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IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Sommario dell'intera guida ai più comuni erorri fiscali
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L'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di imposte dirette (es. Irpef), indirette (Iva, registro, ecc.) e di tributi locali (Ici).

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni amministrative, a condizione che:
  • la violazione oggetto della regolarizzazione non sia stata già constatata dall'ufficio o ente impositore e portata a conoscenza dell'interessato attraverso la notifica dell'atto;
  • non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche;
  • non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, invio di questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, del Dlgs 472/97).
  In evidenza
  Attenzione: l'articolo 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 248/2005) ha previsto che se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale (sia quella dei redditi, nonché quella dei sostituti d'imposta e quella Iva), a controllare la tempestiva effettuazione dei pagamenti relativi a tributi dovuti sia a saldo che in acconto. Le somme, a titolo di sanzione, dovute in base a questi controlli effettuati prima della presentazione della dichiarazione si riducono al 10% dell'imposta dovuta (cioè, 1/3 della sanzione ordinaria del 30%), nel caso in cui si provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.  
 

Il ravvedimento si perfeziona solo dopo che sono state eseguite tutte le incompenze richieste dalla legge; in mancanza di uno solo dei pagamenti a titolo di imposta, interessi e sanzione, il ravvedimento non è valido.

Quando si ricorre al ravvedimento non è possibile effettuare il pagamento a rate.

Per i versamenti dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi bisogna utilizzare solo il modello F24 ( Concessionario , banca o ufficio postale ). In sintesi, dopo aver riportato il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale, il contribuente deve indicare nella sezione "Erario" del modello di versamento:
  • l'ammontare degli interessi, che deve essere pagato cumulativamente con il tributo dovuto (codici: 4033 per l'acconto, 4001 per il saldo e 4034 per l'unica soluzione), mentre il codice della sanzione Irpef ridotta è 8901.
  • nella colonna "rateazione" occorre scrivere 0101, perché non è consentito il pagamento a rate;
  • per l'anno di riferimento, l'anno dell'infrazione.

IL  RAVVEDIMENTO  PER  LE  IMPOSTE  DIRETTE
Chi può utilizzarlo Tutti i contribuenti
(persone fisiche e/o giuridiche, sostituti d'imposta)
Errori e/o omissioni sanabili 1. Omessi, insufficienti versamenti di imposte e/o di ritenute dichiarate
2. Errori formali che non incidono nella determinazione del reddito
3. Errori che incidono nella determinazione del reddito
4. Omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti
Modalità di pagamento Modello F24 in cui va indicato imposta e interessi e, separatamente, la sanzione



Violazioni relative al pagamento di tributi
L'omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione, nonché l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto di imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 3% (fino al 31 dicembre 2007 era del 2,5%) con maturazione giorno per giorno e della sanzione in misura ridotta.

In particolare, la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
  • al 3,75% (1/8 del 30%), se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla prescritta scadenza (ravvedimento breve);
  • al 6% (1/5 del 30%), se il pagamento avviene con un ritardo superiore ai 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa;
  • allo 0,25% (1/120 del 30%) dell'importo non versato, per ciascun giorno di ritardo, se il pagamento viene eseguito entro i 15 giorni dalla scadenza prescritta ed il versamento riguarda crediti assistiti integralmente da garanzia reale o personale.
Non sono considerati omessi i versamenti eseguiti tempestivamente ad un ufficio o concessionario diverso da quello competente.


Violazioni di natura formale
Le violazioni di natura formale vanno distinte nelle seguenti due fattispecie:
  • violazioni "formali" che non hanno conseguenze sostanziali e cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo;
  • violazioni "meramente formali" che, oltre a non avere risvolti sostanziali, non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Mentre le prime sono punibili, le seconde, su valutazione dell'ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili.
Tattavia, i soggetti che si avvedono di aver commesso degli errori od omissioni, anche se ininfluenti sull'attività di controllo, possono regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato con riferimento al periodo d'imposta interessato.

Tale regolarizzazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività di controllo o verifica.

Per le violazioni formali che siano di ostacolo all'attività di accertamento dell'ufficio, la regolarizzazione, da effettuarsi nei termini e con le modalità previste dalla legge, comporta il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Rientrano in questa fattispecie:
  • l'omessa o errata indicazione nella dichiarazione di dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o del suo rappresentante;
  • dichiarazione redatta su modello non conforme a quello approvato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
  • mancata o errata compilazione di quadri della dichiarazione previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute.

Violazioni di natura sostanziale
Gli errori o le omissioni nelle dichiarazioni validamente presentate (anche se con ritardo non superiore a 90 giorni), che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, possono essere regolarizzati:
- presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si è verificato l'errore o l'omissione;
- con il pagamento, entro lo stesso termine, del tributo o del maggior tributo dovuto, dei relativi interessi (calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno) e della sanzione ridotta al 6% (1/5 della sanzione ordinaria del 30%).


Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto
Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la violazione può essere regolarizzata versando, entro lo stesso termine, una sanzione di 32 euro (1/8 della sanzione minima di 258 euro), salva l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate.


Prospetto riassuntivo del ravvedimento per le imposte dirette

Violazioni Versamenti da effettuare
Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto o a saldo La sanzione è ridotta:
- al 3,75% (1/8 del 30%), se il versamento è eseguito entro 30 giorni dalle prescritte scadenze;
- al 6% (1/5 del 30%), se il pagamento viene effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.
Contestualmente al versamento dell'imposta deve essere eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Errori ed omissioni che incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul pagamento del tributo a) Se è un errore rilevabile in sede di liquidazione automatizzata della dichiarazione (artt. 36-bis e 36-ter del Dpr 600/73), la sanzione è ridotta al 6% (1/5 del 30%) a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa l'infrazione:
  • venga presentata una dichiarazione integrativa;
  • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale del 3% (fino al 31 dicembre 2007 era del 2,5%) con maturazione giorno per giorno.
b) Se è un errore rilevabile in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi; effettuazione di detrazioni di imposta o di deduzioni dall'imponibile indebiti), la sanzione è ridotta al 20% (1/5 del 100%) a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione:
  • venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
  • venga presentata una dichiarazione integrativa.
Nel caso in cui si intendano regolarizzare errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.
Errori "meramente formali" che non incidono nella determinazione del reddito e non arrecano pregiudizio all'esercizio di controllo Non è prevista alcuna sanzione; è sufficiente la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Omessa presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto Se la dichiarazione viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e non sono dovute imposte, la sanzione è ridotta a 32 euro (1/8 di euro 258);
se la dichiarazione comporta il pagamento di imposte, bisogna versare sia la sanzione fissa di 32 euro sia quella percentuale per gli omessi versamenti (3,75% o 6% a seconda dei casi).


Attenzione: La dichiarazione dei redditi non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale è sanabile se la persona interessata provvede, entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, a firmare il modello.


Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari

Per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti abilitati all'invio telematico, ai fini dell'applicazione del ravvedimento, è necesario che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata.
Pertanto, la specifica sanzione a carico dell'intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/8 del minimo (ossia 1/8 di 516 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni. Alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si accompagnano, ovviamente, le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione, di cui si è detto in precedenza, che devono essere irrogate a carico del contribuente.
L'intermediario deve procedere, contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione, al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Presentazione della dichiarazione integrativa

Se, ai fini del ravvedimento, è previsto l'obbligo di una dichiarazione integrativa, questa può essere presentata ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario) entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si sono veriificati:
  • utilizzando (anche in fotocopia) i modelli di dichiarazione approvati per l'anno di riferimento, disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
  • riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria (naturalmente rettificato) e tenendo conto delle correzioni o integrazioni, oppure indicando le sole correzioni o integrazioni che si intendono apportare alla dichiarazione originaria;
  • barrando nella dichiarazione l'apposita casella "Dichiarazione integrativa".

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

Il contribuente può correggere errori od omissioni, commessi nelle dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito.

A questi fini è possibile presentare ad un ufficio postale o in via telematica una dichiarazione integrativa, entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo, utilizzando i modelli approvati per il periodo d'imposta cui la integrazione è riferita.

Il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa in diminuzione può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.
La dichiarazione integrativa a favore del contribuente presuppone che la dichiarazione originaria sia stata a suo tempo validamente e tempestivamente presentata.
Pertanto, possono essere integrate anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza, considerate valide salva l'applicazione della san zione prevista per il ritardo.


Correzione del modello Unico

È possibile correggere il modello Unico in cui sono stati omessi redditi e/o spese detraibili o deducibili, se non sono ancora scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, presentando nei termini una dichiarazione "rettificativa".

Sul modello deve essere barrata l'apposita casella "Correttiva in termini".

Se dalla dichiarazione correttiva scaturisce una maggiore imposta o un minore credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro i termini prescritti.
Se si verifica, invece, una minore imposta o un maggiore credito, può chiederne il rimborso o decidere se portarlo a credito per l'anno successivo oppure utilizzarlo in compensazione.

Dopo la scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione, può essere presentata una dichiarazione "integrativa" ad un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario), entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale si sono verificati l'errore o l'omissione. La dichiarazione, redatta su modello conforme a quello approvato per l'anno di riferimento (disponibile sul sito internet dell'Agenzia), deve riprodurre il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente con le correzioni o integrazioni che si intendono apportare.
Sul modello deve essere barrata la casella "Dichiarazione integrativa".

La dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) richiede quale presupposto la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria. Tuttavia, possono essere oggetto di integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza (fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione). Le dichiarazioni presentate oltre i 90 giorni (considerate omesse) non possono essere oggetto di integrazione.

Se dalla dichiarazione integrativa deriva una maggiore imposta o un minor credito, le somme dovute vanno versate entro i termini previsti. Se, invece, si verifica un maggior credito, il contribuente può decidere per la richiesta di rimborso oppure utilizzarlo in compensazione.

I contribuenti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere all'ufficio competente.


Correzione del modello 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati che hanno utilizzato il modello 730 per dichiarare i loro redditi, se rilevano eventuali errori di compilazione o di calcolo nel prospetto di liquidazione delle imposte (mod. 730/3), devono rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza per correggerli in tempo utile perché se ne possa tener conto al momento di effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Se, invece, il contribuente ha dimenticato di dichiarare dei redditi o di esporre oneri deducibili o detraibili, può provvedere alla rettifica con le seguenti modalità:
  • se l'integrazione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare, entro il 25 ottobre, un mod. 730 integrativo con la relativa documentazione ad un Caf, anche se il precedente modello è stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico. In alternativa, può presentare un modello Unico "Persone fisiche";
  • se l'integrazione comporta un maggior debito o un minor credito, occorre presentare esclusivamente un modello Unico "Persone fisiche", entro i termini previsti, e versare le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.
La dichiarazione integrativa non sospende il conguaglio (ossia l'addebito di imposta o l'accredito di rimborsi) da parte del sostituto d'imposta.

Anche dopo la scadenza dei termini di presentazione del mod. Unico, è possibile correggere la dichiarazione attraverso il ravvedimento.
 
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