I MESSAGGI DEL VECCHIO FORUM DELLA GUIDA ICI

ICI su immobili dichiarati inagibili a seguito di eventi calamitosi



Inviato da Carmela in data 04 giugno 2005.

Situazione relativa ad un fabbricato sito in Abruzzo:

1. L'immobile è stato interessato dal sisma del Maggio 1984;

2. per tale motivo e per il suo aggravamento strutturale è stato oggetto di Ordinanza Sindacale di sgombro totale ed immediato fin dal 20 Marzo 1991 a cura della locale Amministrazione Comunale;

3. da tale data l'immobile è rimasto, ed è tuttora, disabitato ed "in toto" non utilizzato, in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione: lavori autorizzati dal Ministero della Protezione Civile con l'assegnazione di un buono contributo – cose queste ben note all'Amministrazione Comunale;

4. per questa situazione l'immobile – si ripete – ancora inagibile e di fatto non utilizzato, rientra nei casi previsti dalle disposizioni vigenti per ottenere il declassamento (variazione/ cancellazione/ sospensione) della rendita catastale.

Alla luce di quanto sopra la scrivente, direttamente interessata, chiede di conoscere se l'immobile di che trattasi debba essere inquadrato:

• Nell'art.8 - comma 1 della Legge 30/12/92 n°504 che prevede una riduzione d'imposta del 50% per i fabbricati "sic et sempliciter" dichiarati "inagibili";

O
• nell'art. 5 - comma 6 della stessa Legge che, prevedendo tra l'altro interventi di recupero a norma dell' art. 31 comma 1 lettere c) d) e) della Legge 5/8/78 n°457, stabilisce come base imponibile il "valore dell'area" fino alla data di ultimazione lavori (nel caso in esame trattasi di immobile interessato a quanto previsto alla lettera c) );

O
• se più validamente debba essere inquadrato tra gli "immobili distrutti o resi inagibili a seguito di eventi calamitosi" come meglio specificato a pag. 42 del modello 730/2005.
Per tali immobili infatti l'estensore dell'articolo, dal titolo "Immobili Inagibili" dedica l'intero ultimo paragrafo alle agevolazioni concesse ai fabbricati interessati da eventi calamitosi, in materia di variazione reddito catastale. Per questi immobili, infatti, il proprietario è esonerato dal presentare la domanda di variazione in quanto è sufficiente il riconoscimento dell' "evento calamitoso" da parte dell'Amm.ne Comunale per ottenere la variazione/ declassamento/ azzeramento/ sospensione di tale reddito.

In merito a tali agevolazioni – non previste per altri immobili – si ritiene che l'estensore dell'articolo (leggasi Ministero delle Finanze) abbia tenuto in debito conto che "la rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito imponibile relativamente ai vari tributi: Imposta sul reddito, Imposta di registro, ICI.
Per quanto sopra è possibile dedurre che, venendo meno il reddito catastale, viene meno il reddito imponibile e di conseguenza l'ICI, "finché l'immobile – inagibile per eventi calamitosi – non sia definitivamente ricostruito e agibile".

Se così non fosse a che "pro" fare oggetto di particolare attenzione "gli immobili inagibili per eventi calamitosi"?