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Sommario dell'intera guida ai pił comuni erorri fiscali
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CONTRIBUENTE TRUFFATO
I contribuenti truffati possono chiedere la sospensione delle sanzioni amministrative irrogate per omesso, tardivo o insufficiente versamento di tributi, se la violazione è dovuta alla condotta illecita di un professionista iscritto negli appositi albi professionali, nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 ottobre 1995, n. 423.
Per godere del beneficio il contribuente deve presentare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio un'istanza in carta libera corredata della copia della denuncia prodotta all'Autorità giudiziaria o all'ufficiale di polizia giudiziaria contro il professionista e dell'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo.
Successivamente, se il giudizio penale avviato con la denuncia si conclude con la condanna del professionista, il contribuente truffato beneficia dello sgravio delle sanzioni, il cui pagamento viene intimato al responsabile dell'illecito.
Se, invece, l'imputato viene assolto, il contribuente decade dalla sospensione e deve versare, in aggiunta alle ordinarie sanzioni, anche una maggiorazione pari al 50% delle stesse.
Infine, se il procedimento penale si estingue per amnistia o per prescrizione del reato o, comunque, si conclude con una sentenza nella quale si dichiara di non doversi procedere per motivi processuali, il contribuente, per continuare ad usufruire della sospensione, deve promuovere un'azione di risarcimento del danno in sede civile.
Contribuente truffato
| Contribuente |
giudizio penale |
benefici |
| Istanza alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio |
condanna del professionista |
sgravio delle sanzioni |
| assoluzione del professionista |
versamento maggiorato del 50% |
| estinzione del reato |
giudizio civile |
| COMUNICAZIONE DATI RELATIVI AD IMMOBILI |
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Ai fini di incentivare la lotta all'evasione e al sommerso l'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005) ha previsto l'obbligo per le aziende, gli istituti, gli enti e le società che stipulano contratti con i privati di richiedere, a decorrere dal 1° aprile 2005, i dati identificativi catastali degli immobili al momento della sottoscrizione dell'accordo.
Per i contratti già in corso di validità le informazioni verranno acquisite al momento del rinnovo ovvero della modificazione del cotratto stesso.
In ossequio a tale disposizione, gli enti erogatori di energia elettrica, di acqua e di gas devono richiedere agli utenti i dati catastali identificativi degli immobili presso cui è attivata la fornitura dei servizi e comunicarli all'Agenzia delle Entrate.
L'omessa comunicazione dei dati da parte dell'ente erogatore del servizio è punita con la sanzione amministrativa da 206 a 5.164 euro (art. 20, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473). Se la comunicazione contiene dati incompleti o inesatti è prevista la stessa sanzione, ridotta alla metà.
La sanzione non si applica nei casi in cui l'ente erogatore di servizi non abbia ricevuto tali dati, sia a causa del rifiuto da parte dell'utente, sia per mancato o impossibile accatastamento degli immobili.
Nell'ipotesi di mancata comunicazione da parte dell'utente dei dati catastali, l'ente erogatore del servizio ne farà segnalazione all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli fiscali a carico dell'utente.
All'utente che omette di comunicare i dati catastali all'ente erogatore dei servizi, ovvero li comunica in maniera inesatta, viene applicata una sanzione amministrativa da 103 a 2.065 euro (art. 13, comma 1, lettera c) del Dpr 605/1973, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 230 del 3 ottobre 2005).
Per la regolarizzazione delle posizioni catastali verranno comunque effettuate segnalazioni All'Agenzia del territorio e ai Comuni.
Sanzioni per omessa o errata comunicazione
| Soggetti obbligati |
Sanzioni |
| Ente erogatore |
sanzione da 206 a 5.164 euro se non comunica i dati dell'imobile in cui è attiva l'utenza |
| sanzione da 103 a 2.582 euro se comunica dati incompleti o errati |
| nessuna sanzione se l'utente si rifiuta di fornire i dati o quando l'immobile non è accatastato |
| Utenti del servizio |
sanzione da 103 a 2.065 euro se non comunicano i dati catastali o forniscono dati inesatti o incompleti all'ente erogatore |
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