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| RAVVEDIMENTO IN MATERIA DI IVA |
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Sommario dell'intera guida ai pił comuni erorri fiscali
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Omessa dichiarazione
Se la dichiarazione annuale viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla naturale scadenza, la violazione può essere sanata col pagamento della sanzione ridotta pari a 32 euro, cioè 1/8 del minimo previsto di 258 euro.
Nel caso siano dovute imposte, la regolarizzazione dell'infrazione potrà avvenire secondo le modalità di seguito indicate per omessi versamenti.
Le sanzioni amministrative in materia di Iva
| Violazioni |
Sanzioni |
Omessa presentazione della dichiarazione |
dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di 258 euro; da 258 euro a 1.032 euro, se non sono dovute imposte.
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| Dichiarazione infedele |
Dal 100% al 200% della differenza |
| Mancata ottemperanza alle richieste degli Uffici finanziari o della Guardia di finanza |
sanzione da 258 a 2.065 euro |
| Omessa fatturazione e registrazione operazioni imponibili |
dal 100% al 200% dell'imposta con minimo di 516 euro |
| Omessa fatturazione e registrazione operazioni non imponibili o esenti |
dal 5% al 10% del corrispettivo (minimo di 516 euro) |
| Omessa o infedele comunicazione annuale dati Iva |
sanzione da 258 a 2.065 euro |
| Dichiarazioni formalmente inesatte o redatte su stampati non conformi |
| Mancata emissione o emissione per importi inferiori delle ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto |
sanzione pari al100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato e, comunque, non inferiore a 516 euro (ma ai sensi dell'art. 33, comma 3, decreto legge n. 269/2003 "l'adesione al concordato preventivo comporta: ... salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale") |
| Omessa tenuta o conservazione della contabilità |
sanzione da 1.032 a 7.747 euro |
| Omessa o infedele comunicazione dell'elenco clienti e fornitori |
sanzione da 258 a 2.065 euro |
| Omessa o infedele dichiarazione d'intento |
dal 100% al 200% dell'imposta (se il contribuente, successivamente alla violazione, ha effettuato forniture in sospensione d'imposta); sanzione da 258 a 2.065 euro (se il contribuente, successivamente alla violazione, non ha effettuato forniture in sospensione d'imposta) |
Omessi o insufficienti versamenti dell'imposta
Gli omessi o insufficienti pagamenti dell'imposta, risultanti dalla dichiarazione annuale o dalle periodiche liquidazioni, possono essere regolarizzati versando spontaneamente, entro i prescritti termini, l'imposta o la differenza d'imposta dovuta, gli interessi moratori calcolati al tasso legale annuo (attualmente del 2,5%) con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della naturale scadenza e la sanzione in misura ridotta.
La prevista sanzione del 30% viene ridotta:
- al 3,75% (pari ad 1/8 del 30%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa;
- al 6% (cioè 1/5 del 30%), se il pagamento avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui l'infrazione è stata commessa.
Per la regolarizzazione di queste violazioni non è prevista la presentazione di una dichiarazione integrativa.
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Giova ricordare che ai fini della regolarizzazione dei versamenti Iva, i contribuenti trimestrali devono maggiorare le somme da versare dell' 1%. Pertanto, gli interessi legali e la sanzione ridotta vanno calcolati sulla base dell'importo comprensivo di tale maggiorazione.
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Omessa fatturazione e/o registrazione
Le violazioni per omessa fatturazione o per emissione di fatture senza indicazione di imposta o con un'imposta inferiore, nonché le infrazioni per omessa registrazione di operazioni imponibili o la registrazione con indicazioni inesatte tali da comportare un'imposta inferiore, possono essere sanate in corso d'anno o entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale versando una sanzione ridotta pari al 20% dell'imposta dovuta per l'operazione non documentata e comunque non inferiore a 103 euro, pari ad 1/5 della sanzione minima prevista del 100%, con un minimo di 516 euro.
Particolari casi di ravvedimento
| Violazioni |
Versamenti |
| Fatturazione o registrazione tardiva effettuata nello stesso mese o trimestre di competenza |
non è dovuta alcuna sanzione |
| La fatturazione o registrazione tardiva non ha determinato il mancato versamento del tributo, rimanendo una posizione creditoria |
pagamento della sanzione ridotta al 20% dell'imposta, con un minimo di 103 euro |
| L'omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione ha comportato un mancato versamento di imposta |
occorre regolarizzare sia l'omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione (violazione prodromica), sia l'omesso versamento (violazione indotta):
- versando la sanzione ridotta al 20% dell'imposta, con un minimo di 103 euro;
- pagando l'imposta non versata, gli interessi legali con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della naturale scadenza, nonché la sanzione ridotta pari al 6% (1/5 del 30%) dell'imposta oggetto di regolarizzazione.
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