per effetto di particolari norme contenute nei singoli piani regolatori, producano ugualmente una volumetria peraltro utilizzabile non sull'area medesima, ma altrove. Per queste aree non pare che l'Ici sia dovuta in base alla considerazione della loro edificabilità, in quanto non sono fabbricabili in senso stretto. Le consiglio, quindi, di rivolgersi al Comune di riferimento per gli opportuni chiarimenti in merito.