|
| ACCERTAMENTO ( Art. 11 del D. Lgs. n. 504/92 ) |
|
La Finanziaria 2007 ha introdotto alcune novità :
1) l'ampliamento dei termini per l'accertamento,
2) la scomparsa dell'avviso di liquidazione predisposto per il controllo formale o cartolare,
3) il trasferimento all'Agenzia delle Entrate della liquidazione Ici in base al controllo formale dei dati dichiarati; alla stessa Agenzia, inoltre, spetta il compito di comunicare ai Comuni l'esito del controllo per eventuali accertamenti.
In questa pagina i temi sono trattati nel dettaglio, anche con l'ausilio di una tabella che riepiloga i rapporti d'imposta pendenti al 1° gennaio 2007, di cui sono indicate le scadenze previste.
|
|
|
|
|
Altri interventi importanti introdotti dalla Finanziaria 2007 riguardano l'ampliamento dei termini per l'accertamento. Scompare l'avviso di liquidazione che era predisposto per il controllo formale o cartolare. La liquidazione dell'Ici in base al controllo formale dei dati dichiarati è stata trasferita all'agenzia delle Entrate, che comunicherà ai Comuni l'esito del controllo per eventuali accertamenti.
Gli avvisi di accertamento in rettifica (per le dichiarazioni incomplete o infedeli o per i parziali e ritardati pagamenti) e d'ufficio (per le dichiarazioni o per i versamenti omessi) devono essere motivati (art. 6, Dlgs 32/2001; art. 7, comma 1, legge 212/2000; circolare 77/E/2001 dell'agenzia delle Entrate) e vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo:
- a quello nel corso del quale fu o doveva essere presentata la dichiarazione;
- a quello nel corso del quale l'imposta non fu versata o lo fu in misura insufficiente, se la dichiarazione non andava presentata (comma 161).
Il termine di controllo quinquennale vale ora anche per l'espletamento delle operazioni di verifica per le quali i commi 1 e 2 dell'art. 11 del Dlgs 504/1992 (espressamente abrogati dal comma 173 con effetto dal 1° gennaio 2007) stabilivano termini differenziati:
- annuale, per riliquidazione fabbricati con rendita "presunta";
- biennale, per liquidazione;
- triennale, per accertamento delle dichiarazioni o denunce infedeli, incomplete o inesatte.
Per effetto del comma 171, le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta "pendenti" al 1° gennaio 2007 (si veda la tabella).
| tipologia |
anno di riferimento |
termini di decadenza |
| avvisi di accertamento d'ufficio (con obbligo di dichiarazione) |
2000 |
02/01/2007 |
| avvisi di accertamento d'ufficio (con obbligo di dichiarazione) |
2001 |
02/01/2007 |
| avvisi di accertamento d'ufficio (senza obbligo di dichiarazione) |
2001 |
02/01/2007 |
| avvisi di accertamento d'ufficio (con obbligo di dichiarazione) |
2002 |
31/12/2007 |
| avvisi di accertamento in rettifica (per dichiarazioni incomplete o infedeli) |
2002 |
31/12/2008 |
| avvisi di accertamento in rettifica (per dichiarazioni incomplete o infedeli) |
2003 |
02/01/2007 |
| avvisi di accertamento in rettifica (senza obbligo di dichiarazione) |
2003 |
31/12/2008 |
| avvisi di liquidazione (con obbligo di dichiarazione) |
2003 |
31/12/2009 |
| avvisi di liquidazione (per versamenti omessi o insufficienti) |
2004 |
02/01/2007 |
| avvisi di accertamento in rettifica (per dichiarazioni incomplete o infedeli) |
2004 |
31/12/2009 |
| avvisi di liquidazione (senza obbligo di dichiarazione) |
2004 |
31/12/2009 |
| avvisi di liquidazione (per attribuzione rendita adottata e comunicata) |
2005 |
02/01/2007 |
| avvisi di liquidazione (per versamenti omessi o insufficienti) |
2005 |
31/12/2010 |
| avvisi di riliquidazione |
2005 |
31/12/2010 |
Per espletare efficacemente l'esercizio dell'attività di accertamento, i comuni impositori possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo:
- a esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
Sul punto, giova rilevare il principio giurisprudenziale secondo il quale gli uffici commettono abuso di potere quando richiedono al contribuente la presentazione di documenti già in proprio possesso (Commissione tributaria centrale, sezione XXVI, decisione n. 5606 del 12 novembre 1996).
Per esplicita previsione, infatti, il potere istruttorio attribuito ai comuni impositori comprende anche la richiesta di "dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti". Tali dati, notizie ed elementi devono però essere rilevanti, cioè determinanti ai fini della liquidazione e dell'accertamento dell'imposta.
Va inoltre ricordato che al comune impositore è consentito l'esercizio di un'attività istruttoria "in ufficio" e non anche "sul campo", effettuando indagini e ispezioni presso gli immobili posseduti dai contribuenti. L'esercizio dell'attività istruttoria può essere svolta dal personale del comune stesso, oppure da soggetti esterni appositamente incaricati (si veda TAR dell'Emilia-Romagna, sentenza n. 348 del 24 ottobre 1995).
Nell'esercizio della sua attività istruttoria, il comune impositore deve garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
Motivazione degli atti impositivi
"Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest' ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche in merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo (comma 162 dell'art. 1 della legge finaziaria n. 296 del 27 dicembre 2006).
Il contribuente, quindi, deve essere messo in condizione di conoscere tutti gli elementi essenziali della pretesa tributaria del comune impositore, per poter efficacemente esercitare l'inviolabile diritto alla difesa, sancito dal secondo comma dell'art. 24 della Costituzione, in ogni stato e grado del procedimento contenzioso.
|
|
|