|
Gli immobili "merci" delle imprese edilizie rimasti invenduti hanno diritto ad un'aliquota Ici agevolata ? Sì. Il Comune può stabilire un'aliquota agevolata, nella misura del 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e rimasti invenduti. Questa agevolazione, della durata massima di tre anni, si rivolge alle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e riguardanti qualsiasi tipologia di edifici (non solo quindi abitazioni, ma anche uffici, negozi e box rimasti invenduti).
Per interventi di recupero di un mio fabbricato divenuto inagibile quali agevolazioni ai fini Ici sono previste ? L'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 27 dicembre 1997, n. 449 ha concesso ai comuni la facoltà di fissare un'aliquota Ici agevolata anche inferiore al 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili o interventi finalizzati:L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli immobili oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.
- al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;
- ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto (anche pertinenziali) oppure all'utilizzo di sottotetti.
Ho acquistato un immobile, ma il venditore non ha pagato l'Ici precedente. Il comune impositore può rivalersi su di me ? Nel caso prospettato il comune competente non può richiedere l'Ici non pagata dal precedente soggetto passivo (venditore) al nuovo acquirente dell'immobile, poiché quest'ultimo soggetto riveste la qualità di contribuente dalla data di stipula dell'atto di compravendita. Ai fini dell'Ici, inoltre, non è prevista la responsabilità solidale tra i nuovi possessori di immobili e quelli precedenti (si veda art. 19 del Dlgs n. 46 del 1999).
La riduzione della rendita catastale mi dà diritto al rimborso della maggiore Ici pagata negli anni precedenti ? La risoluzione ministeriale del 27 novembre 1997, n. 226/E, ha chiarito che l'aver ottenuto la riduzione della rendita catastale non dà al contribuente il diritto al rimborso della maggiore Ici pagata negli anni precedenti. Questo perché, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, "dovendosi assumere per ciascun anno di imposizione le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione medesimo, le modifiche di rendita hanno effetto a decorrere dall'anno di tassazione successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime risultano essere state annotate negli atti catastali".
La risposta è senz'altro affermativa. I comuni infatti, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela".
Poiché il caso da lei prospettato è pienamente contemplato dal regolamento comunale, può benissimo godere di entrambi i benefici (aliquota ridotta e detrazione d'imposta) per la sua abitazione principale e per quella di suo figlio.
Desidero sapere dove vanno indicati sul bollettino di versamento dell'Ici il numero e l'importo relativi alle pertinenze. L'importo dovuto per le pertinenze va indicato nella casella dedicata agli "Altri fabbricati", mentre nello spazio riservato al "Numero dei fabbricati" va inserito il numero delle unità immobiliari per le quali si effettua il versamento, intendendosi per tali quelle che sono iscritte o devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano con attribuzione di una autonoma rendita catastale. Così ha ribadito la circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000.
Sono separata consensualmente e vivo nell'alloggio di famiglia che mi è stato assegnato dal Tribunale. Vorrei sapere a chi spetta pagare l'Ici per detto appartamento. Il coniuge divorziato, separato o separando consensualmente o giudizialmente cui viene assegnato l'alloggio di famiglia con provvedimento del Tribunale non è più considerato titolare del diritto reale di abitazione, ma di un semplice diritto personale di godimento. Pertanto l'imposta sarà assolta dai singoli soggetti secondo le relative quote di proprietà. Il coniuge assegnatario potrà usufruire dell'aliquota ridotta e dell'intera detrazione prevista per l'abitazione principale e così l'altro coniuge. In tal caso la detrazione va suddivisa secondo le rispettive quote di possesso percentuale, secondo l'art. 1, comma 6, della legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, supplemento ordinario n. 285 (Finanziaria 2008).
Ho una casa ancora in costruzione e vorrei sapere se devo pagare ugualmente l'Ici. Fino al giorno del completamento dei lavori, l'Ici si paga in base al valore venale dell'area fabbricabile. A fine lavori (o dall'effettiva utilizzazione del fabbricato, se precedente) l'imposta va calcolata in base alla rendita proposta con la procedura Doc-fa, disciplinata dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, trattandosi di nuova costruzione.
Trattandosi di piccola somma, posso versare l'Ici in un'unica soluzione ? Sì. La circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000 prevede il versamento dell'Ici dovuta per l'intero anno, anziché in due rate, in unica soluzione nel periodo dal 1° al 16 giugno. Nel caso di versamento in unica soluzione sul bollettino vanno barrate entrambe le caselle, quella per l'acconto e quella per il saldo.
In caso di successione, come devono comportarsi gli eredi con il pagamento dell'Ici e con la presentazione della dichiarazione ? Dal giorno di apertura della successione (cioè della morte del proprietario), gli eredi diventano proprietari dell'immobile o degli immobili posseduti dal de cuius. Se la successione si è aperta dopo il 17 giugno gli eredi devono effettuare un doppio versamento:Se invece il familiare è deceduto prima del 17 giugno, gli eredi hanno già fatto il doppio versamento per la prima rata e dovranno pagare la seconda interamente a loro nome, ciascuno con un versamento separato.
- il primo, ciascuno a proprio nome e pro quota, per il periodo in cui acquisiscono la proprietà;
- il secondo per i mesi nei quali il precedente titolare era in vita.
Riguardo poi alla dichiarazione Ici, per le successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001. gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione Ici. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili (art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383).
Quali adempimenti ai fini Ici spettano al coniuge superstite ? In caso di successione, il coniuge superstite vanta il diritto di abitazione sulla casa di famiglia ai sensi dell'art. 540 del codice civile. Deve quindi pagare interamente l'Ici a partire dalla morte del coniuge, anche se ci sono altri eredi che continuano a vivere con lui (i figli, ad esempio). A lui spetta la detrazione prima casa se l'alloggio familiare è abitazione principale. La costituzione del diritto di abitazione è poi oggetto di dichiarazione ai fini Ici, che va presentata entro i termini di scadenza per la comunicazione della variazione avvenuta.
Sul bollettino di versamento Ici, l'importo dell'abitazione principale va indicato al lordo o al netto della detrazione spettante ? Nella casella "abitazione principale" va indicato l'importo dell'Ici dovuta per l'abitazione principale al netto della detrazione spettante; l'importo della detrazione d'imposta deve essere invece riportato nelle caselle dedicate alla "detrazione per l'abitazione principale".
Per gli immobili compresi nel fallimento quali sono gli adempimenti ai fini Ici ? L'art; 10, comma 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (così come sostituito dall'art. 1, comma 173, lettera c, legge 296/2006) stabilisce che "per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili".
Sono un cittadino italiano residente all'estero e vorrei sapere se per la casa che possiedo in Italia ho diritto alla detrazione d'imposta per abitazione principale. La legge dispone che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata. Se nel suo caso ricorre tale condizione può benissimo beneficiare della detrazione d'imposta per abitazione principale.
Nel mese scorso mio zio ottantenne è stato ricoverato in maniera stabile in un istituto per anziani. Desidero sapere come calcolare l'Ici dovuta per la sua casa. Il comune, con propria deliberazione, può assimilare all'abitazione principale, con i conseguenti benefici ai fini Ici, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono in modo permanente la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità stessa non sia locata. Non le resta quindi che informarsi presso l'ufficio tributi del Comune competente.
Ho acquistato da poco un appartamento in un condominio e vorrei sapere quali compiti ha l'amministratore ai fini Ici per le parti comuni condominiali. In caso di variazioni riguardanti le parti comuni condominiali indicate dall'art. 1117, n. 2, del codice civile, dotate di autonoma rendita catastale (ad esempio, portineria, alloggio custode, garage), la dichiarazione Ici deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Il versamento dell'imposta di regola (ma non è un obbligo) viene fatto dallo stesso amministratore, per essere poi iscritto nel bilancio condominiale. E' bene però che lei, quale neo-condomino, si informi sull'osservanza di questo adempimento, altrimenti dovrà calcolare la sua quota e pagare l'Ici, indicando l'importo nella casella "altri fabbricati" sul bollettino di versamento.
L'anno scorso ho versato un'imposta maggiore di quella dovuta. Posso compensare la somma versata in più con l'Ici da pagare per l'anno 2007 ? No. La circolare ministeriale n. 118/E del 7 giugno 2000 ha ribadito che in caso di maggiori versamenti effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente alla compensazione con le somme da versare per l'anno 2007. L'Ici o la maggiore imposta indebitamente versata può essere recuperata solo mediante un'apposita domanda di rimborso da presentare al competente comune.
Il ministero delle Finanze, già con circolare n. 96/E del 29 aprile 1999 e recentemente con circolare n. 118/E del 7 giugno 2000, ha precisato che " i versamenti effettuati dai contribuenti sul conto corrente postale del concessionario della riscossione o presso i suoi sportelli, anziché direttamente al comune, devono essere assunti come validamente eseguiti, a norma dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. A tal fine deve prendersi, come riferimento, la data apposta sul bollettino dall'ufficio postale ovvero dall'ufficio del concessionario".
Nessun dubbio quindi sulla validità del suo versamento.
Ho omesso di pagare l'acconto Ici 2006. Come posso rimediare ? I contribuenti che non hanno versato la prima rata Ici entro il 30 giugno 2006, se si ravvedono entro 30 giorni, cioè entro il 30 luglio 2006, che slitta a lunedì 31, devono versare le somme dovute, più la sanzione del 3,75%, più gli interessi del 2,5% annuo, calcolati per i giorni dal 1° luglio 2006 fino al giorno di pagamento compreso (in pratica lo 0,00685% per ogni giorno di ritardo).
Se la regolarizzazione viene effettuata dopo i 30 giorni, ma entro il termine per la successiva dichiarazione Ici (se dovuta) ovvero entro un anno dalla data dell'infrazione, la sanzione sale al 6% più gli interessi del 2,5% annuo con maturazione giornaliera.
Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente, usando l'ordinario bollettino con caratteri in rosso, tranne che il comune abbia stabilito diverse modalità di pagamento.
L'imposta dovuta va indicata esattamente nelle caselle descrittive, mentre l'intero importo (imposta + sanzione ridotta + interessi) va riportato nel totale del bollettino.
Ho acquistato un appartamento in cui vivo stabilmente, ma ho la residenza anagrafica in un Comune diverso. Ho diritto alle agevolazioni concesse per l'abitazione principale ? L'art. 8, comma 2, del Dlgs n. 504/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 173, lettera b, della legge 296 del 2006, stabilisce che per abitazione principale deve intendersi quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria. Pertanto non è possibile usufruire della detrazione e di un'eventuale aliquota ridotta per l'abitazione principale se non si ha la residenza nello stesso comune in cui si abita.
I proprietari che concedono in locazione immobili a titolo di abitazione principale hanno diritto a particolari agevolazioni ai fini Ici ? L'art. 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, che disciplina la locazione degli immobili ad uso abitativo, prevede che i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione unità immobiliari a titolo di abitazione principale. E' necessario pertanto rivolgersi al Comune competente per verificare l'esistenza di apposita delibera.
L'art. 59, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, riconosce ai comuni la facoltà di "considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela".
Se il suo Comune non ha previsto nell'apposito regolamento Ici tale agevolazione, l'aliquota applicata all'abitazione di sua figlia è senz'altro corretta.
A chi deve essere presentata la dichiarazione Ici ? Al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili dichiarati. Se gli immobili sono situati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni quanti sono i comuni. L'immobile situato nel territorio di più comuni, si considera ubicato interamente nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.
Qualora più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile, la dichiarazione Ici da presentare al Comune deve essere separata o unica ? Ciascun contitolare deve dichiarare la propria quota di possesso, ma la normativa vigente permette ad uno qualsiasi dei contitolari di presentare la dichiarazione congiunta per l'intero immobile, con l'indicazione di tutti gli altri possessori.
La dichiarazione Ici può essere spedita ? e in quante copie ? La dichiarazione può essere spedita in busta bianca, a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'ufficio Tributi del Comune dove è situato l'immobile, riportando sulla busta la dicitura "DICHIARAZIONE ICI 2008". In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è stata consegnata all'ufficio postale. Nella busta vanno inserite la dichiarazione originale per il Comune e la copia per l'elaborazione meccanografica, mentre la terza copia resta al contribuente.