I MESSAGGI DEL VECCHIO FORUM DELLA GUIDA ICI

Risposta: ICI AREA QUASI EDIFICABILE



Inviato da Alex (redazione dossier.net) in data 05 maggio 2003.

In risposta a: ICI AREA QUASI EDIFICABILE inviato da LIA in data 30 aprile 2003.

La legge istitutiva dell'Ici ha previsto che il contribuente, per avere nozioni sull'edificabilità della sua area ai fini dell'imposta, possa rivolgersi al Comune competente (art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 504/92). Al riguardo è bene ricordare che qualora nel corso dell'anno vari l'oggetto di imposizione, il contribuente è tenuto:
a) a liquidare l'Ici separatamente per ogni oggetto e a versarla alle scadenze stabilite in rapporto al rispettivo periodo di possesso;
b) a dichiarare l'anno successivo la variazione.
A mio avviso, le variazioni oggettive hanno effetto dal mese in cui si realizzano.
Per le somme versate e non dovute, il contribuente può presentare al Comune (o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento) istanza di rimborso in carta libera, entro il termine perentorio di tre anni dalla data del pagamento, oppure dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (art. 13, comma 1, del D.Lgs. 504/92).