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Risposta: Detrazione per uso gratuito



Inviato da Fausto (redazione dossier.net) in data 28 marzo 2003.

In risposta a: Detrazione per uso gratuito inviato da Katia in data 23 marzo 2003.

Nel caso di specie, se il Comune ha dato attuazione alla previsione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. n. 446/97, suo padre può fruire dei benefici previsti per le abitazioni principali, sia per l'unità immobiliare di categoria A/4 (abitazione popolare), sia per le due pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali deposito) e C/6 (autorimesse). Infatti, per effetto della modifica introdotta dall'art. 18, comma 2, della legge finanziaria n. 388/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il comune impositore abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze (in senso conforme, circolare ministeriale 7 marzo 2001 n. 3/FL).
Poiché il beneficio concerne esclusivamente la riduzione dell'aliquota, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa (in tal senso, circolare ministeriale 25 maggio 1999 n. 114/E).